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Il Commercialista Online

Fattura elettronica: Guida completa 2026 per Partite IVA e Società

Devi emettere una fattura elettronica ma non sai come fare?
Non agitarti, sei nel posto giusto 😉

In questa guida troverai indicazioni semplici e consigli pratici per affrontarla senza attacchi di panico!

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SOMMARIO

La fattura elettronica è ormai uno strumento indispensabile per la maggior parte delle imprese, dei professionisti e dei titolari di Partita IVA.

Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo è stato esteso, in via generale, anche ai contribuenti in regime forfettario che non erano già tenuti alla fatturazione elettronica, ferme restando le esclusioni previste dalla normativa.

Ma come si emette una fattura elettronica? Quali dati bisogna inserire? Come funziona il Sistema di Interscambio (SdI) e cosa succede se una fattura viene scartata?

In questa guida aggiornata al 2026 scoprirai:

  • come funziona la fatturazione elettronica;
  • chi è obbligato e quali sono le principali esclusioni;
  • come compilare e inviare correttamente una fattura;
  • quali errori evitare e come correggerli;
  • come gestire l’imposta di bollo e la conservazione digitale;
  • cosa sapere sulle fatture relative alle operazioni con l’estero. 

L’obiettivo è aiutarti a gestire la fatturazione elettronica in modo semplice, evitando gli errori più comuni e rispettando gli adempimenti fiscali.

Come funziona la fattura elettronica e il Sistema di Interscambio (SdI)

La fattura elettronica è un documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language), predisposto secondo le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate e trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). 

A differenza di una fattura in PDF inviata tramite email, la fattura elettronica deve seguire un preciso processo di emissione e trasmissione. 

Come funziona la fatturazione elettronica?

  1. Compilazione della fattura – Si inseriscono i dati del cliente, la descrizione dell’operazione, gli importi e il corretto trattamento IVA.
  2. Creazione del file XML – Il software genera la fattura nel formato elettronico previsto dall’Agenzia delle Entrate.
  3. Invio al Sistema di Interscambio – Il file viene trasmesso allo SdI, che effettua controlli formali e, se superati, procede al recapito al destinatario.
  4. Verifica delle notifiche – È importante controllare l’esito dell’invio, perché una fattura scartata dallo SdI si considera non emessa.
  5. Conservazione digitale – Le fatture elettroniche devono essere conservate secondo le regole previste dalla normativa, non semplicemente archiviate sul computer. Il Sistema di Interscambio svolge quindi un ruolo centrale, ma non verifica la correttezza sostanziale di ogni operazione fatturata. Per questo è fondamentale controllare i dati prima dell’invio.
Infografica sui quattro controlli della fattura elettronica 2026 – dati anagrafici, importi e IVA, recapito e notifiche SdI.

Chi è obbligato alla fattura elettronica nel 2026?

 Nel 2026 la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) è obbligatoria, in linea generale, per i soggetti titolari di Partita IVA stabiliti in Italia, salvo specifiche esclusioni previste dalla normativa.

L’obbligo riguarda principalmente:

  • Imprese e società, comprese SRL, SRLS e società di persone.
  • Professionisti e lavoratori autonomi titolari di Partita IVA.
  • Ditte individuali, comprese le attività artigianali e commerciali.
  • Contribuenti in regime forfettario, indipendentemente dal volume dei compensi o ricavi, a partire dal 1° gennaio 2024. – 
  • Contribuenti in regime di vantaggio, secondo le disposizioni applicabili. 

Chi è escluso dall'obbligo?

Le esclusioni devono essere valutate in relazione alla tipologia di soggetto e di operazione.

Tra i principali casi particolari rientrano:

  • Prestazioni sanitarie verso persone fisiche, per le quali occorre rispettare le specifiche disposizioni che vietano l’emissione della fattura elettronica tramite SdI nei casi previsti.
  • Soggetti non stabiliti in Italia, per i quali la sola identificazione IVA italiana non comporta automaticamente l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tramite SdI. –
  • Operazioni con soggetti esteri, per le quali sono previste regole specifiche di fatturazione e comunicazione dei dati.

Attenzione: essere in regime forfettario non costituisce più, di per sé, una causa di esonero dalla fatturazione elettronica. 

Prima di applicare un’esclusione è sempre necessario verificare la normativa relativa alla specifica operazione.

Come compilare correttamente una fattura elettronica ed evitare gli errori più comuni.

Per compilare correttamente una fattura elettronica è necessario prestare attenzione ai dati del cliente, alla descrizione dell’operazione e al trattamento fiscale applicato.

Un errore può provocare lo scarto del documento da parte del Sistema di Interscambio (SdI) oppure richiedere una successiva rettifica.

Quali dati controllare prima dell'invio?

1. Dati del cliente

Verifica la denominazione o il nome e cognome del destinatario, la Partita IVA o il codice fiscale, l’indirizzo e gli altri dati richiesti.

2. Importi e trattamento IVA

Controlla imponibile, aliquota IVA oppure codice natura dell’operazione, quando previsto. Se applichi il regime forfettario, verifica anche la corretta indicazione della non applicazione dell’IVA e dell’eventuale imposta di bollo.

3. Codice destinatario o PEC

Verifica il recapito telematico del cliente. Se il destinatario ha registrato un indirizzo telematico presso l’Agenzia delle Entrate, lo SdI utilizza quello registrato, che prevale sul recapito indicato nella fattura.

4. Esito della trasmissione

Dopo l’invio controlla le notifiche dello SdI. Una ricevuta di scarto indica che la fattura non è stata emessa e che occorre correggere il documento e trasmetterlo nuovamente.

Attenzione: il superamento dei controlli dello SdI non garantisce che tutti i dati fiscali della fattura siano corretti. È quindi importante verificare il documento prima della trasmissione.

Infografica sui quattro controlli della fattura elettronica 2026 – dati anagrafici, importi e IVA, recapito e notifiche SdI.

Codice destinatario e PEC – Come ricevere una fattura elettronica

Per ricevere una fattura elettronica è necessario conoscere il funzionamento del codice destinatario e dell’indirizzo PEC.

Il Sistema di Interscambio (SdI) utilizza queste informazioni per recapitare le fatture elettroniche ai destinatari.

Cos'è il codice destinatario?

Il codice destinatario è un codice alfanumerico di 7 caratteri che identifica il canale telematico utilizzato per ricevere le fatture elettroniche.

Se utilizzi un software di fatturazione elettronica, il fornitore del servizio può comunicarti il codice destinatario da utilizzare.

🔍 Vuoi saperne di più?
👉 Leggi l’approfondimento: Come funziona il codice destinatario SDI.

Si può ricevere una fattura elettronica tramite PEC?

Sì. In alternativa al codice destinatario, è possibile utilizzare un indirizzo PEC.

In questo caso, nella fattura deve essere indicato il codice convenzionale 0000000 e compilato il campo relativo alla PEC del destinatario.

🔗 Per maggiori dettagli su come funziona il codice destinatario e come utilizzarlo correttamente, leggi:
👉 Come funziona il codice destinatario SDI

Quando si utilizza il codice 0000000?

Il codice convenzionale 0000000 viene utilizzato, tra gli altri casi, quando il destinatario non dispone di un codice destinatario oppure quando la fattura viene recapitata tramite PEC.

Per le fatture destinate a consumatori finali, il codice 0000000 è generalmente accompagnato dal codice fiscale del cliente, quando previsto.

Come registrare il proprio indirizzo telematico?

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, un servizio per registrare l’indirizzo telematico prescelto per ricevere le fatture elettroniche.

Puoi registrare un codice destinatario oppure un indirizzo PEC.

Il recapito registrato presso l’Agenzia delle Entrate prevale su quello eventualmente indicato dal fornitore nella fattura.

Cosa succede se la fattura elettronica non viene recapitata?

Se lo SdI non riesce a consegnare la fattura, può renderla disponibile nell’area riservata del destinatario sul portale Fatture e Corrispettivi.

Il fornitore riceve una ricevuta di impossibilità di recapito e deve comunicare tempestivamente al cliente che la fattura è disponibile nell’area riservata, anche trasmettendone una copia informatica o analogica.

Attenzione: una fattura non recapitata non coincide con una fattura scartata. La prima può essere stata regolarmente emessa; la seconda si considera non emessa.

Cosa deve contenere una fattura elettronica?

Ogni fattura elettronica, per essere valida, deve includere una serie di dati obbligatori. Ecco cosa non può mancare:

👤 Dati del fornitore (cioè tu)

👥 Dati del cliente:

🧾 Dati della fattura:

⚖️ IVA o esenzione

Eventuali diciture obbligatorie:

🧾 Bollo virtuale

Per le fatture relative a operazioni soggette all’imposta di bollo, quando l’importo supera 77,47 euro, è generalmente dovuto un bollo di 2 euro. L’applicazione dipende dalla natura dell’operazione e dalle specifiche disposizioni fiscali.

Con Fattura1, la nostra applicazione per la fatturazione elettronica, puoi compilare le fatture attraverso una procedura guidata, riducendo il rischio di errori nei dati e nella trasmissione.

Prima dell’invio è comunque importante verificare la correttezza delle informazioni e il trattamento fiscale dell’operazione.

🔍 Vuoi saperne di più?
👉 Leggi l’approfondimento: Come funziona il codice destinatario SDI.

📌 Attenzione: dal 2024 l’Agenzia delle Entrate ha rafforzato le regole sull’indirizzo digitale. È importante essere aggiornati.
👉 Scopri tutte le novità sul codice destinatario

Cosa fare se una fattura elettronica viene scartata?

Quando il Sistema di Interscambio (SdI) scarta una fattura, il documento si considera non emesso.

Occorre leggere la ricevuta di scarto, individuare l’errore, correggere il file XML e trasmetterlo nuovamente.

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno procedere al reinvio tempestivamente, preferibilmente entro cinque giorni dalla notifica di scarto, mantenendo, ove possibile, la data e il numero del documento originario.

Se invece la fattura è stata regolarmente accettata dallo SdI ma contiene errori fiscali o sostanziali, bisogna valutare lo strumento di rettifica appropriato, come una nota di variazione nei casi previsti.

La correzione deve essere valutata in relazione alla natura dell’errore e ai termini di emissione applicabili.

Entro quando deve essere emessa una fattura elettronica?

Per le operazioni soggette alle regole ordinarie di fatturazione, occorre distinguere tra fattura immediata e fattura differita.

Fattura immediata: deve essere emessa, in linea generale, entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Fattura differita: nei casi consentiti dalla normativa e in presenza della documentazione richiesta, può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

La data della fattura e la data di trasmissione allo SdI non coincidono necessariamente.

Il termine applicabile deve essere individuato considerando il tipo di operazione, il momento di effettuazione e le eventuali disposizioni speciali.

🔎 Errori più comuni nelle e-fatture

Anche se il SdI fa un controllo formale, non rileva tutti gli errori di contenuto. Per questo è fondamentale verificarla prima dell’invio.

Come si correggono gli errori?

Errori formali nella fattura elettronica

Un errore nella descrizione, nella causale o nelle annotazioni non richiede necessariamente l’annullamento della fattura.

Occorre distinguere le semplici imprecisioni che non incidono sui dati fiscalmente rilevanti dagli errori che compromettono la corretta documentazione dell’operazione.

In alcuni casi può essere sufficiente trasmettere al cliente una comunicazione esplicativa; in altri è necessario valutare una rettifica del documento.

Errori negli importi, nell'IVA o nei dati obbligatori

Se una fattura elettronica già trasmessa e accettata dallo SdI contiene errori sostanziali, la correzione deve essere valutata in relazione alla natura dell’errore.

Nei casi previsti dalla normativa può essere necessario emettere una nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/1972, ed eventualmente una nuova fattura corretta.

Non tutti gli errori richiedono automaticamente l’emissione di una nota di credito.

Fattura elettronica scartata dallo SdI

Quando il Sistema di Interscambio scarta una fattura, il documento si considera non emesso.

Occorre leggere la notifica di scarto, correggere l’errore e trasmettere nuovamente il file XML.

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno procedere al reinvio tempestivamente, preferibilmente entro cinque giorni dalla notifica di scarto, mantenendo, ove possibile, la data e il numero della fattura originaria.

Il termine dei cinque giorni non deve essere interpretato come una sanatoria automatica di qualsiasi ritardo.

E se la fattura è cartacea?

Quando per una determinata operazione è consentita la fatturazione cartacea, le eventuali correzioni devono seguire le regole fiscali applicabili al documento.

Se invece l’operazione era soggetta all’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI, l’emissione di un semplice documento cartaceo non sostituisce l’adempimento elettronico.

👉 Leggi come procedere nel nostro approfondimento dedicato: Correggere una fattura errata: guida completa

Invio in ritardo? Esiste il ravvedimento operoso

Se invii la fattura oltre i termini previsti dalla legge, rischi sanzioni.
Ma puoi regolarizzarti con il ravvedimento operoso.

👉 Come fare passo per passo: Guida all’invio in ritardo della fattura elettronica

Attento alle sanzioni

L’omessa, tardiva o irregolare emissione di una fattura elettronica può comportare sanzioni amministrative. Gli importi variano in base alla tipologia di operazione e agli effetti della violazione.

Quali sono le sanzioni nel 2026?

  • Operazioni imponibili IVA: in caso di omessa o irregolare fatturazione, la sanzione ordinaria è pari al 70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 300 euro.

  • Violazioni che non incidono sulla corretta liquidazione dell’IVA: è prevista una sanzione da 250 a 2.000 euro.

  • Operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA: la sanzione ordinaria è pari al 5% dei corrispettivi non documentati, con un minimo di 300 euro. Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro.

E per chi è in regime forfettario?

Anche i contribuenti forfettari obbligati alla fatturazione elettronica possono essere sanzionati per l’omessa o irregolare emissione. Il trattamento sanzionatorio va individuato considerando la natura dell’operazione e le disposizioni applicabili, senza fare automaticamente riferimento a un’IVA che il contribuente non addebita.

Cosa succede se una fattura viene scartata dallo SdI?

La fattura scartata si considera non emessa. È necessario correggere l’errore e trasmettere nuovamente il documento, seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sul reinvio tempestivo.

È possibile utilizzare il ravvedimento operoso?

Nei casi consentiti, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la violazione mediante il ravvedimento operoso, beneficiando delle riduzioni previste dalla normativa. La sanzione effettivamente dovuta dipende dal momento della regolarizzazione e dalle caratteristiche della violazione.

Le sanzioni sopra indicate fanno riferimento alla disciplina applicabile alle violazioni commesse nel 2026. Per le violazioni di annualità precedenti occorre verificare la normativa applicabile al momento della commissione.

Riferimento normativo: articolo 6 del D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024.

Attenzione anche alla dichiarazione IVA annuale. Per i contribuenti obbligati alla sua presentazione, la corretta emissione delle fatture elettroniche non esaurisce gli adempimenti fiscali. In caso di dichiarazione IVA omessa, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e delle liquidazioni periodiche per ricostruire l’imposta dovuta. Scopri cosa prevede la normativa nella nostra Guida alla dichiarazione IVA omessa

Come evitare tutto questo?

Per ridurre il rischio di errori nella fatturazione elettronica è importante adottare alcune semplici precauzioni:

  • Controlla i dati del cliente: verifica Partita IVA, codice fiscale, indirizzo e recapito telematico.

  • Verifica importi e trattamento IVA: controlla imponibile, aliquota, codice natura ed eventuale imposta di bollo.

  • Controlla le notifiche dello SdI: l’invio della fattura non garantisce automaticamente che il documento sia stato accettato.

  • Conserva le fatture a norma: la semplice archiviazione dei file non sostituisce la conservazione digitale prevista dalla normativa.

  • Affidati a un commercialista: un’assistenza professionale può aiutarti a gestire correttamente gli adempimenti fiscali.

Vuoi semplificare la gestione delle tue fatture elettroniche?

Con Fattura1 puoi gestire la compilazione e la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso una procedura guidata, riducendo il rischio di errori operativi.

La corretta applicazione delle regole fiscali resta comunque fondamentale.

Conservazione digitale: l’ultima fase (da non sottovalutare)

La fattura elettronica non termina il suo percorso quando viene trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI). Dopo l’emissione e la ricezione, infatti, è necessario rispettare anche gli obblighi di conservazione digitale a norma.

Salvare una fattura in PDF sul computer, stamparla oppure archiviarne il file XML in una cartella non equivale, da solo, alla conservazione digitale prevista dalla normativa.

La conservazione delle fatture elettroniche è obbligatoria?

Sì. Le fatture elettroniche emesse e ricevute devono essere conservate secondo le disposizioni fiscali e le regole tecniche applicabili.

Un sistema di conservazione a norma deve garantire nel tempo l’autenticità, l’integrità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti.

Per quanto tempo devono essere conservate le fatture elettroniche?

In linea generale, le fatture devono essere conservate per 10 anni, ai sensi dell’articolo 2220 del Codice civile, fermo restando l’eventuale obbligo di conservazione per periodi più lunghi nei casi previsti dalla legge.

Come conservare le fatture elettroniche a norma

Per adempiere all’obbligo puoi scegliere tra:

  • Il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate, disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, previa adesione all’apposito accordo di servizio.

  • Un servizio privato di conservazione digitale, che garantisca il rispetto dei requisiti normativi e tecnici applicabili.

Attenzione: la semplice consultazione delle fatture nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate non deve essere confusa con l’attivazione del servizio di conservazione digitale a norma.

Entro quando bisogna effettuare la conservazione digitale?

Il processo di conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti deve essere completato, in generale, entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento, secondo le disposizioni applicabili.

Cosa succede se non conservi le fatture elettroniche?

L’omessa o irregolare conservazione può comportare conseguenze sanzionatorie e difficoltà nella produzione della documentazione in caso di controlli fiscali.

Per questo è importante verificare che il servizio di conservazione sia effettivamente attivo e che comprenda i documenti da conservare.

Come conservare le fatture elettroniche a norma

È possibile utilizzare un servizio privato di conservazione digitale oppure il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale Fatture e Corrispettivi.

Nel caso del servizio dell’Agenzia è necessario verificare l’attivazione dell’accordo e la copertura dei documenti.

Le fatture devono essere conservate nel rispetto dei termini previsti dalla normativa fiscale e civilistica.

Attenzione: la semplice disponibilità delle fatture nell’area di consultazione dell’Agenzia delle Entrate non deve essere confusa con l’attivazione del servizio di conservazione a norma.

Regime forfettario e fattura elettronica

Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) si applica, in generale, anche ai contribuenti che adottano il regime forfettario, indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi.

Sono fatte salve le specifiche esclusioni previste dalla normativa, tra cui quelle relative a determinate prestazioni sanitarie.

Come compilare una fattura elettronica in regime forfettario

Chi applica il regime forfettario deve prestare attenzione ad alcuni elementi:

  • Regime fiscale RF19: è il codice da indicare nel file XML per identificare il regime forfettario.

  • IVA: sulle operazioni che rientrano nel regime non viene normalmente addebitata l’IVA. Per le operazioni interne ordinarie si utilizza, in genere, il codice natura N2.2.

  • Ritenuta d’acconto: i compensi relativi alle attività rientranti nel regime forfettario non sono soggetti a ritenuta d’acconto, secondo quanto previsto dalla Legge 190/2014.

  • Imposta di bollo: per le fatture non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro è generalmente dovuta l’imposta di bollo di 2 euro, salvo le specifiche esclusioni previste dalla legge.

  • Numerazione e data: devono rispettare le regole previste per l’emissione delle fatture elettroniche.

Quale dicitura inserire nella fattura elettronica forfettaria?

Nella fattura deve essere riportata un’annotazione che chiarisca l’applicazione del regime forfettario e il mancato assoggettamento a IVA.

Per i compensi non soggetti a ritenuta d’acconto deve inoltre essere resa l’apposita dichiarazione prevista dalla normativa.

Fattura elettronica forfettaria: quali sono le scadenze?

Anche i contribuenti forfettari devono rispettare i termini di emissione applicabili alle operazioni effettuate.

In linea generale, la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, mentre la fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo nei casi consentiti.

Approfondimenti utili

Per conoscere requisiti, limiti e regole fiscali del regime agevolato, consulta la nostra Guida completa al regime forfettario.

Se vuoi approfondire gli obblighi previdenziali, leggi anche Contributi INPS per il regime forfettario.

✅ Se vuoi rendere più semplice l’emissione delle fatture nel regime forfettario, puoi usare la nostra App Fattura1: intuitiva, completa, perfettamente compatibile con il forfettario.

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Anche se Fattura1 non gestisce la conservazione digitale, è uno strumento ideale per:

  • creare e inviare fatture elettroniche in pochi clic

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💰 Imposta di bollo fattura elettronica

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è generalmente dovuta nella misura di 2 euro quando il documento contiene operazioni non soggette a IVA per un importo superiore a 77,47 euro, nei casi previsti dalla normativa.

L’obbligo riguarda anche le fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario, quando ricorrono le condizioni previste.

Come si indica il bollo nella fattura elettronica?

Nel file XML occorre valorizzare il campo BolloVirtuale, indicando l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Non è necessario applicare una marca da bollo cartacea alla fattura elettronica.

Quando si paga il bollo sulle fatture elettroniche nel 2026?

Le scadenze di versamento per le fatture elettroniche emesse nel 2026 sono:

Trimestre Scadenza 2026 Codice tributo
Primo trimestre 1° giugno 2026 2521
Secondo trimestre 30 settembre 2026 2522
Terzo trimestre 30 novembre 2026 2523
Quarto trimestre 1° marzo 2027 2524

Le date tengono conto dello slittamento al primo giorno lavorativo successivo quando la scadenza ordinaria cade in un giorno festivo.

Attenzione alla soglia di 5.000 euro.

Se l’imposta dovuta per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere rinviato al 30 settembre.

Se l’imposta complessivamente dovuta per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato entro il 30 novembre.

Anche in caso di rinvio devono essere utilizzati i codici tributo relativi ai trimestri di competenza.

Come si paga l'imposta di bollo?

Il pagamento può essere effettuato:

  • Attraverso il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando la funzione di addebito sul conto corrente.

  • Tramite modello F24 telematico, utilizzando i codici tributo 2521, 2522, 2523 e 2524 in base al trimestre di riferimento.

I codici 2525 e 2526 sono utilizzati rispettivamente per sanzioni e interessi.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gli elenchi delle fatture soggette a bollo e consente di verificare e, nei casi previsti, modificare i dati proposti.

È possibile addebitare i 2 euro di bollo al cliente?

Sì. L’imposta di bollo può essere riaddebitata al cliente se previsto dagli accordi tra le parti.

Resta fermo che l’obbligo di versamento nei confronti dell’Erario è a carico del soggetto tenuto all’assolvimento dell’imposta.

Per i contribuenti forfettari, l’eventuale riaddebito del bollo costituisce parte del compenso o ricavo e concorre alla determinazione del reddito secondo le regole del regime agevolato.

Cosa succede se il bollo non viene versato?

L’omesso o tardivo versamento può comportare l’applicazione di sanzioni e interessi.

Nei casi consentiti è possibile regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso il ravvedimento operoso.

Se emetti fatture elettroniche non soggette a IVA, in alcuni casi è obbligatorio applicare l’imposta di bollo da 2 euro.

🔍 Per maggiori informazioni su possibili sanzioni e come evitarle: Bollo sulle fatture elettroniche.

🌍 Fatturazione elettronica e operazioni con l’estero

Le operazioni con clienti e fornitori esteri richiedono particolare attenzione nella compilazione della fattura elettronica e nella comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate.

Dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere soggette all’obbligo di comunicazione vengono trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando il formato XML.

Occorre però distinguere le fatture emesse verso clienti esteri dagli acquisti effettuati presso fornitori stranieri.

Come emettere una fattura elettronica a un cliente estero

Quando un soggetto italiano emette una fattura elettronica verso un cliente non stabilito in Italia, può utilizzare il codice destinatario convenzionale XXXXXXX (sette lettere X).

Nel file XML devono essere indicati correttamente:

  • Il codice Paese estero del cliente, ad esempio FR per la Francia o DE per la Germania.

  • L’identificativo fiscale del cliente, secondo le regole di compilazione del tracciato XML.

  • I dati anagrafici e l’indirizzo del destinatario.

  • Il corretto trattamento IVA dell’operazione.

Attenzione: il codice XXXXXXX identifica convenzionalmente il destinatario estero nel tracciato elettronico, ma non sostituisce il suo identificativo fiscale.

Inoltre, la trasmissione allo SdI non comporta automaticamente il recapito della fattura al cliente estero. È quindi opportuno concordare con il destinatario una modalità di consegna del documento.

Qual è la differenza tra XXXXXXX e 0000000?

I due codici hanno funzioni differenti:

  • XXXXXXX: viene generalmente utilizzato per le fatture elettroniche verso clienti esteri.

  • 0000000: viene utilizzato, tra gli altri casi, quando il cliente italiano non dispone di un codice destinatario oppure quando la fattura deve essere recapitata tramite PEC.

Non bisogna utilizzare il codice 0000000 come identificativo fiscale di un cliente estero.

Come registrare gli acquisti da fornitori esteri

Quando un’impresa o un professionista italiano acquista beni o servizi da un fornitore estero, possono sorgere obblighi di integrazione o autofatturazione, oltre a quelli di comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

I principali codici documento utilizzati sono:

Codice Quando si utilizza
TD17 Integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto intracomunitario di beni
TD19 Integrazione o autofattura per acquisti di beni da soggetti esteri nei casi previsti dall’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972

La scelta del codice dipende dalla tipologia di operazione e dal relativo trattamento IVA.

Entro quando devono essere comunicati gli acquisti dall'estero?

In linea generale, i dati delle operazioni passive soggette all’obbligo di comunicazione devono essere trasmessi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Restano ferme le specifiche regole IVA relative all’integrazione, all’autofatturazione e alla registrazione dei documenti.

Tutte le operazioni con l'estero devono essere comunicate?

No. Sono previste esclusioni, tra cui le operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica già trasmessa o ricevuta tramite SdI.

Sono inoltre previste specifiche esclusioni per determinati acquisti di beni e servizi non territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, entro i limiti stabiliti dalla normativa.

Per individuare correttamente gli obblighi occorre considerare la natura dell’operazione, il Paese della controparte e la documentazione disponibile.

Fatturazione elettronica estero: perché è importante verificare il trattamento IVA?

Il codice destinatario e il tipo documento non determinano da soli il trattamento fiscale dell’operazione.

Una vendita di beni a un cliente europeo, una prestazione di servizi verso un’impresa estera e un’esportazione verso un Paese extra-UE possono essere soggette a regole IVA differenti.

Prima di emettere la fattura è quindi necessario verificare territorialità, imponibilità, eventuali obblighi Intrastat e corretta compilazione del file XML.

💻 Cos’è “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate?

“Fatture e Corrispettivi” è la piattaforma online messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per gestire in modo semplice e sicuro l’emissione, la trasmissione e la consultazione delle fatture elettroniche, degli scontrini e dei corrispettivi telematici.

Cosa posso fare su “Fatture e Corrispettivi”?

Accedendo con SPID, CNS o CIE, ogni titolare di Partita IVA può:

Questo servizio è particolarmente utile per chi non utilizza un gestionale professionale, come una app di fatturazione: sebbene meno intuitivo di un software dedicato, consente comunque di adempiere agli obblighi normativi in modo autonomo e gratuito.

👉 Se desideri una gestione più semplice e completa, puoi utilizzare la nostra app di fatturazione integrata con supporto personalizzato incluso. Scopri di più qui.

I vantaggi del portale “Fatture e Corrispettivi”

Uno degli strumenti più utili messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è il portale “Fatture e Corrispettivi”, accessibile con SPID, CIE o CNS. Questo portale non serve solo per emettere e trasmettere le fatture elettroniche, ma offre numerosi altri vantaggi pratici:

L’utilizzo del portale è gratuito ed è un valido supporto per chi vuole avere il controllo della propria fatturazione elettronica in autonomia o semplificare la comunicazione con il proprio consulente fiscale.

⚙️Altri aspetti della fatturazione elettronica

Fattura di cortesia: cos’è e quando è necessaria?

La fattura di cortesia è una copia della fattura elettronica fornita al cliente in formato cartaceo o PDF, utile per chi non è obbligato a ricevere fatture elettroniche (ad esempio, consumatori finali o aziende estere).

Anche se la fattura di cortesia non ha valore fiscale, è spesso utilizzata per:

  • Facilitare la consultazione dei dati;

  • Essere archiviata in formato leggibile dal cliente;

  • Essere stampata per la contabilità interna.

Per approfondire: Fattura di cortesia cartacea.

Scontrino elettronico e corrispettivi telematici

Dal 1° gennaio 2020, tutti gli esercenti devono trasmettere i corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate tramite registratori di cassa telematici o portale web. Questo ha sostituito il classico scontrino cartaceo, permettendo un maggiore controllo sulle vendite.

Lo scontrino elettronico è obbligatorio per:

  • Negozi al dettaglio;

  • Ristoranti e bar;

  • Qualsiasi attività che incassa pagamenti in contanti o tramite POS.

Per ulteriori informazioni: Scontrino elettronico e corrispettivi.

Fattura elettronica omessa: sanzioni e conseguenze

Non emettere una fattura elettronica quando obbligatorio comporta sanzioni fiscali:

  • Dal 90% al 180% dell’IVA dovuta, se l’operazione ha impatto fiscale;

  • Da 250€ a 2.000€, se l’errore è formale e non incide sul calcolo delle imposte.

Se la fattura viene omessa o trasmessa in ritardo, è possibile regolarizzare la situazione con il ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta.

Per maggiori dettagli: Fattura elettronica omessa.

Cosa fare se non si riceve una fattura elettronica di acquisto?

Se un’azienda o un professionista non riceve una fattura elettronica che attende da un fornitore, deve:

  1. Verificare il cassetto fiscale sul portale dell’Agenzia delle Entrate;

  2. Chiedere al fornitore il codice univoco o la PEC utilizzata per l’invio;

  3. Eventualmente emettere un’autofattura per regolarizzare l’acquisto.

Se la fattura non viene ricevuta entro 4 mesi dall’operazione, il destinatario ha l’obbligo di emettere un’autofattura elettronica per evitare problemi fiscali.

Per approfondire: Fattura di acquisto non ricevuta.

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❓COME SI FA UNA FATTURA ELETTRONICA?

Clicca sulle freccette per leggere tutti gli approfondimenti.

Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di un:

  • PC ovvero di un tablet o uno smartphone;
  • programma (software) per compilare il file della fattura nel formato XML secondo le specifiche dell’Agenzia delle Entrate.

È possibile utilizzare i software gratuiti dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione delle fatture elettroniche, ovvero:

  • FATTURE E CORRISPETTIVI: trattasi di una una procedura web, utilizzabile accedendo al portale dell’agenzia delle entrate.gov.it, utilizzabile sono con le credenziali SPID oppure Fisconline/Entratel o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • SOFTWARE scaricabile su PC;
  • FATTURAe: trattasi un’App per tablet e smartphone, scaricabile dagli store Android o Apple.

I menzionati software possono essere utilizzati dai titolari di partita IVA che emettono un numero limitato di fatture.
In alternativa, è possibile utilizzare software privati individuabili in internet.

In alternativa è possibile provare il nostro software de Il commercialista online a questo link: https://cloud.ilcommercialistaonline.it/

Per tutte le fatture elettroniche inviate a privati (altri operatori IVA o consumatori finali), il Sistema di Interscambio accetta anche file non firmati digitalmente. Tuttavia, quando il file XML è stato firmato digitalmente, il SdI esegue controlli sulla validità del certificato di firma.

 

Invece, per la validità delle fatture PA occorre sempre che il file sia preventivamente firmato onde evitare lo scarto.

Per scoprire nel dettaglio come funzione la firma digitale consultare il nostro post di approfondimento Firma Digitale: Cos’è e a Cosa Serve

Terminata la fase di compilazione e creazione della fattura elettronica, occorre inviare il file XML ai propri clienti tramite il Sistema di Interscambio (c.d. SdI), altrimenti è come se non fossero mai state emesse.

La trasmissione può avvenire utilizzando:

  • il sito dell’agenziaentrate.gov.it, accedendo all’area “Fatture e Corrispettivi”. In questa sezione è possibile fare l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC;
  • l’APP FATTURAe dell’Agenzia delle Entrate;
  • una PEC (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC all’indirizzo “sdi01@pec.fatturapa.it”;
  • un canale telematico preventivamente accredito presso il Sistema di Interscambio.

Per le fatture elettroniche occorre che l’imposta di bollo deve essere corrisposta mediante versamento con modello F24 con modalità esclusivamente telematica.

In particolare il pagamento dell’imposta relativa alle fatture (ma anche agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno) deve avvenire:

  • in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • utilizzando esclusivamente un modello F24 telematico.

Inoltre, nelle fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo occorre riportare la seguente dicitura:

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014”

Per un approfondimento sull’imposta di bollo assolta in modo virtuale, consultare il nostro post al seguente link: Bollo sulle Fatture: come funziona quello virtuale

Ricevuto il file della fattura elettronica in formato XML il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) esegue i controlli e, se superati, trasmette il file all’indirizzo telematico del cliente presente nella fattura.

Inoltre, in caso di esito positivo, il SdI invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di consegna all’interno della quale sono indicate la data e l’ora esatta in cui è avvenuta la consegna.

Quando i controlli non vengono superati, lo SdI “scarta” la fattura elettronica ed invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all’interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto.

Quando la fattura elettronica è stata scartata, occorre correggere l’errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente al SdI il file della fattura corretta.

Una volta ricevuta la fattura dal fornitore (o dal suo intermediario), in caso di esito positivo dei controlli previsti, il SdI consegna la fattura elettronica all’indirizzo telematico presente nella fattura stessa. E quindi la fattura elettronica verrà recapitata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero al codice destinatario SdI che il cliente avrà comunicato al suo fornitore e che quest’ultimo (o il suo intermediario) avrà correttamente riportato nella fattura.

Il titolare di partita IVA può decidere di ricevere la fattura ad un indirizzo PEC o tramite un codice destinario SdI.

Grazie al servizio di pre-registrazione, le imprese e i professionisti possono comunicare “a monte” l’indirizzo telematico su cui ricevere tutte le loro fatture elettroniche. Per effettuare questa scelta – e abbinare quindi alla propria partita IVA un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un “codice destinatario SDI” – basta accedere, personalmente o tramite un intermediario delegato, all’apposito servizio online, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”. L’indirizzo telematico può essere, in qualsiasi momento, modificato o cancellato dall’utente registrato.

In questi giorni i fornitori stanno inviando e-mail o lettere per la richiesta ai propri clienti del codice univoco o l’indirizzo PEC da riportare nella fattura elettronica.

Infatti, per essere quindi sicuri di ricevere correttamente una fattura, è indispensabile comunicare in modo chiaro e tempestivo al fornitore non solo la propria partita IVA ed i propri dati anagrafici, come accadeva con le fatture tradizionali, ma anche l’indirizzo telematico (PEC ovvero Codice Destinatario di 7 cifre) che il fornitore dovrà riportare nella fattura affinché il SdI sia in grado di consegnare la fattura stessa.

 

Il codice destinatario Sdi non è legato al singolo soggetto, ma identifica il canale telematico dove si desidera ricevere le proprie fatture (ad esempio nel caso ci si affidi ad un software privato occorrerà comunicare il codice destinatario della softwarehouse).

Per approfondire consultare il nostro post al seguente link: Cos’è e come funziona il codice destinatario SdI nelle fatture elettroniche

Quanto un cliente non registri al SdI il proprio indirizzo telematico, il fornitore inserire in fattura un codice SDI errato ovvero non comunichi alcun indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario di 7 cifre identificativo di un canale FTP o Web Service) al fornitore, e quest’ultimo inserisca il valore “0000000” nel campo Codice Destinatario della fattura, l’unico modo di recuperare la fattura elettronica per il cliente sarà quello di accedere nella sua area riservata di “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Per capire come correggere una fattura elettronica errata consultare il nostro post al seguente link: Fattura elettronica errata: cosa fare per annullarla

Dipende dal tipo di operazione e dal soggetto destinatario. Esistono diversi codici tipo documento, natura IVA e codici destinatario da usare correttamente per evitare errori.
👉 Consulta la guida completa ai codici della fattura elettronica per scoprire quali utilizzare e quando.

❓FAQ su Fatture

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L'emissione delle fatture è uno degli aspetti più importanti per chi possiede una Partita IVA. Molti contribuenti hanno dubbi su quando emettere una fattura, quali dati inserire, come funziona la fattura elettronica e quali sono le conseguenze in caso di errori o ritardi. In questa sezione trovi le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione e sugli obblighi collegati alla Partita IVA.

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Fattura elettronica: scopri i nostri approfondimenti

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