Se hai una Partita IVA in regime ordinario, la dichiarazione IVA annuale è uno degli adempimenti più importanti dell’anno. Per il 2026, la scadenza è fissata al 30 aprile 2026 e riguarda tutte le operazioni effettuate nel corso del 2025.
Non si tratta di una semplice formalità: è il documento con cui comunichi all’Agenzia delle Entrate il riepilogo di tutta la tua attività IVA dell’anno, le fatture emesse, gli acquisti fatti, le liquidazioni periodiche già versate, e da cui emerge il saldo finale: hai un debito da pagare o un credito da recuperare?
Cos’è la dichiarazione IVA e a cosa serve
La dichiarazione IVA annuale è il documento fiscale con cui ogni contribuente titolare di Partita IVA in regime ordinario riepiloga all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni IVA dell’anno precedente.
In concreto, serve a:
- riepilogare le operazioni attive: le fatture emesse ai clienti con IVA addebitata (IVA a debito)
- riepilogare le operazioni passive: gli acquisti effettuati con IVA pagata ai fornitori (IVA a credito)
- confrontare debiti e crediti: dalla differenza emerge il saldo IVA finale dell’anno
- comunicare le liquidazioni periodiche già effettuate durante l’anno (mensili o trimestrali)
- determinare il credito o debito residuo dopo aver tenuto conto di quanto già versato
È importante non confonderla con la dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi PF): sono due adempimenti separati, con modelli diversi e scadenze diverse.
Chi deve presentare la dichiarazione IVA 2026
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti che:
- esercitano attività d’impresa (commercio, artigianato, industria)
- Esercitano attività artistica o professionale (avvocati, commercialisti, consulenti, architetti, ecc.)
- sono titolari di Partita IVA in regime ordinario o semplificato
In altre parole: se hai una Partita IVA in regime ordinario e nel 2025 hai emesso fatture con IVA, devi presentare la dichiarazione IVA 2026.
Chi è esonerato: i forfettari non la devono presentare
Non tutti i titolari di Partita IVA sono obbligati. Ci sono alcune categorie completamente esonerate.
Regime forfettario: esonero totale
I contribuenti in regime forfettario sono completamente esonerati dalla dichiarazione IVA annuale. Non applicano l’IVA in fattura, non la detraggono sugli acquisti, e di conseguenza non hanno nulla da dichiarare in questo senso.
ATTENZIONE: se nel 2025 hai superato la soglia di 85.000 euro di ricavi (oppure di 100.000 euro, con fuoriuscita immediata dal forfettario), sei uscito dal regime forfettario e potresti essere soggetto agli obblighi IVA anche per una parte dell’anno. Verifica con il tuo commercialista.
Regime di vantaggio (ex minimi)
I contribuenti che applicano il regime di vantaggio (D.L. 98/2011), spesso chiamati “ex minimi”, hanno lo stesso esonero dei forfettari.
Operazioni esclusivamente esenti
Chi ha effettuato nel 2025 solo operazioni esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 è esonerato. Rientrano in questa categoria, ad esempio, medici, odontoiatri, educatori e chi svolge attività assicurative o finanziarie.
ATTENZIONE: l’esonero per operazioni esenti decade se nel 2025 hai effettuato anche una sola operazione imponibile, o hai fatto acquisti intracomunitari in reverse charge.
Piccoli produttori agricoli
I produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (con volume d’affari non superiore a 7.000 euro e composto per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli) non devono presentare la dichiarazione.
Altre categorie esonerate
- imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda e non svolgono altre attività IVA
- soggetti passivi residenti in altri Paesi UE che hanno effettuato solo operazioni non imponibili o esenti in Italia
- esercenti attività di intrattenimento e spettacolo in regime speciale
Le scadenze della dichiarazione IVA 2026: non solo il 30 aprile
Il calendario della dichiarazione IVA 2026 ha in realtà più date importanti, non solo la scadenza finale.
| Data | Cosa succede |
|---|---|
| 1° febbraio 2026 | Apertura della finestra di presentazione |
| 2 marzo 2026 | Scadenza anticipata per chi vuole includere la LIPE del IV trimestre nel modello IVA (quadro VP) |
| 16 marzo 2026 | Versamento del saldo IVA 2025 in un’unica soluzione |
| 30 aprile 2026 | Scadenza finale per la presentazione della dichiarazione IVA annuale |
| 29 luglio 2026 | Limite per la presentazione tardiva con sanzione ridotta (90 giorni dopo il 30 aprile) |
Il dettaglio del 2 marzo: la LIPE del IV trimestre
Questo è un punto che confonde molti. La LIPE (Liquidazione Periodica IVA) del quarto trimestre 2025 deve essere comunicata entro il 2 marzo 2026 (il 28 febbraio cade di sabato).
Hai due opzioni:
- inviarla separatamente entro il 2 marzo con il modello LIPE ordinario
- includerla nella dichiarazione IVA annuale compilando il quadro VP, ma solo se presenti la dichiarazione IVA entro il 2 marzo 2026
Se invii la dichiarazione IVA tra il 3 marzo e il 30 aprile, il quadro VP non può essere compilato: devi aver già inviato la LIPE separatamente entro il 2 marzo.
Come si presenta: solo via telematica
La dichiarazione IVA si presenta esclusivamente per via telematica. Non esistono modalità cartacee valide.
Hai due opzioni:
1. In autonomia tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate:
- scarica il software di compilazione dal sito agenziaentrate.gov.it (disponibile dal 10 febbraio 2026)
- compila il modello
- invia tramite i servizi Fisconline o Entratel (Desktop Telematico)
2. Tramite intermediario abilitato:
- un commercialista, un consulente del lavoro o un CAF impresa
- l’intermediario presenta la dichiarazione per tuo conto e ti rilascia la ricevuta telematica di avvenuto invio e l’impegno alla presentazione
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è completata la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
ATTENZIONE: se il file viene scartato dal sistema telematico, hai 5 giorni dalla comunicazione di scarto per ritrasmettere senza perdere la tempestività della presentazione.
Il modello IVA 2026: i quadri principali
Il modello IVA 2026 è stato approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026 (prot. n. 51732/2026). Esiste anche una versione semplificata chiamata Modello IVA BASE 2026, utilizzabile da chi non ha effettuato operazioni con l’estero e non applica regimi speciali.
Ecco i quadri principali del modello e a cosa servono:
| Quadro | Contenuto |
|---|---|
| Frontespizio | Dati anagrafici e informazioni generali |
| Quadro VA | Dati generali sull’attività e informazioni operative |
| Quadro VE | Operazioni attive e volume d’affari (fatture emesse) |
| Quadro VF | Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione (acquisti) |
| Quadro VJ | Operazioni particolari (reverse charge, acquisti intracomunitari) |
| Quadro VH | Correzione o integrazione dei dati LIPE precedenti |
| Quadro VL | Liquidazione dell’imposta annuale |
| Quadro VP | Dati LIPE del IV trimestre (solo se presentato entro il 2 marzo) |
| Quadro VX | Determinazione del saldo: credito o debito finale |
| Quadro VO | Comunicazione di opzioni e revoche |
Le novità del modello IVA 2026
Il modello 2026 non presenta stravolgimenti rispetto all’anno precedente, ma ci sono alcune modifiche importanti.
Quadro VA – Società di comodo
La principale novità riguarda le cosiddette società di comodo (non operative). La normativa italiana che penalizzava queste società era stata dichiarata in contrasto con la normativa europea dalla Corte di Giustizia UE (causa C-341/22 del 7 marzo 2024), e la Cassazione aveva successivamente disapplico la norma nazionale.
Il Modello IVA 2026 recepisce questo orientamento: il rigo VA15 ora richiede solo una semplice barratura per segnalare di essere una società non operativa, senza più richiedere i codici da 1 a 4 che in passato comportavano la perdita definitiva del credito IVA. Anche nel quadro VX è stato eliminato il riquadro relativo all’attestazione delle società operative.
Quadro VE – Logistica e trasporti
Il rigo VE38 è stato modificato con l’introduzione di nuovi campi (2 e 3) per riportare separatamente le operazioni di trasporto merci e servizi di logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente. Questa novità recepisce la normativa anti-evasione introdotta nel 2025 per il settore logistico.
Quadro VJ – Stesse modifiche per i servizi logistici
Anche il quadro VJ è stato aggiornato per accogliere le stesse fattispecie del trasporto e della logistica in reverse charge.
Il saldo IVA: debito o credito?
Dalla compilazione del modello emerge il risultato finale dell’anno IVA. Ci sono due scenari.
Scenario 1: hai un debito IVA
Se le tue fatture emesse (IVA a debito) superano l’IVA pagata sugli acquisti (IVA a credito), hai un saldo a debito da versare.
Quando si paga: il saldo IVA 2025 andava versato entro il 16 marzo 2026. Se non hai pagato entro quella data, puoi ancora versarlo con le seguenti maggiorazioni:
- Entro il 30 giugno 2026: maggiorazione dello 0,40% per ogni mese (o frazione di mese) successivo al 16 marzo
- Entro il 30 luglio 2026: ulteriore maggiorazione dello 0,40% sull’importo dovuto al 30 giugno
Il versamento avviene tramite modello F24 telematico con codice tributo 6099.
I contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente applicano una maggiorazione forfettaria dell’1% sull’imposta dovuta in sede di dichiarazione annuale.
NOTA BENE: il versamento del saldo IVA va fatto solo se supera i 10,33 euro (arrotondati a 10 euro in dichiarazione). Importi inferiori non vanno versati.
Scenario 2: hai un credito IVA
Se l’IVA che hai pagato sugli acquisti supera l’IVA che hai incassato dai clienti, hai un credito IVA. Puoi fare due cose:
Opzione A: riportarlo a credito nel 2026 Il credito viene riportato nella prima liquidazione periodica del 2026 e scalato dai versamenti futuri.
Opzione B: compensarlo con altri tributi (F24) Puoi usare il credito IVA per pagare altri tributi: IRPEF, INPS, IMU, ecc. Questo si chiama compensazione orizzontale e si fa tramite modello F24.
Le regole per la compensazione nel 2026:
- fino a 5.000 euro: compensazione libera, puoi farlo subito
- da 5.001 a 50.000 euro: puoi compensare dal decimo giorno successivo all’invio della dichiarazione IVA, ma serve il visto di conformità apposto da un commercialista o CAF
- oltre 50.000 euro: stesse regole del caso precedente
Soggetti ISA con punteggio alto: se hai ottenuto un punteggio ISA pari ad almeno 8 (o 8,5 come media biennale), puoi compensare senza visto fino a 50.000 euro. Con punteggio pari ad almeno 9, il limite sale a 70.000 euro.
IMPORTANTE: tutti i pagamenti F24 che contengono compensazioni IVA devono essere effettuati esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel). Non puoi usare l’home banking.
Opzione C: Chiedere il rimborso In alcuni casi specifici puoi richiedere il rimborso diretto del credito IVA all’Agenzia delle Entrate. I casi più comuni sono:
- cessazione dell’attività
- credito IVA di importo superiore al 25% dell’imposta afferente le operazioni attive
- operazioni con aliquota media sugli acquisti superiore a quella sulle vendite
Cosa succede se presenti la dichiarazione in ritardo
La scadenza del 30 aprile è tassativa, ma la legge prevede un margine di tolleranza con sanzioni ridotte.
Dichiarazione tardiva (entro 90 giorni)
Se presenti la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza (quindi entro il 29 luglio 2026), la dichiarazione è comunque valida. Si applica una sanzione fissa di 250 euro, che con il ravvedimento operoso si riduce a 25 euro (1/10 di 250).
Dichiarazione omessa (oltre 90 giorni)
Se superi i 90 giorni, la dichiarazione si considera omessa. In questo caso:
- se dalla dichiarazione emerge un debito IVA: sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (con un minimo di 250 euro)
- Se non emerge alcun debito: sanzione fissa da 250 a 2.000 euro
La dichiarazione omessa costituisce comunque titolo per la riscossione dell’IVA dovuta.
NOTA BENE: anche se sei in ritardo, presenta sempre la dichiarazione il prima possibile. Ogni giorno di attesa aumenta le sanzioni. Il ravvedimento operoso permette di ridurle significativamente se ti attivi in autonomia prima di ricevere un avviso dell’Agenzia delle Entrate.
Tabella riepilogativa
| Argomento | Dettaglio |
|---|---|
| Anno di imposta | 2025 |
| Apertura presentazione | 1° febbraio 2026 |
| Scadenza anticipata (con LIPE IV trim.) | 2 marzo 2026 |
| Versamento saldo IVA | 16 marzo 2026 (con differimento al 30 giugno o 30 luglio con maggiorazione) |
| Scadenza finale | 30 aprile 2026 |
| Limite presentazione tardiva | 29 luglio 2026 (90 giorni) |
| Modalità | Solo telematica |
| Modello | IVA/2026 o IVA BASE/2026 |
| Forfettari | Esonerati |
| Credito IVA (compensazione libera) | Fino a 5.000 euro |
| Credito IVA (con visto di conformità) | Oltre 5.000 euro |
Devono presentarla tutti i titolari di Partita IVA in regime ordinario che esercitano attività d’impresa, artistica o professionale. Sono esonerati i contribuenti in regime forfettario, chi ha effettuato solo operazioni esenti, i piccoli produttori agricoli e i contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi).
La scadenza finale è il 30 aprile 2026. Esiste una scadenza anticipata al 2 marzo 2026 per chi vuole includere la LIPE del IV trimestre direttamente nel modello IVA (quadro VP). Il versamento del saldo IVA 2025, invece, era dovuto entro il 16 marzo 2026.
Dipende dall’importo. Fino a 5.000 euro puoi compensarlo subito tramite F24 telematico senza alcuna formalità. Oltre questa soglia, devi aspettare il decimo giorno successivo all’invio della dichiarazione IVA e apporre il visto di conformità di un commercialista abilitato.
Puoi presentarla in ritardo entro 90 giorni (entro il 29 luglio 2026): la dichiarazione è valida ma si applica una sanzione di 250 euro, riducibile a 25 euro con il ravvedimento operoso. Oltre i 90 giorni la dichiarazione si considera omessa e le sanzioni diventano molto più gravi: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.
No, sono due adempimenti completamente separati. La dichiarazione IVA riguarda l’imposta sul valore aggiunto, usa il Modello IVA/2026 e scade il 30 aprile. La dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi PF) riguarda le imposte sul reddito e scade il 30 settembre (per il 730) o il 2 novembre (per il Modello Redditi PF). Entrambe si presentano in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate.






