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Emissione fatture da lettere intento

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Sommario

Nell’ambito del Decreto Semplificazioni è previsto il “trasferimento” in capo all’esportatore abituale dell’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento.

In particolare l’art. 20 dispone che l’esportatore abituale è tenuto a:

1. trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento emesse;
2. inviare al fornitore la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Mentre il fornitore è tenuto a:

1. effettuare la cessione/prestazione senza applicazione dell’IVA solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, consegnategli dall’esportatore abituale. Si evidenzia che, in base a quanto disposto dal comma 2 del citato art. 20 (dedicato al regime sanzionatorio), il fornitore, prima di effettuare la cessione/prestazione senza IVA, è tenuto anche a riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

2. riepilogare le dichiarazioni d’intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.

Con riferimento al regime sanzionatorio si segnala che in base al nuovo testo dell’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97, modificato dal comma 2 del citato art. 20, al fornitore che effettua l’operazione senza applicazione dell’IVA prima:

  • del ricevimento della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale;
  • del riscontro telematico dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento ricevuta;
  • è applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta.

L’“inversione” degli adempimenti sopra illustrata trova applicazione dalle “operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015”.

Con provvedimento del 12/12/2014 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello che gli esportatori dovranno utilizzare per trasmettere telematicamente le dichiarazioni di intento. Tuttavia fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

Così ad esempio, le dichiarazioni di intento inviate a dicembre 2014, con valenza per tutto il 2015, potrebbero dover essere comunicate due volte:

– sia dal fornitore con la vecchia modalità (in ogni caso se il fornitore inizia a fatturare da gennaio);

– sia dal cedente, a partire dal 12 febbraio 2015.

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