L’agente immobiliare è una delle figure più richieste del mercato, ma anche una delle più regolamentate. A differenza di molte altre attività, non basta aprire la Partita IVA agente immobiliare e iniziare: per esercitare la mediazione immobiliare in Italia servono requisiti precisi, un’abilitazione e l’iscrizione a un apposito registro.
In questo articolo vediamo tutto ciò che serve sapere per metterti in proprio come agente immobiliare: i requisiti di legge, il codice ATECO corretto, il regime fiscale più conveniente, e soprattutto come funzionano i contributi previdenziali, che per questa professione hanno una caratteristica importante da conoscere fin da subito.
I requisiti per esercitare
L’attività di agente immobiliare non è libera. È disciplinata dalla legge n. 39 del 1989 e dalle norme successive, e prevede il possesso di requisiti specifici prima di poter operare:
- Abilitazione professionale, che si ottiene generalmente frequentando un corso e superando un esame presso la Camera di Commercio
- Iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, oggi confluito nella sezione dedicata del Registro delle Imprese / REA presso la Camera di Commercio
- Requisiti morali e di onorabilità previsti dalla normativa
- Assenza di alcune incompatibilità: l’attività di mediatore, in linea generale, non è compatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o di altre attività incompatibili previste dalla legge.
Solo dopo aver soddisfatto questi requisiti puoi aprire la Partita IVA e iniziare a operare. È un passaggio che distingue nettamente l’agente immobiliare da figure come consulenti o freelance, dove non serve alcuna abilitazione.
Il codice ATECO della partita iva agente immobiliare
Il codice ATECO da utilizzare per la mediazione immobiliare è:
- 68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare, con coefficiente di redditività all’86%.
Questo coefficiente è tra i più alti previsti dal regime forfettario e ha un impatto diretto sulle tasse: significa che l’86% di quanto fatturi viene considerato reddito imponibile, mentre solo il 14% è riconosciuto forfettariamente come “spesa”. Per un’attività come quella del mediatore, in cui i costi reali sono spesso contenuti, è comunque un inquadramento coerente.
Quale regime scegliere: il forfettario
Per l’agente immobiliare il regime forfettario è generalmente la scelta di partenza più conveniente, accessibile fino a 85.000 euro di ricavi annui.
I vantaggi principali:
- Imposta sostitutiva al 15%, che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP, ridotta al 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti delle nuove attività (non aver svolto la stessa attività nei tre anni precedenti, anche da dipendente, e le altre condizioni di legge)
- Niente IVA in fattura e nessuna liquidazione periodica
- Contabilità semplificata
ATTENZIONE però alle cause di esclusione: tra queste, l’aver svolto in precedenza la medesima attività come prosecuzione di un lavoro dipendente, o l’essere socio di una SRL che svolge attività affine alla tua Partita IVA.
Partita iva Agente Immobiliare: le tasse
Vediamo i numeri con un caso pratico. Marco è un agente immobiliare che ha appena aperto la Partita IVA, prevede ricavi per 36.500 euro e applica l’aliquota agevolata al 5%.
- Reddito imponibile: 36.500 × 86% = 31.390 euro
- Imposta sostitutiva al 5%: 31.390 × 5% = circa 1.570 euro
- Contributi INPS (li vediamo tra poco): contributo fisso 4.611,64 euro + quota percentuale sull’eccedenza: (31.390 − 18.808) = 12.582 × 24,48% = circa 3.080 euro, per un totale contributi di circa 7.692 euro
Come si nota, anche qui il peso maggiore è dato dai contributi previdenziali, non dall’imposta. Ed è proprio sul fronte contributivo che l’agente immobiliare ha la sua peculiarità più importante.
I contributi previdenziali: agente immobiliare = commerciante
Questo è il punto cruciale. Svolgendo un’attività di natura commerciale, l’agente immobiliare non si iscrive alla Gestione Separata, ma alla Gestione Commercianti dell’INPS. La differenza è sostanziale:
- Per redditi fino a 18.808 euro (minimale 2026), si versano contributi fissi pari a circa 4.611,64 euro all’anno, dovuti a prescindere — anche se fatturi poco o nulla.
- Per la parte di reddito che eccede i 18.808 euro, si aggiunge una quota percentuale del 24,48%.
Questa è la grande differenza rispetto a un libero professionista in Gestione Separata: l’agente immobiliare paga contributi minimi fissi anche con incassi bassi. È un costo strutturale da mettere in conto fin dall’inizio.
La buona notizia: in regime forfettario puoi richiedere la riduzione del 35% sui contributi, che porta il fisso da circa 4.611,64 euro a circa 2.997,57 euro. È un’opzione da valutare con attenzione, perché incide anche sull’accredito ai fini pensionistici. I contributi versati, comunque, sono interamente deducibili dal reddito.
Gli adempimenti per aprire: la procedura ComUnica
Essendo inquadrato come commerciante, l’agente immobiliare apre la Partita IVA tramite la procedura ComUnica, che in un’unica pratica consente di:
- aprire la Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate
- iscriversi al Registro delle Imprese / sezione agenti di affari in mediazione presso la Camera di Commercio
- presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
- iscriversi alla Gestione Commercianti INPS
Per inviare la ComUnica serve la firma digitale, e l’iscrizione alla Camera di Commercio comporta il pagamento del diritto annuale. Sono passaggi in più rispetto a un libero professionista, ma una volta completati sei operativo a tutti gli effetti.
Le provvigioni e la fatturazione della partita iva agente immobiliare
Il compenso dell’agente immobiliare è la provvigione, generalmente calcolata in percentuale sul valore della compravendita o della locazione, e spesso dovuta da entrambe le parti (venditore e acquirente).
In regime forfettario:
- la fattura non riporta l’IVA (non sei tenuto ad applicarla);
- non si applica la ritenuta d’acconto;
- vale comunque l’obbligo di fatturazione elettronica tramite SDI
È fondamentale formalizzare correttamente l’incarico di mediazione e i relativi accordi sulle provvigioni: una documentazione ordinata tutela sia te sia i clienti e previene contestazioni.
Gli errori più comuni della partita iva agente immobiliare alle prime armi
- Aprire la Partita IVA prima di avere l’abilitazione e l’iscrizione al ruolo: senza questi requisiti non si può esercitare la mediazione
- Sottovalutare i contributi fissi della Gestione Commercianti, ritrovandosi a pagare anche con pochi incassi.
- Dimenticare la riduzione del 35%, che va richiesta espressamente
- Non accantonare una quota di ogni provvigione per tasse e contributi
- Gestire in modo informale gli incarichi di mediazione, con il rischio di non poter dimostrare il diritto alla provvigione
Il codice corretto è il 68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare, con coefficiente di redditività dell’86% nel regime forfettario. Significa che l’86% dei ricavi è considerato reddito imponibile.
Sì, se rispetta il limite di 85.000 euro di ricavi e non incorre in cause di esclusione. In tal caso applica l’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni se ricorrono i requisiti delle nuove attività.
Alla Gestione Commercianti, perché l’attività ha natura commerciale. Questo comporta contributi fissi (circa 4.611,64 euro nel 2026 sul minimale di 18.808 euro) più una quota del 24,48% sull’eccedenza. In forfettario si può chiedere la riduzione del 35%.
Sì. L’attività è regolamentata: servono l’abilitazione (in genere corso ed esame presso la Camera di Commercio), l’iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, i requisiti morali e l’assenza di incompatibilità, come quella con il lavoro dipendente.
Tramite la procedura ComUnica, che con un’unica pratica gestisce l’apertura della Partita IVA, l’iscrizione al Registro delle Imprese, la SCIA e l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. Serve la firma digitale.






