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Registro dei Corrispettivi: cos'è e come compilarlo correttamente

Registro dei Corrispettivi: come compilarlo correttamente

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Sommario

Come si compila il registro dei corrispettivi? Basta un foglio excel o va acquistato in cartaceo? Ed è obbligatorio tenerlo anche per l’e-commerce?

Queste sono alcune delle prime domande che si pone chi si accinge ad aprire partita IVA, alle quali cerchiamo di rispondere con chiarezza.

Cos’è il registro dei corrispettivi?

Non sempre i soggetti passivi IVA sono tenuti ad emettere fattura a fronte del servizio prestato o del bene ceduto: in alcuni casi infatti è sufficiente rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale. Per tali soggetti si rende obbligatoria la compilazione e la tenuta del registro dei corrispettivi. Vediamo insieme come non commettere errori nella compilazione del libro dei corrispettivi (ex art. 24 del D.P.R. 633/1972).

Normalmente tale registro sostituisce quello delle fatture emesse, anche se in alcuni casi è possibile tenerli entrambi.

Chi deve compilare il registro dei corrispettivi?

La compilazione del registro corrispettivi rappresenta un adempimento obbligatorio soltanto per alcune categorie di soggetti passivi IVA, ossia quelli indicati all’art. 24 del D.P.R. 633/1972 e nel dettaglio:

  • commercianti al minuto;
  • soggetti che svolgono attività assimilate, come ad esempio coloro che trasportano persone, prestano servizi alberghieri o di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie) etc.;
  • coloro che sono esonerati dall’emissione di fattura.

A cosa serve il registro dei corrispettivi?

Il registro dei corrispettivi è il documento fiscale necessario alla determinazione della liquidazione IVA, trimestrale o mensile, in cui vanno annotate le chiusure giornaliere dell’attività.
In quanto libro obbligatorio, è importante la regolare tenuta, soprattutto in funzione di eventuali controlli, ed è necessario che abbia le pagine numerate in modo progressivo e che le eventuali cancellature o correzioni siano effettuate assicurando la leggibilità di quanto cancellato.
Ricordiamo che il libro dei corrispettivi non è soggetto alla vidimazione ed è esente da imposta di bollo.

Quali i dati da indicare nel registro corrispettivi?

Nel registro deve essere annotato quotidianamente il totale giornaliero già comprensivo di IVA riportato nello scontrino di chiusura, ossia quello scontrino che deve essere stampato al momento della chiusura giornaliera dell’attività.
I dati da annotare nel registro dei corrispettivi sono anche riepilogati nello stesso documento in cui si annotano, e nel dettaglio vanno indicati:

  • i dati fiscali dell’attività, quindi denominazione, partita IVA e codice fiscale;
  • il periodo di riferimento, quindi il mese a cui i corrispettivi si riferiscono;
  • nella prima colonna va riportato il singolo giorno in cui avviene la registrazione;
  • l’importo per ogni singolo giorno in corrispondenza della relativa aliquota IVA, quindi 4%, 10 % o 22%;
  • l’importo delle operazioni esenti IVA o non imponibili distinte in colonne.

Se il cliente richiede l’emissione della fattura a fronte dell’acquisto, il soggetto passivo IVA dovrà procedere con la sua emissione e dovrà annotare la fattura emessa in alternativa:

  • nel registro dei corrispettivi indicando l’importo incassato e il numero di fattura emessa;
  • nel registro delle fatture emesse.

Registro corrispettivi elettronico

La trasmissione dei corrispettivi sarà obbligatoria per tutti i contribuenti a partire dal 2020. La partenza del registro corrispettivi elettronico sarà graduale e dal 1° luglio 2019 scatterà l’obbligo per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro. Per tutti gli altri contribuenti, si partirà il 1° gennaio 2020. Trattasi di una nuova procedura telematica che consente ai commercianti al minuto, ristoranti, alberghi e tutti coloro che lavorano con i clienti finali, di poter dire addio agli scontrini e ricevute fiscali, inviando i dati degli incassi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Ecco i principali vantaggi del registro corrispettivi elettronico:

  • esonero dall’obbligo di registrare i corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 24 del dpr 633/72;
  • cessazione dell’obbligo della certificazione fiscale, ossia dell’obbligo di emettere scontrini e ricevute con valenza fiscale, come già avviene per le imprese della grande distribuzione organizzata. Fatto salvo l’obbligo di emettere la fattura quando richiesta dal cliente.

Registrazione corrispettivi: termini

Il registro dei corrispettivi va compilato quotidianamento, ossia entro il giorno non festivo successivo a quello in cui si in cui le operazioni sono effettuate.

I titolari di partita IVA che rilasciano scontrini o ricevute fiscali possono tuttavia, limitatamente alle operazioni per le quali sono stati rilasciati tali documenti, effettuare un’unica registrazione nel registro dei corrispettivi per tutte le operazioni effettuate in ciascun mese solare, entro il giorno 15 del mese solare successivo.

Quando viene emessa fattura su richiesta del cliente è possibile registrarla con le seguenti modalità alternative:

  • nel registro delle fatture emesse;
  • nel registro dei corrispettivi.

Quali gli obblighi per l’e-commerce?

Il commercio elettronico, anche detto ecommerce, è assimilato, anche ai fini della disciplina IVA, alle vendite per corrispondenza e quindi non è obbligatoria l’emissione di fattura/scontrino/ricevuta fiscale, a meno che il cliente non ne faccia esplicita richiesta al momento di effettuare dell’operazione. È quindi opportuno predisporre il sito internet in modo che sia possibile, per l’acquirente, selezionare la relativa opzione e, conseguentemente, indicare i dati necessari per la fatturazione.

Invece è obbligatorio annotare l’ammontare totale delle vendite effettuate nella giornata nel registro dei corrispettivi.

Per approfondire l’argomento consultare il nostro post: E-commerce: quando occorre emettere la fattura?

Come funziona il reso merce?

La procedura ordinaria in caso di reso della merce venduta richiede che il commerciante emetta una nota di credito che storni per l’importo dovuto la corrispondente fattura di vendita a norma dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. In caso di cessione di beni senza emissione della fattura, se restituiti con lo scontrino non sarebbe possibile recuperare l’IVA.

Per risolvere il problema l’Agenzia delle Entrate consente di recuperare l’IVA sui resi di merce nell’ambito delle attività che non comportino l’obbligo di emissione di fattura, ma il contribuente deve fornire la documentazione che consenta l’identificazione degli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento che prova la vendita originaria quali:

  • le generalità del soggetto acquirente;
  • l’ammontare del corrispettivo rimborsato;
  • il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione;
  • il “codice di reso” (quest’ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per certificarne il rimborso).

Ricordiamo che è inammissibile il recupero dell’IVA qualora non si proceda allo storno dell’intera operazione, ma solo di una parte di essa: di conseguenza, mantenere “in piedi” l’addebito del costo di trasporto senza prima annullare l’intera operazione, fa sì che si continui a rimanere incisi dall’imposta sul valore aggiunto originariamente addebitata e riscossa.

Come compilare il registro dei corrispettivi?

La tenuta del registro dei corrispettivi può avvenire:

  • manualmente su un modello prestampato acquistato in cartolibreria;
  • elettronicamente utilizzando un foglio excel oppure un programma di contabilità, con l’unico obbligo per il contribuente di numerare progressivamente le pagine, indicando accanto al numero progressivo di ciascuna pagina anche l’anno di riferimento delle registrazioni (PROVA GRATIS LA NOSTRA APPclicca qui).

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1 commento

  • Filippo

    Buongiorno, ottimo articolo molto esauriente!
    Solo una domanda per quanto riguarda l’annotazione delle vendite ecommerce nel registro dei corrispettivi: i ricavi di una vendita e-commerce possono essere incassati in periodi differenti rispetto a quando il cliente ha acquistato la merce.
    Ad esempio, con paypal l’incasso e’ immediato. Con le carte di credito alcuni giorni dopo, a seconda del circuito. Lo stesso con bonifico: almeno 1 giorno dopo.
    Ed infine con il contrassegno: l’incasso avverrà solo alcuni giorni dopo l’effettiva consegna del bene.

    In tutti questi casi, quando e’ necessario annotare la vendita nel registro corrispettivi? Il giorno di effettuazione della vendita (anche se l’incasso non e’ ancora avvenuto), oppure andrà annotato il giorno di effettivo incasso sul conto del venditore?

    Grazie!

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