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ECOMMERCE REGIME FORFETTARIO

eCommerce: partita iva forfettaria e registro corrispettivi

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Sommario

Per chi si appresta ad aprire un eCommerce, la scelta del regime più appropriato spesso verte sull’unico regime di vantaggio per le partite IVA attualmente esistente: il regime forfettario.

Il Regime Forfettario, in generale, porta con sé una serie di semplificazioni; vediamo nello specifico come funziona per coloro i quali operano nel settore delle vendite online.

In questo articolo analizziamo quando un eCommerce è obbligato a emettere fattura come funziona il Registro Corrispettivi.

eCommerce in regime forfettario: quando conviene

A oggi il settore del commercio online è tra i più diffusi dell’economia ed è uno dei pochi settori che non ha subito interruzioni per l’emergenza Coronavirus, anche se trattasi di vendita online di beni e prodotti che non appartengono alla filiera farmaceutica o agro-alimentare.

Restare in vita a lungo nel settore, non è affatto semplice, anche e soprattutto per l’elevata concorrenza. Per questa ragione la leva fiscale può fare la differenza per restare sul mercato. Indiscutibilmente, il Regime Forfettario offre vantaggi notevoli per gli eCommerce che hanno costi di gestione contenuti (è il caso per esempio del dropshipping). Se invece i costi di gestione sono molto elevati (è il caso per esempio di chi ha anche un negozio fisico), il Regime Forfettario potrebbe non essere la soluzione adeguata.

Analizziamo quali sono i principali vantaggi di un’attività di eCommerce o di vendita online effettuata adottando il Regime Forfettario.

Vantaggi per gli eCommerce nel regime forfettario

Il Regime Forfettario può essere adottato dalle partita IVA con un fatturato annuo inferiore ai 65.000 euro. Per coloro che aderiscono al regime forfettario, con particolare riferimento agli eCommerce, ricapitoliamo di seguito quali sono i principali vantaggi, sia fiscali sia amministrativi. E più precisamente riguardano:

  • versamento di un’imposta sostitutiva all’IRPEF ridotta e con aliquota fissa al 15% o al 5% per i primi 5 anni di attività
  • esonero da diversi adempimenti fiscali quali per esempio Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) ed esterometro
  • nessun obbligo di fatturazione elettronica o tenuta dei registri IVA
  • esenzione IVA: le operazioni poste in essere da una partita IVA forfettaria non sono soggette all’IVA, che pertanto non deve essere riportata in fattura

Questo ultimo vantaggio è molto importante per gli eCommerce in quanto si traduce nella possibilità di offrire prezzi più bassi e concorrenziali.

Attenzione, tuttavia, per coloro che si accingono ad aprire partita IVA a verificare di non rientrare in una delle cause di esclusione dal Regime Forfettario.

Per approfondire scarica il nostro eBook gratuito: “Partita IVA nel Regime Forfettario“.

Esempio reale – Calcolo Tasse eCommerce in Regime Forfettario

Per un eCommerce con un fatturato di 10.000 euro annui, considerando che al codice attività ATECO – 47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet – corrisponde un coefficiente di redditività pari al 40%, verserà le imposte e i contributi solo su 4.000 euro, mentre 6.000 euro rappresentano i costi deducibili in modo forfettario.

L’imposta sostitutiva da applicare al reddito imponibile è del 5% o del 15%.

Per simulare le imposte e i contributi da versare con il regime forfettario 2020 utilizza il nostro tool gratuito:

TOOL CALCOLO IMPOSTE REGIME FORFETTARIO

eCommerce, fattura e registro corrispettivi

L’eCommerce è assimilato alle vendite per corrispondenza e quindi, secondo la Risoluzione n 274/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, le corrispondenti operazioni non sono soggette all’obbligo di:

  • emissione della fattura, fatta eccezione quando venga richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione così come previsto dall’articolo 22, comma 1, n 1), del DPR n 633/1972
  • certificazione dei corrispettivi e quindi nessun obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del DPR n 696/1996

I corrispettivi giornalieri delle vendite devono essere, tuttavia, annotati nel Registro Corrispettivi di vendita.

Il registro corrispettivi nell’eCommerce

Come sappiano, un contribuente che adotta il Regime Forfettario è esonerato dalla fatturazione elettronica, mentre non è escluso dai “corrispettivi telematici”. Tuttavia, per gli eCommerce la situazione è diversa. Infatti, considerando la particolarità della disciplina a cui sono assoggettati gli eCommerce che prevede l’esclusione dall’obbligo di emettere scontrino o ricevuta, allo stesso modo non vige l’obbligo di adempiere alla tenuta dei corrispettivi telematici.

Pertanto, coloro che gestiscono un eCommerce dovranno continuare ad annotare i corrispettivi giornalieri sul registro corrispettivi.

ATTENZIONE: l’esonero riguarda solo le vendite effettuate per corrispondenza. Coloro che svolgono, oltre alle vendite per corrispondenza, anche cessioni in locali aperti al pubblico, saranno soggetti all’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico, anche se adottano il regime forfettario. In tal caso, sul registro corrispettivi giornaliero (cartaceo) saranno annotati solo i corrispettivi derivanti dalle vendite effettuate per corrispondenza.

Il Registro Corrispettivi è un documento fiscale obbligatorio in cui si annotano i corrispettivi giornalieri di vendita.

I venditori online forfettari devono riportare soltanto gli importi, ma non l’IVA!

Il Registro dei Corrispettivi, nel Regime Forfettario, deve pertanto contenere:

  • la somma delle transazioni effettuate giornalmente
  • le eventuali transazioni per le quali è stata già emessa la fattura (su richiesta del cliente)

L’annotazione delle somme deve avvenire entro il giorno successivo non festivo a quello dell’operazione.

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3 commenti

  • Alessandro

    Buongiorno,
    Per quanto riguarda l’annotazione delle vendite ecommerce nel registro dei corrispettivi: i ricavi di una vendita e-commerce possono essere incassati in periodi differenti rispetto a quando il cliente ha acquistato la merce.
    Con paypal l’incasso e’ immediato. Il bonifico viene incassato circa due giorni dopo l’acquisto del bene, mentre il contrassegno viene incassato verrò incassato dopo l’effettiva consegna.
    Quando e’ necessario annotare la vendita nel registro corrispettivi? Il giorno di effettuazione della vendita (anche se l’incasso non e’ ancora avvenuto), il giorno della spedizione oppure il giorno di effettivo incasso sul conto del venditore?
    Grazie per la risposta

  • boz

    Il regime forfettario per l’Ecommerce non è favorevole, per questo motivo:
    Io acquisto un bene a 100+IVA= 122 devo rivenderlo guadagnandoci il 20% a 144.44 esente iva come gli altri commercianti (mentre il guadagno riconosciuto dallo stato è del 40%!!! io quel bene che ho comprato a 100+22=122 dovrei rivenderlo a 170 completamente fuori mercato. Si che pago poche tasse ma sa le pago su un guadagno non veritiero (un 50% in più di quello reale). Devo dichiarare un Guadagno di 57,6 al fisco mentre il mio giusto guadagno è di 22.4 si che pago il 15% più 30% INPS ma su un guadagno di quasi tre volte tanto di quello effettivo!
    Sono giusti i miei calcoli?

    • Dott.ssa Michela Vernieri Cotugno

      Salve, 100+IVA= 122 devo rivenderlo guadagnandoci il 20% a 144.44. Ok e questo è fattibile nessuno lo impedisce. Poi pagherà le tasse su 144.44 * 0.40 e quindi su 57,78. Su questo importo verserà il 5% o il 15% a seconda se trattasi di start up o meno. Per quanto concerne l’inps è fissa a 2400 euro circa fino a un utile di circa 15.000 euro e poi a percentuale sull’eccedenza.
      Cordialità

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