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CANONE RAI Ecco come fare la disdetta

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Esenzione del canone RAI: ecco come richiederla

SOMMARIO

Esenzione del Canone RAI 2017: la dichiarazione per evitare di pagarlo va presentata al più presto.

Sei intestatario di un’utenza elettrica ma non possiedi il televisore? Devi presentare la richiesta di esenzione del canone RAI entro il 31 gennaio 2017 per evitare l’addebito automatico in bolletta.

L’Agenzia delle Entrate, in un comunicato stampa del 5 dicembre, ha avvisato i contribuenti non tenuti a pagare il canone a presentare la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo per evitare l’addebito del canone Rai per uso privato in bolletta.

Chi deve presentare la dichiarazione di non detenzione?

La dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo è una dichiarazione sostitutiva per i soggetti intestatari di un utenza elettrica di tipo residenziale che non possiedono apparecchi televisivi. Ciò in quanto legge di stabilità 2016 ha introdotto la presunzione di detenzione del televisore per cui a tutti i titolari di un’utenza elettrica nel luogo in cui possiedono la residenza anagrafica il canone viene addebitato automaticamente in bolletta.
Ricordiamo che con l’ultima manovra finanziaria l’importo del canone è stato ulteriormente ridotto, passando da 100€ a 90€.

Come e quando presentare la dichiarazione?

La dichiarazione va presentata utilizzando il modello messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate o della Rai entro il 31 gennaio 2017, tuttavia, poiché il canone verrà addebitato già nella bolletta di gennaio e per 10 rate fino a ottobre, si consiglia di presentare la dichiarazione entro fine anno, in modo da non dover chiedere il rimborso del canone indebitamente inserito nella fattura di gennaio.
La dichiarazione di non detenzione deve essere inviata telematicamente, non è più possibile presentare il modello cartaceo tramite il servizio postale ammesso fino allo scorso 20 dicembre. La trasmissione può avvenire:

  • direttamente dal contribuente o dall’erede dal sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel;
  • in alternativa tramite un intermediario abilitato (CAF o professionisti).

Qual è la validità della dichiarazione?

La dichiarazione è valida per l’intero anno in cui viene presentata se l’invio è effettuato entro il 31 gennaio, altrimenti ha validità per il secondo semestre dell’anno se l’invio avviene tra il 1° febbraio e il 30 giugno. Il contribuente che mantiene i presupposti per l’esonero dal pagamento del canone deve presentare la dichiarazione di non detenzione ogni anno, per evitare l’addebito automatico in bolletta.

Non sono tenuti a presentare nuovamente la dichiarazione sostitutiva i cittadini che hanno compiuto 75 anni con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro che hanno già fruito dell’esenzione, se i requisiti sono ancora validi.

Cosa fare se il canone viene comunque addebitato in bolletta?

Se la dichiarazione viene presentata entro il termine ma dopo il 31 dicembre 2016 è possibile che il canone venga addebitato ugualmente nella bolletta di gennaio. In questo caso il contribuente potrà chiedere il rimborso della somma pagata presentando l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per ulteriori informazioni sul rimborso del canone e sulla modalità di richiesta puoi consultare il seguente articolo CANONE RAI: come richiedere il rimborso direttamente online

Quando presentare la richiesta di rimborso del Canone RAI?

Il rimborso è ammesso se ricorre uno dei casi seguenti da indicare nel modello riportando i codici:

  • Codice 1 se il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per i cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a € 6.713,98 ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
  • Codice 2 se il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
  • Codice 3 se il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità;
  • Codice 4 se il richiedente ha pagato il canone addebitato sulle fatture per energia elettrica e l’addebito è stato fatto anche sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica;
  • Codice 5 se il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica;
  • per una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il codice 6 e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito spazio del modello.

Come presentare la richiesta di rimborso?

L’istanza di rimborso può essere presentata telematicamente dall’intestatario dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, compilando il modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa è ammessa la presentazione cartacea tramite il servizio postale, unitamente al documento di riconoscimento, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

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