Apri la posta elettronica certificata e trovi un messaggio dell’Agenzia delle Entrate. Oggetto: anomalia tra le fatture elettroniche emesse nel 2023 e quanto hai dichiarato nel modello Redditi 2024. Il primo istinto è il panico. Il secondo, spesso, è ancora peggio: ignorare tutto e sperare che passi. Nessuna delle due reazioni è quella giusta. Quella che hai ricevuto, o che potresti ricevere nelle prossime settimane, è una lettera di compliance: non un accertamento, non una cartella, ma un invito a verificare e, se serve, a correggere spontaneamente. È una differenza enorme, perché chi si muove prima, di sua iniziativa, paga sanzioni molto più basse rispetto a chi aspetta il controllo vero e proprio.
Con un provvedimento del 5 ottobre 2026 (prot. n. 271072/2026), l’Agenzia ha avviato una nuova campagna di questo tipo, mirata a chi nel 2023 ha emesso fatture elettroniche o trasmesso corrispettivi telematici che non risultano, in tutto o in parte, nel reddito dichiarato. E attenzione: la campagna riguarda anche le imprese individuali in regime forfettario.
In questo articolo vediamo cosa significa davvero questa lettera di compliance, perché coinvolge i forfettari, e cosa fare passo per passo, con una cautela importante, soprattutto per chi applica il principio di cassa.
Cos’è una lettera di compliance
Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha cambiato approccio: oltre ad accertare dopo, cerca sempre più spesso di segnalare prima. Gli strumenti per farlo si chiamano comunicazioni per l’adempimento spontaneo, o più comunemente lettere di compliance.
Il meccanismo nasce dalla legge di stabilità 2015: l’Agenzia mette a disposizione del contribuente le informazioni di cui dispone, segnala eventuali anomalie e gli dà la possibilità di sistemare la propria posizione prima che scatti un controllo formale. In cambio, chi corregge spontaneamente beneficia di sanzioni ridotte.
La lettera di compliance, quindi, non è un atto impositivo. Non è una cartella esattoriale, non è un avviso di accertamento, non impone il pagamento di nulla in automatico. È una comunicazione che dice, in sostanza: “abbiamo notato che questi dati non tornano, controlla e se c’è un errore mettilo a posto tu, con sanzioni leggere”.
Questo è il punto da tenere a mente per non farsi prendere dal panico: ricevere la lettera non significa essere stati “beccati” e dover pagare per forza. Significa avere una finestra di tempo,e di convenienza,per verificare la propria posizione.
La nuova campagna sul 2023: l’incrocio tra fatture e dichiarazione
La campagna avviata a ottobre 2026 ha un bersaglio preciso. L’Agenzia ha incrociato due banche dati che ormai parlano tra loro in tempo reale:
- da un lato, le fatture elettroniche emesse e i corrispettivi telematici trasmessi nel 2023
- dall’altro, i ricavi e compensi dichiarati nel modello Redditi 2024 (relativo appunto al periodo d’imposta 2023)
Quando le operazioni documentate elettronicamente risultano superiori a quanto dichiarato, scatta la segnalazione. In pratica: se nel 2023 hai emesso fatture elettroniche per 60.000 euro ma nel reddito d’impresa ne compaiono 45.000, il sistema evidenzia un possibile scostamento di 15.000 euro non dichiarati.
Le comunicazioni riguardano chi ha indicato ricavi “mancanti” rispetto alle fatture in uno di questi quadri del modello Redditi 2024:
- quadro RF — imprese in contabilità ordinaria
- quadro RG — imprese in contabilità semplificata
- quadro LM — contribuenti in regime forfettario (e regime di vantaggio/minimi)
È proprio la presenza del quadro LM a rendere questa campagna diversa dalle precedenti: non colpisce solo le imprese “strutturate”, ma arriva anche alle partite IVA individuali in forfettario che hanno dichiarato ricavi inferiori rispetto alle fatture emesse.
Una precisazione utile: in base all’oggetto del provvedimento, non si tratta di una campagna generalizzata su tutti i professionisti e tutti i contribuenti, ma di comunicazioni mirate su chi presenta questo specifico scostamento tra operazioni elettroniche e reddito d’impresa dichiarato.
Perché coinvolge anche i forfettari (e qui serve attenzione)
Molti pensano che il forfettario sia “al riparo” da questo tipo di controlli. Non è così. Il reddito del forfettario si determina applicando un coefficiente di redditività ai ricavi incassati, ma quei ricavi vanno comunque dichiarati nel quadro LM e l’Agenzia li confronta con le fatture elettroniche emesse.
C’è però un elemento tecnico decisivo, che per i forfettari può fare tutta la differenza: il principio di cassa.
Il forfettario (come chi è in contabilità semplificata per cassa) dichiara i ricavi nell’anno in cui li incassa, non nell’anno in cui emette la fattura. E qui nasce il possibile disallineamento “fisiologico”: una fattura emessa a dicembre 2023 ma incassata a gennaio 2024 è a tutti gli effetti un ricavo del 2024, non del 2023. Dal punto di vista dell’Agenzia, però, quella fattura “pesa” sul 2023, perché è lì che è stata emessa.
Risultato: lo scostamento segnalato dalla lettera non è necessariamente un’omissione. Una parte, a volte tutta, della differenza può essere spiegata da fatture emesse nel 2023 ma incassate nel 2024 o dopo. In questi casi non c’è nulla da correggere: c’è da documentare la data effettiva dell’incasso.
Ecco perché, per un forfettario, la risposta alla lettera di compliance non è mai automatica. Prima di pensare a integrare la dichiarazione e pagare, bisogna ricostruire con precisione quali fatture del 2023 sono state effettivamente incassate in quell’anno e quali no. È un lavoro di quadratura tra fatture emesse ed estratti conto / incassi, nel quale il supporto di un commercialista evita sia di pagare il non dovuto, sia di sottovalutare un’omissione reale.
Dove trovi la comunicazione e cosa contiene
La lettera non arriva solo via PEC. L’Agenzia la rende disponibile su più canali:
- via PEC, all’indirizzo di domicilio digitale del contribuente
- nell’area riservata del sito dell’Agenzia, sezione “L’Agenzia scrive”
- nel Cassetto fiscale
- nel portale Fatture e Corrispettivi
All’interno trovi gli elementi che ti servono per capire di cosa si parla: i tuoi dati identificativi, il numero e la data della comunicazione, il codice atto, il periodo d’imposta (2023), il protocollo e la data del modello Redditi 2024 di riferimento, e le indicazioni su come chiedere chiarimenti o regolarizzare.
Un dettaglio pratico da non sbagliare: non si risponde alla PEC mittente, che è un indirizzo che non accetta messaggi in entrata. Per interloquire con l’Agenzia, fornire chiarimenti o segnalare dati non considerati, si usano i canali indicati nella lettera, anche tramite l’intermediario (il commercialista) incaricato.
Cosa puoi fare quando ricevi la lettera
Ricevere la comunicazione apre tre possibili strade. Qual è quella giusta dipende da cosa emerge dalla verifica.
1. Verificare i dati
È sempre il primo passo. Bisogna confrontare le fatture elettroniche e i corrispettivi del 2023 con quanto dichiarato, e capire da dove nasce lo scostamento. Per un forfettario, come detto, significa anche ricostruire gli incassi effettivi per cassa.
2. Segnalare elementi non conosciuti dall’Agenzia
Se la differenza è spiegabile, tipicamente fatture emesse nel 2023 ma non incassate in quell’anno, note di credito, operazioni già tassate diversamente, non c’è nulla da pagare. Si comunicano all’Agenzia gli elementi che il sistema non poteva conoscere, documentandoli. In questo caso la lettera si “chiude” senza versamenti.
3. Correggere con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso
Se invece emerge un ricavo effettivamente non dichiarato, la strada è la dichiarazione integrativa accompagnata dal ravvedimento operoso: si versano le maggiori imposte dovute, gli interessi e una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. La riduzione è tanto maggiore quanto prima ci si mette in regola.
Il ravvedimento resta possibile anche se sono già iniziate attività di controllo, ma non più dopo la notifica di un atto di accertamento o liquidazione, di una comunicazione di irregolarità (gli avvisi “bonari” da controllo automatizzato) o dell’esito di un controllo formale. In altre parole: la finestra per pagare poco si chiude quando parte il controllo vero. Ecco perché conviene muoversi finché si è ancora nella fase “spontanea”.
Perché conviene muoversi (e non ignorare la lettera)
La tentazione di far finta di niente è comprensibile, ma è la scelta peggiore. Ignorare una lettera di compliance non la fa sparire: i dati restano, e se l’anomalia è reale il passo successivo dell’Agenzia è il controllo formale o l’accertamento, con sanzioni piene e senza più la possibilità del ravvedimento agevolato.
Vale la pena ricordare, senza allarmismi ma per correttezza, che quei dati non sono effimeri: le fatture elettroniche restano conservate dall’Agenzia fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e le dichiarazioni fino all’undicesimo. C’è tutto il tempo, per il Fisco, di tornare sull’anno 2023.
La logica della compliance, in fondo, è un patto: l’Agenzia ti avvisa prima, tu correggi spontaneamente e paghi sanzioni ridotte. Sfruttare quella finestra, quando c’è davvero qualcosa da correggere, è quasi sempre la mossa più conveniente.
Gli errori da evitare
- Farsi prendere dal panico e pagare subito. Prima di versare qualsiasi cosa, va verificato se lo scostamento è reale. Per i forfettari, molti scostamenti si spiegano con il principio di cassa
- Ignorare la lettera. La non risposta non chiude nulla: espone al controllo pieno e alla perdita delle sanzioni ridotte
- Rispondere alla PEC mittente. Non riceve messaggi: si usano i canali indicati nella comunicazione
- Dimenticare le fatture non incassate. Sono la spiegazione più frequente del disallineamento per chi applica il principio di cassa: vanno ricostruite e documentate
- Fare da soli una integrativa senza quadratura. Una dichiarazione integrativa sbagliata può creare nuovi problemi. Conviene impostarla dopo aver verificato con precisione imposte, interessi e sanzioni dovute.
Lettera di compliance: una verifica, non una condanna
La lettera di compliance sulle fatture elettroniche 2023 spaventa, ma letta per quello che è, un invito a verificare, non un atto che impone il pagamento, diventa gestibile. La vera domanda non è “quanto devo pagare”, ma “lo scostamento è reale o è solo un effetto del principio di cassa?”. Dalla risposta dipende tutto: niente da versare se le fatture erano semplicemente incassate in un altro anno, ravvedimento conveniente se c’è davvero un ricavo da recuperare.
Se hai ricevuto una comunicazione di questo tipo, o temi di riceverla, possiamo aiutarti a leggerla nel modo giusto: con una consulenza personalizzata verifichiamo i dati, ricostruiamo gli incassi per cassa e capiamo se c’è qualcosa da correggere; e se serve, gestiamo la dichiarazione integrativa e il ravvedimento calcolando con precisione imposte, interessi e sanzioni ridotte. Senza pagare un euro più del dovuto, ma anche senza lasciare aperti rischi che si possono chiudere ora a costo minimo.
È una comunicazione per l’adempimento spontaneo (prevista dall’art. 1, commi 634-636, L. 190/2014) con cui l’Agenzia segnala un’anomalia nei dati del contribuente e lo invita a verificarla e, se necessario, a correggerla. Non è un accertamento né una cartella: non impone pagamenti automatici, ma offre la possibilità di regolarizzare con sanzioni ridotte.
Sì. La campagna avviata con il provvedimento del 5 ottobre 2026 riguarda anche le imprese individuali in regime forfettario che hanno dichiarato nel quadro LM ricavi inferiori rispetto alle fatture elettroniche emesse nel 2023. Il forfettario non è esente da questo tipo di controllo incrociato.
No. Chi applica il principio di cassa (come i forfettari) dichiara il ricavo nell’anno dell’incasso, non dell’emissione. Una fattura emessa nel 2023 ma incassata nel 2024 è un ricavo del 2024: non va dichiarata nel 2023. In questi casi non c’è nulla da correggere, ma occorre poter documentare la data effettiva dell’incasso e segnalarlo all’Agenzia.
La comunicazione non si annulla ignorandola. Se l’anomalia è reale, il passo successivo dell’Agenzia è il controllo formale o l’accertamento, con sanzioni piene e senza più la possibilità del ravvedimento agevolato. Ignorare la lettera è quindi la scelta meno conveniente.
Con una dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso: si versano le maggiori imposte, gli interessi e una sanzione ridotta in base al tempo trascorso. Il ravvedimento è possibile finché non viene notificato un atto di accertamento, una comunicazione di irregolarità o l’esito di un controllo formale: conviene quindi muoversi finché si è ancora nella fase spontanea.






