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Il DDT : come funziona e come si compila il Documento di trasporto

DDT: come funziona e come si compila il documento di trasporto

SOMMARIO

Il Documento di trasporto (DDT) è un documento contabile emesso dai soggetti passivi IVA nel momento in cui avviene la movimentazione dei beni.

Vediamo a cosa serve e come si compila il documento di trasporto, ddt o bolla di accompagnamento.

Cos’è il documento di trasporto

Il Documento di trasporto è un documento fiscale emesso per giustificare il trasferimento di un bene da un cedente a un cessionario attraverso il trasporto dello stesso. Il ddt deve essere presente sia in caso di trasporto in proprio dal mittente o dal destinatario, sia se venga affidato a un trasportatore.

Il ddt è un documento previsto dalla legge italiana relativamente al trasporto delle merci, introdotto a parziale sostituzione della bolla di accompagnamento, in parte abrogata con il D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472.

A cosa serve il ddt?

Ai fini fiscali, il Documento di trasporto può essere utilizzato quando il contribuente abbia intenzione di:

  • emettere una fattura differita (articolo 21, DPR n. 633/72)
  • bypassare la presunzioni di acquisto o di vendita ex art. 53, DPR n. 633/72.

Il DDT documenta l’avvenuto trasferimento di merci dal venditore all’acquirente. La consegna avviene presso la sede indicata dal cessionario quale luogo di consegna.

Il Documento di trasporto viene emesso almeno in duplice esemplare (uno per il cedente e uno per il cessionario) e in forma libera. Questo significa senza vincoli di forma, di dimensioni o di tracciato, prima dell’inizio del trasporto o della consegna della merce. Ovvero prima della consegna diretta o dell’affidamento dei beni al trasportatore. Esso deve contenere l’indicazione di alcuni elementi obbligatori.

I Documenti di trasporto hanno anche uno scopo civilistico. La tutela e la garanzia per Cedente e Cessionario dell’avvenuta consegna delle merci, ne sono un esempio. Così come la corretta gestione del magazzino per lo scarico e il carico delle merci. Inoltre, a seguito della soppressione della Bolla di Accompagnamento, con il Documento di trasporto è possibile continuare a emettere la fattura differita.

Dati obbligatori del d d t

Il documento di trasporto fiscalmente valido, ai sensi dell’articolo 1 del DPR n. 472/96, deve riportare i seguenti dati:

  • il numero progressivo
  • la data
  • le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato al trasporto quando è affidato a terzi
  • la quantità dei beni trasportati suddivisa per voce/articolo
  • il numero di colli
  • il peso dei beni da trasportare
  • l’aspetto esteriore dei beni (cassoni, scatole, sfuso, vassoi, bobine, ecc. oppure “a vista”)
  • la descrizione dei beni trasportati con l’indicazione della natura e qualità degli stessi

Anche se non obbligatorio, è opportuno che il documento di trasporto rechi l’indicazione della causale del trasporto (vendita o movimentazione a titolo non traslativo, quale per esempio conto lavoro, riparazione, campionatura, esposizione, ecc.) e il termine di resa del trasporto.

DDT e Fattura Elettronica

Per le cessioni di beni, nonostante l’introduzione della Fattura Elettronica, il momento di emissione della fattura non cambia: alla consegna o in fase di spedizione della merce. Valgono, quindi, le seguenti tempistiche:

  • fattura immediata: la Fattura Elettronica deve essere emessa nelle 24 ore successive alla conclusione dell’operazione. ATTENZIONE: “LA FATTURA (IMMEDIATA) È EMESSA ENTRO 10 GIORNI DALL’EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE” Articolo 21 del DPR n 633/72 in vigore dal primo luglio 2019
  • fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Di conseguenza l’iter documentale del processo di vendita sarà il seguente:

  • DDT: emissione del documento in PDF, da stampare e inviare con la merce venduta
  • Fattura Elettronica XML: creazione del documento a seconda che trattasi di fattura immediata o differita; nel caso di fattura immediata è opportuno stampare la fattura xml e consegnarla al trasportatore
  • Invio della fattura elettronica attraverso lo SDI, allegando nel file XML anche il DDT
  • Conservazione a norma sia della fattura elettronica sia del DDT.

Documento di trasporto e ricevuta fiscale

I contribuenti tenuti all’emissione della ricevuta fiscale per la certificazione dei corrispettivi non devono emettere il ddt. Infatti, con l’emissione della ricevuta fiscale (completa dei dati identificativi del cliente) è possibile comunque emettere la fattura differita.

Tuttavia, è consigliabile l’emissione del documento di trasporto quando si renda necessario superare la presunzione di cessione, come quando insieme a una prestazione vengono fornite delle merci. In questo caso, la funzione del ddt è soprattutto civilistica per comprovare la consegna delle merci.

Conservazione del DDT

Ai fini della normativa civilistica, ex art. 2220 c.c., i documenti di trasporto devono essere conservati per dieci anni dalla data di emissione.

Il Documento di trasporto, ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 39 del DPR n 633/72, deve essere conservato fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta.

Per maggiori info consultare il nostro post Conservazione fattura elettronica: come funziona.

DDT e tentata vendita

Nel caso di “tentata vendita“ (merce trasportata senza che tale consegna sia preceduta da un ordine) occorre predisporre un documento di trasporto (cd. “documento di automezzo“) per tutti i beni che escono dai locali dell’impresa.

In questo caso nel DDT occorre riportare la causale non traslativa del trasporto.

DDT per beni in conto lavorazione

Nel caso di consegna di beni a terzi (ovvero da parte di terzi):

  • In conto lavorazione
  • In conto deposito
  • Beni in comodato ovvero in dipendenza di contratti estimatori o contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altra motivazione senza che avvenga il trasferimento di proprietà

Il DDT costituisce una delle prove valide per vincere la presunzione di cessione (ovvero di acquisto nel caso di ricezione merci).

Per adempiere correttamente al suo scopo il DDT deve contenere la motivazione del trasporto.

Documento di trasporto per agenti di commercio

Rispetto ai campionari bisogna distinguere i seguenti casi:

  • campioni senza valore non sono considerati cessioni di beni (articolo 2, comma 6, lettera d), D.P.R. n. 633/1972) e pertanto nessuna formalità è prevista per la loro movimentazione, utilizzo, ecc.
  • beni identici a quelli venduti: occorre in tal caso bypassare la presunzione di cessione di beni immessi nel campionario (articolo 53, D.P.R. n. 633/1972). Pertanto, è necessario emettere un documento di trasporto (destinatario l’agente o il rappresentante), con causale “conto campionario“. Documento contenente l’elencazione dei beni che compongono il campionario stesso.

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