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DECRETO 33 DEL 2020

Decreto 33 del 2020: spostamenti e riaperture post Covid-19

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Sommario

Ormai è ufficiale: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 33 del 2020 ha sancito l’avvio di spostamenti e riaperture delle differenti attività. Dal 18 maggio sono, infatti, consentiti gli spostamenti all’interno della regione, senza alcun limite e bisogno di autocertificazione. Dal 3 giugno, sarà dato il via libera alla circolazione su tutto il territorio nazionale. Il Decreto 33, inoltre, scandisce le date di ripresa delle varie attività produttive, pur sempre nel pieno rispetto dei protocolli. Nel testo pubblicato il 16 maggio e divenuto subito Decreto Legge, si leggono anche tutte le misure di sicurezza da attuare al fine di fronteggiate l’emergenza Coronavirus, con particolare riferimento alle settimane comprese tra il 18 maggio e il 31 luglio 2020.

Vediamo insieme i punti principali del Decreto numero 33, tenendo comunque bene a mente che l’attuazione di quanto definito nel suddetto testo è parzialmente demandata anche a eventuali Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm).

Gli spostamenti consentiti all’interno della regione secondo il Decreto 33

Dal 18 maggio, ad eccezione di particolari e specifiche disposizioni dello Stato o delle Regioni, è possibile circolare liberamente all’interno del territorio della regione d’appartenenza.

Si può viaggiare da una regione all’altra?

Gli spostamenti tra territori di regioni differenti, da e verso altri Stati, sono consentiti secondo quanto segue:

  1. FINO AL 2 GIUGNO 2020
    sono vietati gli spostamenti tra regioni e oltre confine, ad eecezione di comprovate esigenze lavorative, urgenze assoulute e indifferibili, motivi di salute. Permane la possibilità di rientrare sempre presso il proprio domicilio o residenza
  2. A PARTIRE DAL 3 GIUGNO 2020
    saranno consentiti gli spostamenti tra regioni e oltre confine.

    ATTENZIONE: mediante Dcpm potranno essere adottate specifiche limitazioni per alcune aree del territorio nazionale sulla base del relativo rischio epidemiologico. In caso di spostamenti verso l’estero, particolari limitazioni potranno essere stabilite da provvedimenti statali sulla base del rischio epidemiologico e dei vincoli dettati da norme europee e obblighi internazionali.

NOTA BENE: da tale data saranno ammissibili anche gli spostamenti tra Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino

Dettagli sulle manifestazioni, le riunioni e gli assembramenti

Nel Decreto 33 sono, inoltre, presenti, una serie di prescrizioni circa gli assembramenti, comprese le manifestazioni e le riunioni. Nello specifico, permane il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono consentite le riunioni se garantito il distanziamento tra gli individui di almeno 1 metro.

Manifestazioni, spettacoli ludici, culturali e sportivi, oltre alle fiere e agli eventi in generale durante i quali è prevista la presenza del pubblico, si potranno svolgere se e solo se ci sarà la conferma di un andamento positivo dei dati epidemiologici, e comunque, nel pieno rispetto delle norme stabilite dal Dpcm.

NOTA BENE: i sindaci di città e paesi hanno la facoltà di proseguire con la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico, nel caso in cui, previa valutazione, non si possa garantire la distanza di sicurezza pari a 1 metro tra gli individui partecipanti.

Come proseguiranno le attività didattiche?

Le lezioni relative alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i corsi professionali e gli incontri organizzati anche da soggetti privati, sono disciplinati dallo specifico Dpcm, adottato ai sensi dell’articolo del Decreto Legge n. 19 del 2020.

Cosa prevede il Decreto 33 in merito alle funzioni religiose?

Il Governo ha previsto specifici protocolli relativi allo svolgimento di funzioni religiose, comprese le confessioni. Sono a tal proposito previste numerose misure di sicurezza volte a prevenire il rischio di contagio.

Business e attività economiche

Il via libera del 18 maggio ha riguardato la maggior parte delle attività economiche, pur sempre nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, protezione e prevenzione previste dalle varie linee guida delle Regioni e in riferimento a specifici settori produttivi.

NOTA BENE: in mancanza di protocolli regionali specifici, si deve fare riferimento alle linee guida adottate a livello nazionale, come per esempio le linee guida per i parrucchieri.

Quali sono le sanzioni previste dal Decreto 33?

In caso di violazione dei procolli (regionali o nazionali), sono previste specifiche sanzioni, così come segue.

  1. coloro i quali non garantiranno adeguati livelli di protezione, saranno sanzionati con la chiusura dell’esercizio commerciale o la sospensione dell’attività, sino al corretto ripristino delle condizioni e misure di sicurezza
  2. per chi viola le disposizioni dei DL e dei Dcpm sono previste sanzioni amministrative pecuniarie variabili, da 400 a 3.000 euro. In caso di attività d’impresa, oltre alla multa, è prevista la sanzione amministrativa accessoria relativa alla chiusura temporanea dell’esercizio, da 5 a 30 giorni

Il ruolo delle Regioni

Le Regioni sono tenute al monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica nelle proprie aree territoriali. Ogni giorno è richiesta, inoltre, la comunicazione ufficiale dell’adeguatezza del sistema sanitario regionale ai Ministero della Salute, all’ISS e al Comitato tecnico-scientifico. Sulla base delle singole situazioni regionali rilevate, ciascuna Regione ha la facoltà di adottate misure di prevenzione e sicurezza derogatorie, sia in senso restrittivo, sia in senso ampliativo, dandone ovviamente informazione al Ministero della Salute.





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