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I nuovi obblighi per chi vende online previsti dal DAC7

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Sommario

Il 25 marzo è stato pubblicato in Gazzetta il D.Lgs. n. 32/2023 anche noto come DAC7. Si tratta di una nuova normativa europea che mira a combattere l’evasione fiscale legata al commercio online. Di fatto il DAC7 è attiva dal 1° luglio 2021, ma è stata ampliata e modificata con la nuova direttiva pubblicata qualche giorno fa. Vediamo insieme cosa è importante sapere. 

Che cosa è il DAC7?

Quando si parla di DAC7 si fa riferimento alla disciplina che ha ad oggetto le procedure di scambio automatico di informazioni da parte dei gestori di piattaforme digitali. Lo scopo della normativa europea è limitare il più possibile l’evasione fiscale. Protagonisti di questa misura sono i gestori di piattaforme digitali che dal 1 gennaio 2023 hanno l’obbligo di raccogliere e verificare le informazioni legate ai venditori presenti sulla propria piattaforma. Le informazioni raccolte sono poi utilizzate per calcolare e verificare il volume di affari generati e favorire l’attività di accertamento fiscale da parte delle Autorità preposte. 

Con la nuova direttiva europea, si è fatto un passo in avanti. Per chi guadagna online, infatti, la nuova direttiva DAC7 del 2023 comporta cambiamenti significativi.
Le piattaforme online hanno l’obbligo di raccogliere, ma anche inviare tutti i dati di tutti i venditori. Chi effettua vendite online a consumatori finali anche in altri Paesi dell’Unione Europea, ha l’obbligo di dichiarare e pagare l’IVA nel Paese in cui si trova il consumatore e condividere le informazioni dettagliate sulla relativa attività. 

Quali sono i nuovi obblighi del DAC7?

Sono definiti gestori online tenuti al rispetto della nuova DAC7 le piattaforme che stipulano un contratto con dei venditori, al fine di mettere a loro a disposizione una piattaforma raggiungibile dagli utenti finali per vendere i propri prodotti e servizi (per esempio Vinted, Ebay, Amazon, Airbnb, Booking). 

I gestori delle suddette piattaforme devono svolgere un’attività di adeguata verifica per distinguere i venditori inclusi nella verifica e quelli esclusi. 

NOTA BENE: trattandosi di un obbligo, nel contratto tra la piattaforma e il venditore deve essere presente una clausola unilaterale per cui se le informazioni richieste non sono rese, il profilo account del venditore sarà chiuso con divieto di nuova iscrizione futura. 

Venditori esclusi e inclusi

I gestori delle piattaforme non sono obbligati a richiedere e condividere i dati degli account venditore che hanno avuto meno di 30 transazioni e per le quali i corrispettivi versati non superano i 2.000 euro.

Vige, invece, l’obbligo di richiesta e invio delle informazioni, per gli account venditore che superano le 30 transazioni mediante la piattaforma e i 2.000 euro di ricavi. 

Quali sono i dati da comunicare?

Le piattaforme online sono obbligate a raccogliere i dati di tutti gli account venditore siano essi persona fisica o entità giuridica. Di seguito i dettagli. 

VENDITORE PERSONA FISICAVENDITORE ENTITÀ GIURIDICA
a) nome e cognome
b) indirizzo principale
c) eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore
d) numero di partita IVA del venditore, se disponibile
e) data di nascita
a) la ragione sociale
b) l’indirizzo principale
c) eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione dello Stato membro di rilascio
d) numero di partita IVA del venditore
e) numero di registrazione dell’attività
f) presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell’Unione, con l’indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata

La comunicazione dei dati deve essere fatta entro il 31 dicembre del periodo di riferimento. Solo per il 2023, tale termine è stato posticipato al 31 gennaio 2024. 

DAC7: Quali sono le sanzioni?

Attenzione al non rispetto degli obblighi del DAC7.
L’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, infatti, può variare da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 31.500 euro.
In caso di informazioni incomplete o inesatte, la sanzione varia da 1.000 euro a 10.500 euro. 

Attenzione quindi a vendere online! Occorre conoscere bene le regole e gli obblighi e distinguere da attività sporadica ad attività continuativa che richiede quindi l’apertura della partita iva per non incorrere in inutili sanzioni!

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1 commento

  • Non è chiaro se le due condizioni debbano coesistere sempre o basta il superamento di una delle due.
    Come funziona nel caso in cui si siano superate le 30 transazioni ma il totale resti al di sotto della soglia di € 2000?
    Cosa accade se le transazioni sono solo 5 ma con queste ho già superato la soglia di € 2000?
    Credo che ci sia bisogno di un chiarimento nazionale, ad oggi la norma è ambigua.

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