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Come funziona la cessione d'azienda

Come funziona la cessione d’azienda

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Sommario

Vuoi vendere la tua attività a un concorrente? Hai deciso di accettare l’offerta, ma non sai come funziona la cessione d’azienda? Oppure hai deciso di acquistare un’attività già avviata? In tutti questi casi è bene conoscere la disciplina così da evitare guai.

In questo articolo vediamo cos’è la cessione d’azienda, quali sono le regole da seguire nel Regime Forfettario, come si calcola l’avviamento, come procedere con il notaio, quali sono le tasse da pagare durante e dopo l’atto.

Come funziona e cos’è la cessione d’azienda

Con la cessione d’azienda o cessione ramo d’azienda, un soggetto trasferisce a un terzo la titolarità della propria impresa, dietro pagamento di un corrispettivo. L’acquirente subentra in tutti i contratti e rapporti in essere. Rientrano, per esempio, nella cessione i crediti e debiti (art. 2559 del codice civile), i contratti di locazione e i rapporti di lavoro (art. 2558 c.c. e s.s.).

Affinché ci sia una cessione d’azienda occorre che vengano trasferiti beni aziendali, organizzati in un contesto produttivo dall’imprenditore stesso, finalizzati appositamente allo svolgimento dell’attività dell’impresa. Attenzione, è opportuno non confondere la cessione azienda con la vendita di singoli beni aziendali.

Inoltre, è possibile cedere solo una parte dei beni strumentali organizzati e suscettibili di rappresentare un’organizzazione autonoma, idonea a permettere l’esercizio dell’attività d’impresa. In tal caso, si parla di cessione di ramo di azienda, situazione ancora diversa dalla cessione di singoli beni aziendali.

Cessione d’azienda senza notaio?

Purtroppo ancora non è possibile stipulare un contratto di cessione d’azienda senza notaio, con il solo ausilio del commercialista. A oggi, nelle cessioni aziendali deve intervenire sempre il notaio in quanto è l’unico professionista legittimato a depositare l’atto presso la Camera di Commercio.

Il contratto di cessione d’azienda deve avere forma scritta solamente a fini probatori e non per la validità della cessione stessa tra le parti. Tuttavia, quando nella cessione d’azienda sono compresi beni per i quali è richiesta una particolare forma (come per esempio per i beni immobili o per i beni mobili registrati) occorre allora che il contratto abbia la stessa forma richiesta per la cessione del singolo bene.

Il contratto di cessione d’azienda deve essere stipulato come:

  • atto pubblico
    oppure come
  • scrittura privata autenticata

Per le imprese iscritte al registro delle imprese, anche gli atti di cessione devono a loro volta essere iscritti presso il registro delle imprese competente entro 30 giorni a cura del notaio.

I debiti e i crediti nella cessione d’azienda

Il trasferimento di crediti e debiti avviene in maniera automatica. Infatti, nella cessione d’azienda normalmente i debiti e i crediti sono ceduti automaticamente con l’azienda. Tuttavia, è sempre consigliabile stabilire nel contratto le specifiche modalità di trasferimento di debiti e crediti. A tale proposito il codice civile stabilisce che:

  • la cessione dei crediti aziendali è automatica
  • la cessione dei debiti deve essere esplicitamente accettata dai creditori ceduti e senza il loro consenso esplicito la responsabilità tra cedente e acquirente è solidale

Quindi, senza esplicito consenso, il cedente continua a rispondere dei debiti aziendali anteriori al trasferimento dell’azienda, mentre in capo all’acquirente sorge una responsabilità solidale con il cedente.

ATTENZIONE: affinché alla responsabilità del cedente si aggiunga quella dell’acquirente, occorre che i debiti aziendali risultino dai libri contabili obbligatori dell’impresa; ovvero:

  • libro giornale
  • libro inventari
  • altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa

Pertanto, la responsabilità è esclusiva del cedente quando i debiti:

  • non sono registrati in contabilità
  • sono registrati su libri facoltativi

Come funzionano i debiti verso il fisco?

I debiti tributari rappresentano spesso una parte importante dei debiti aziendali e non sempre sono registrati in contabilità. Per questi debiti, l’acquirente è comunque responsabile in solido con il cedente anche in assenza di registrazione in contabilità.

Difatti, secondo la legge, l’acquirente è responsabile in solido per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili ai 2 anni precedenti la cessione nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. E allora come tutelarsi per i debiti tributari?

A tutela del cessionario, gli uffici (Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL) sono tenuti a rilasciare all’acquirente o probabile acquirente che ne faccia richiesta il certificato dei carichi pendenti, dal quale risulta l’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati ancora soddisfatti.

Inoltre, al cessionario il fisco può richiedere il pagamento solo dopo che il cedente è stato escusso senza trovare piena soddisfazione. In secondo luogo, per limitare ulteriormente la responsabilità solidale dell’acquirente, è previsto un valore massimo a cui può essere chiamato a rispondere. Tale ammontare è pari al minor valore tra quello dell’azienda o ramo d’azienda trasferita e il valore dei debiti del cedente nei confronti del fisco alla data del trasferimento dell’azienda e risultante agli Uffici.

Calcolo dell’avviamento

È importante calcolare precisamente l’avviamento dell’azienda perché su tale valore viene calcolata l’imposta di registro da versare al notaio quando si stipula il contratto di cessione.

L’Agenzia delle Entrate con la comunicazione di servizio n. 52 del 25/07/2003, ha dichiarato legittimo il metodo sancito nel D.P.R. 460/1996 (precedentemente abrogata).

Secondo il menzionato metodo, l’avviamento deve essere calcolato sulla base dei valori derivanti dagli studi di settore, oppure in assenza di questi, in base alla percentuale di redditività calcolata sui ricavi medi effettivi (o, in assenza, dichiarati) nei 3 anni precedenti la cessione, moltiplicata per 3.

Cerchiamo di semplificare il calcolo attraverso un esempio numerico.

Caso pratico calcolo avviamento

Ipotizziamo la cessione di un’azienda con i seguenti ricavi suddivisi per anno:

  • 35.000 € anno 2016
  • 41.500 € anno 2017
  • 43.500 € anno 2018

Media dell’ultimo triennio 40.000 euro.

Ricavi del 2019 50.000 euro e reddito 21.500 euro.

Calcoliamo la percentuale di redditività applicando la seguente formula:

Reddito / Ricavi = 21.500 / 50.000 = 43%

Per calcolare l’avviamento occorre invece utilizzare la formula:

3 x (% redditività sul ricavo medio) = (43% di 40.000) x 3 = 51.600 euro

La tassazione per il cedente

La cessione d’azienda, o anche solo di un ramo d azienda, può generare un guadagno per il cedente da assoggettare a tassazione. Si verifica il guadagno tassabile quando il prezzo di cessione è superiore al valore contabile dei beni ceduti. Tale surplus viene tecnicamente chiamato “plusvalenza”.

La modalità di tassazione della plusvalenza dipende:

  • dalla natura del soggetto cedente (e cambia tra le società e le ditte individuali)
  • dal periodo di possesso dell’azienda

Il periodo di possesso si calcola partendo dalla data di acquisto o di costituzione e non dalla data di acquisto dei singoli beni che compongono l’azienda.

Il sistema fiscale prevede due tipi di tassazione della plusvalenza:

  • Ordinario, in un’unica soluzione oppure a rate qualora ne ricorrano i presupposti
  • Tassazione separata, se il cedente è una ditta individuale come tassazione alternativa a quello ordinaria.

Cessione d’azienda e regime forfettario

Nel regime forfettario le plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali non rilevano fiscalmente. L’unica plusvalenza tassata è quella relativa all’avviamento.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad Interpello n 478 dell’11.11.2019, ha affrontato il problema connesso alla tassazione della plusvalenza (o deduzione della minusvalenza) relativa alla cessione di attività da parte di un soggetto in Regime Forfettario.

La soluzione proposta dall’Agenzia prevede, nell’ambito di una cessione di azienda di un soggetto che adotta il Regime Forfettario, l’assoggettamento a tassazione (separata o sostitutiva) del solo importo relativo all’avviamento.

Infatti, il corrispettivo a esso relativo non rappresenta un plusvalore imputabile a un bene d’impresa, il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali.

L’avviamento essendo un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica dell’attività, non connesso a un singolo bene, è riconducibile ai ricavi assoggettati a imposta sostitutiva.

Conseguentemente, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate il corrispettivo per la cessione dell’avviamento è possibile assoggettarlo a tassazione:

  • separata ai fini IRPEF quando l’azienda ceduta è posseduta dall’imprenditore individuale da almeno 5 anni
  • nel Regime Forfettario e il reddito si somma con gli altri ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, cui applicare il coefficiente di redditività per determinare il reddito imponibile soggetto ad imposta sostitutiva (del 15% o del 5%, a seconda dei casi).

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