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Bonus pubblicità 2019

Bonus pubblicità 2019: agevolazioni

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Sommario

Dal 2019 il bonus pubblicità è diventato strutturale e pertanto è possibile usufruirne per le spese sostenute nel 2018 e negli anni successivi

Una breve guida su cos’è il bonus pubblicità 2019 (che sarà possibile prenotare nel mese di ottobre), i requisiti richiesti per imprese e professionisti e come fare domanda.

Cos’è il bonus pubblicità 2019?

Il bonus pubblicità è il credito d’imposta spettante per gli investimenti pubblicitari effettuati su radio, TV, stampa periodica cartacea o online. Il credito di imposta è pari al 75% della spesa incrementale sostenuta.

Introdotto nel 2018, rifinanziato e reso strutturale nel 2019. Inizialmente l’agevolazione riconosciuta alle PMI e start up innovative era pari al 90% della spesa. Nel 2019 è stata eliminata tale differenziazione e l’importo del credito d’imposta pubblicità riconosciuto sull’investimento incrementale è pari al 75% per tutti i richiedenti.

Requisiti bonus pubblicità 2019

Possono accedere al bonus pubblicità le ditte individuali, i liberi professionisti, le società e gli enti non commerciali. Ovvero tutti soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, nonché gli enti non commerciali. I soggetti elencati possono richiedere il bonus pubblicità 2019 a condizione che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie in misura superiore rispetto a quanto speso nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Per ottenere il bonus pubblicità è necessario che l’investimento in pubblicità sia superiore almeno dell’1% rispetto a quello dell’anno precedente per la pubblicità sugli stessi canali informativi. Per verificare l’incremento dell’investimento si prenderà come riferimento l’importo totale degli investimenti effettuati l’anno prima.

ATTENZIONE: come chiarito in una delle FAQ del Dipartimento Informazione ed Editoria, non possono accedere al credito d’imposta i titolari di partita IVA che nell’anno precedente abbiano spese pubblicitarie pari a zero. Allo stesso modo, sono esclusi anche coloro i quali hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il credito di imposta pubblicità.

Bonus pubblicità: gli investimenti

Gli investimenti incrementali ammessi al bonus pubblicità 2019 si riferiscono alle seguenti voci:

  • acquisto di spazi pubblicitari
  • acquisto di inserzioni commerciali
  • spese effettuate esclusivamente su giornali quotidiani e periodici
    • pubblicati in edizione cartacea
    • editi in formato digitale
    • editi nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali

ATTENZIONE: per edizione in formato digitale si intende “La testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico nonché di funzionalità per l’accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità“.

ATTENZIONE: nel caso di investimenti pubblicitari articolati su due diversi mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è calcolato distintamente in relazione ai singoli mezzi informativi, previa verifica della condizione che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’1%.

Come chiarito nelle FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento Informazione ed Editoria il 26 settembre 2018, non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per*:

  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici
  • pubblicità su schermi di sale cinematografiche
  • volantini cartacei periodici
  • pubblicità su cartellonistica, vetture, apparecchiature o mediante affissioni e display
  • banner pubblicitari su portali online e simili
  • pubblicità tramite social o piattaforme online

*L’elenco è a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo.

Calcolo bonus pubblicità 2019

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha fornito alcuni esempi di calcolo dell’incremento dell’investimento pubblicitario ai fini del c.d. “bonus pubblicità” nelle risposte alle FAQ.

ESEMPIO: CALCOLO VALORE INCREMENTALE BONUS PUBBLICITÀ

Impresa che ha sostenuto nel 2017 solo spese su emittenti radio e nel 2018 spese sia su radio sia su stampa.

Per calcolare il valore incrementale dell’1% propedeutico all’ammissibilità occorre fare riferimento al “complesso degli investimenti”. E quindi, agli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali di informazione rispetto all’anno precedente a condizione che su entrambi la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata non sia pari a zero.

Canale spesa20172018
Radio – tv€ 100€ 150
Stampa0€ 40

L’impresa potrà accedere al bonus unicamente per le spese incrementali pubblicitarie effettuate sulle emittenti radio televisive, e il valore incrementale su cui calcolare il credito di imposta è pari a 50 euro.

Come richiedere il bonus pubblicità

Per usufruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:

  • la “Comunicazione per accedere al credito d’imposta” contenente i dati relativi agli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato
  • una “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018.

Il credito d’imposta ottenuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

Con la risoluzione 41/E/2019 è stato istituito il codice tributo “6900” da utilizzare in compensazione nel modello F24 .

Bonus pubblicità 2019: la scadenza

Per usufruire del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari incrementali è necessario inviare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica dall’1 al 31 ottobre. A partire dal 2020 tale termine sarà fissato dall’1 al 31 marzo di ciascun anno, salvo ulteriori modifiche.

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