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principio di cassa regime forfettario

Fai attenzione in fase di dichiarazione dei redditi

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Sommario

I titolari di partita iva definiscono ricavi e costi da includere nel calcolo del reddito secondo due principi: il principio di cassa e il principio di competenza.

Il principio di cassa considera esclusivamente i ricavi effettivamente incassati e i costi sostenuti nel corso dell’anno di riferimento.

Il principio di competenza considera tutte le entrate e le uscite in riferimento allo specifico anno fiscale, senza considerare quando effettivamente siano concluse. 

Vediamo insieme in cosa consiste e come influisce il principio di cassa in fase di dichiarazione dei redditi. 

Principio di cassa e Regime Forfettario

I titolati di partita IVA aderenti al Regime Forfettario seguono il principio di cassa. Quest’ultimo influisce notevolmente nelle determinazione del reddito e, dunque, in fase di dichiarazione dei redditi dei liberi professionisti. Quest’ultimi devono, infatti, prestare attenzione ai compensi per i propri servizi (o prodotti) riscossi nel corso dell’anno. Il reddito complessivo da considerare in Regime Forfettario corrisponde alla differenza tra i compensi percepiti e i costi sostenuti (calcolati in modo forfettario a seconda del coefficiente di redditività). 

Il principio di base è molto semplice, un occhio di riguardo deve essere posto quando i pagamenti delle prestazioni avvengono negli ultimi giorni dell’anno o a cavallo dell’anno, specie se il saldo avviene con alcuni metodi di pagamento come carte di credito, assegni, bonifici.

Principio di cassa e contanti

Sebbene sconsigliati e poco incentivati dal Fisco e delle autorità, i contanti sono ancora una forma di pagamento accettata. Si tratta di un mezzo concreto e immediato. Una volta saldata la fattura con i contanti, l’operazione risulta conclusa, e il professionista remunerato. Il momento del pagamento coincide con quello dell’incasso, e l’operazione risulta conclusa e valida. Questa potrebbe avvenire anche il 31 dicembre alle 23.45, e risulterebbe imputabile all’anno che si sta per concludere.

Regime di cassa e bonifico bancario o postale

Discorso diverso in caso di pagamenti ricevuti mezzo bonifico bancario o postale. L’importo pagato al professionista è considerato nella determinazione del reddito da lavoro autonomo solo nel momento in cui il titolare di partita iva riceve l’accredito sul proprio conto corrente.

In linea generale, il suddetto momento corrisponde alla “data disponibile”, ossia il giorno in cui i soldi saranno effettivamente accreditati e disponibili sul conto del professionista. Quindi, non sono da considerare valide la data di valuta o la data di emissione del bonifico.

Salvo rarissime eccezioni, come il bonifico istantaneo, per l’accredito sono necessari da uno a più giorni ed è qui che potrebbe sorgere delle difficoltà. Sono considerati compensi percepiti che concorrono alla formazione del reddito solo gli importi effettivamente incassati entro e non oltre il 31 dicembre. Questo significa che se il bonifico è immesso in data 29 dicembre, ma l’accredito sul conto del professionista sarà disponibile il 2 gennaio dell’anno successivo, quell’importo concorrerà alla determinazione del reddito dell’anno successivo.

Carte di credito e di debito e principio di cassa

Discorso analogo anche per i pagamenti ricevuti con carta di credito. Il reddito da lavoro autonomo è determinato sulla base dell’accredito del denaro sul conto corrente del professionista. Non fa, dunque, fede la data della transazione, ma quella della disponibilità della somma percepita.

Lo stesso discorso vale per i pagamenti mezzo carte di debito. Il principio è il medesimo, ossia quello del regime di cassa per la determinazione del reddito da lavoro autonomo. Il compenso è valido ai fini della dichiarazione dei redditi in fede alla data disponibilità degli importi sul conto corrente del libero professionista aderente al regime forfettario.

Gli assegni bancari e circolari nel regime forfettario

Mediante la circolare numero 38/E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il pagamento delle prestazioni del libero professionista mezzo assegno bancario o circolare, è considerato concorsuale nel momento in cui l’importo dovuto è reso disponibile al professionista. Questo momento corrisponde alla consegna dell’assegno in mano al lavoratore. Ai fini della determinazione del reddito da lavoro autonomo, e secondo il principio di cassa, in caso di assegno bancario o circolare si fa riferimento alla data di consegna dell’assegno e nessun altra data. 

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4 commenti

  • Marco

    Buongiorno, è possibile per un forfettario disapplicare il regime per cassa e dichiarare i redditi considerando la data di emissione delle fatture e non la data del loro effettivo incasso? Es. Fattura emessa il 31/12/2022 e incassata il 10/01/2023, la faccio confluire nel reddito 2022 per avere un allineamento temporale corretto dei ricavi 2022?
    Grazie!
    Marco

  • Carlo

    Buonasera,
    il principio di cassa è applicabile anche alle ditte individuali iscritte in camera di commercio che operano in regime forfettario?
    In questo modo sarebbe possibile emettere fatture anche per 100.000€, ma se se ne incassano solo 60.000€ si rimane nel regime forfettario, giusto?

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