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Rata non pagata: cosa succede all'avviso bonario?

Come funziona la rateazione avviso bonario

SOMMARIO

Sarà capitato a tutti di non riuscire a pagare un F24 a scadenza. Tanti ci scrivono ponendoci una serie di interrogativi legittimi: cosa succede in tal caso? E quando si riceve un avviso bonario? È possibile chiedere la rateazione avviso bonario? Che fare se si salta il versamento di una rata prevista dall’avviso? È possibile il ravvedimento operoso?

Abbiamo già visto in precedenti post cosa succede se non si versa un F24 a scadenza o come comportarsi quando si riceve un avviso bonario errato. L’articolo di oggi invece vuole essere una guida a chi, a seguito di un F24 non versato a scadenza, ha deciso di attendere l’avviso bonario versandolo a rate.

L’avviso bonario è una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate con cui il contribuente viene invitato a sanare un’irregolarità nei pagamenti riscontrata in seguito a un controllo automatico o documentale, versando una sanzione ridotta rispetto a quella irrogata con la successiva ed eventuale cartella di pagamento.

Come pagare un avviso bonario?

Quando si ritiene che le somme richieste dall’avviso bonario non siano dovute, il contribuente può chiederne la rettifica anche parziale all’Agenzia delle Entrate utilizzando uno dei canali disponibili (ad esempio tramite PEC, servizio CIVIS o presso uno degli Uffici).

Oppure, quando le somme richieste corrispondono effettivamente a quanto dovuto dal contribuente, ad esempio perché le imposte versate sono inferiori a quelle effettivamente dovute, è possibile sanare l’irregolarità commessa utilizzando il modello F24 allegato alla comunicazione.
Il pagamento dell’avviso bonario può essere effettuato:

  • pagando in un’unica soluzione quanto richiesto nell’avviso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (oppure 90 giorni per gli avvisi telematici);
  • chiedendo la rateizzazione avviso bonario.

Quali i vantaggi dell’avviso bonario?

Quando la richiesta effettuata dall’Agenzia delle Entrate è legittima e il contribuente concorda con quanto richiesto tramite l’avviso bonario, conviene, quando possibile, sanare la propria posizione procedendo al relativo pagamento anche a rate, in quanto la sanzione è ridotta rispetto a quella eventualmente contenuta nella successiva cartella di pagamento. Per un approfondimento sul calcolo delle sanzioni nell’avviso bonario leggere qui.

Come funziona la rateazione avviso bonario?

Nel caso si scelga di procedere alla richiesta di rateazione avviso bonario l’Agenzia delle Entrate indica nella comunicazione le modalità e i termini per il versamento dell’importo dovuto, in particolare è previsto che:

  • se l’importo dovuto è pari o inferiore a € 5.000 è possibile rateizzarlo in massimo 8 rate trimestrali;
  • se l’importo dovuto è superiore a € 5.000 l’importo è rateizzabile in massimo 20 rate bimestrali.

Per calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi e stampare i modelli F24 per versare è possibile utilizzare il tool gratuito presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Quando si perde il beneficio della rateazione dell’avviso bonario?

Il contribuente decade dal beneficio della rateazione dell’avviso bonario in due casi:

  • se il versamento della prima rata non avviene entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione (oppure 90 giorni per gli avvisi telematici);
  • se una rata, diversa dalla prima, non viene pagata entro il termine di scadenza di quella successiva.

In questi casi quindi è prevista l’iscrizione a ruolo del debito con la maggiorazione della sanzione e degli interessi. Ma anche in questo caso è possibile effettuare il pagamento a rate chiedendo una rateazione equitalia.

Cosa si intende per “inadempimento lieve”?

Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione (oppure 90 giorni per gli avvisi telematici), oppure di una delle altre rate entro il termine di pagamento di quella successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Tuttavia, il legislatore con il D.Lgs. 159/2015 ha stabilito che non c’è decadenza in caso di “lieve inadempimento”, ovvero in caso di:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a € 10.000;
  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Con la risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011 – pdf, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo da utilizzare per effettuare il ravvedimento.

Quando è possibile ricorrere al ravvedimento operoso?

È possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso per non perdere il beneficio della rateizzazione quando il contribuente non ha versato una rata del piano; è tuttavia necessario che la rata venga versata entro il termine di scadenza di quella successiva (ad esempio la seconda rata del piano di dilazione deve essere necessariamente versata entro la data di scadenza della terza rata).

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