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ESTEROMETRO 2019

Esterometro 2019: la comunicazione obbligatoria dei dati delle operazioni oltre confine

SOMMARIO

Arriva un nuovo strumento di comunicazione dal neologismo agghiacciante per censire le operazioni commerciali effettuate con soggetti esteri. Ecco a voi l’esterometro o spesometro transfrontaliero.

Come ormai noto, dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di emettere e ricevere le fatture esclusivamente con modalità elettronica. L’obbligo non riguarda le fatture emesse nei confronti di soggetti esteri, così come le fatture di acquisto verso fornitori esteri, che saranno documentate con fatture cartacee. Per queste operazioni è stato introdotto l’esterometro 2019: vediamo come funziona, i soggetti obbligati e le scadenze.

Cos’è l’esterometro 2019?

Al fine di permettere all’Agenzia delle Entrate di controllare le operazioni che non transitano attraverso lo SdI, è stata introdotta una nuova comunicazione, l’esterometro – o spesometro transfrontaliero. Inoltre, dal 1 gennaio 2019 è stato abrogato lo spesometro. La nuova comunicazione riguarda le operazioni effettuate o ricevute per operazioni con soggetti non residenti Ue o extra UE.

Quali sono i soggetti obbligati all’invio dell’esterometro 2019?

Sono obbligati all’invio dell’esterometro tutti i soggetti passivi d’imposta residenti in Italia, che quindi devono:

  • emettere o ricevere fattura elettronica per le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • compilare l’esterometro o lo spesometro transfrontaliero relativamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni effettuate con soggetti non residenti.

Quali sono i soggetti esonerati dall’esterometro?

Sono esonerati dall’esterometro 2019 gli stessi soggetti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica, e quindi le imprese e i professionisti in regime di vantaggio, quelli che applicano il regime forfettario e i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972.

Sono altresì esonerati dall’esterometro 2019 i seguenti contribuenti:

  • associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime 389/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a € 65.000 nell’ambito della propria attività commerciale;
  • coloro che sono tenuti all’invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (farmacie, medici, eccetera). Si precisa che l’esonero è limitato al solo periodo d’imposta 2019 e alle sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS. Di conseguenza, quando questi soggetti emettono fatture non trasmette al sistema TS sono obbligati alla fattura elettronica e all’esterometro.

È possibile emettere la fattura elettronica anche per i clienti esteri?

La risposta è affermativa, infatti, pur non essendo prevista l’emissione della fattura, non è escluso che il contribuente possa ugualmente emettere una fattura elettronica anche per i clienti esteri. Nella fattura elettronica occorre indicare i dati anagrafici del cessionario e il Codice Destinatario “XXXXXXX” (esclusivamente per i dati delle fatture di vendita). Se si opta per l’emissione della fattura elettronica, non è necessario comunicare l’operazione anche nell’esterometro 2019. Nella tabella che segue si riassumono le due situazioni che potrebbero verificarsi con un cliente estero identificato in Italia oppure non identificato.

EMISSIONE
FATTURA ELETTRONICA VERSO
TIPOLOGIA CLIENTENon residenti, non stabiliti ma identificatiNon residenti, non stabiliti, non identificati
CODICE DESTINATARIO“0000000”“XXXXXXX”
FIRMA ELETTRONICANOSI
OBBLIGO DI RIPORTARE L’OPERAZIONE NELL’ESTEROMETRONONO

Quali sono le fatture da comunicare con l’esterometro 2019?

Nella comunicazione occorre riepilogare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché non identificati. Riepiloghiamo le principali tipologie di fatture da comunicare con l’esterometro, e più precisamente si evidenziano le:

  • fatture di vendita verso soggetti non residenti, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
  • fatture ricevute da soggetti UE;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

Quali dati indicare nello spesometro transfrontaliero?

Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018 le informazioni da inserire nell’esterometro 2019 sono le seguenti:

  • dati identificativi del cedente/prestatore;
  • dati identificativi del cessionario/committente;
  • data del documento comprovante l’operazione;
  • data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Invio e scadenza della comunicazione

La comunicazione Esterometro 2019 contenente i dati delle fatture emesse e ricevute dall’estero deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate tramite formato Xml firmato digitalmente dal soggetto obbligato o dal suo delegato. L’invio della comunicazione va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso che comprova l’operazione. La prima scadenza Esterometro è il 28 febbraio 2019.
La trasmissione del file può avvenire utilizzando un sistema di:

  • trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
  • cooperazione applicativa su internet (con servizi) esposto tramite modello web service;
  • trasmissione per via telematica attraverso il servizio “fatture e corrispettivi”, accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Entratel, Fisconline, SPID o CNS registrata ai servizi telematici.

Quali sono le sanzioni per il mancato invio dell’esterometro?

In caso di omessa presentazione della comunicazione Esterometro, sono previste le seguenti sanzioni:

  • € 2 per ogni fattura omessa o errata comunicata, per un massimo di € 1.000 a trimestre;
  • € 1 per ogni fattura non comunicata, nel limite di € 500 a trimestre quando l’invio è effettuato entro i successivi 15 giorni alla scadenza.

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