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bonus formazione 4.0

Bonus formazione 4.0: valido anche per il 2021

SOMMARIO

Confermato anche per il 2021 il credito d’imposta a supporto della trasformazione digitale delle imprese, noto anche come bonus formazione 4.0

Le istruzioni per la fruizione del suddetto bonus sono state rese note dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico. Vediamo insieme come richiederlo, qual è l’aliquota riconosciuta (variabile dal 30 al 50 per cento) e l’ammontare massimo della quota spettante.

Che cos’è il bonus formazione 4.0

Il Bonus formazione 4.0 è una misura di sostegno delle imprese che decidono di investire nella trasformazione tecnologica e digitale, creando o consolidando le competenze relative alle tecnologie volte alla realizzazione del paradigma 4.0.

Possono beneficiare del Bonus Formazione 4.0 tutte le imprese che sostengono dei costi per lo sviluppo delle competenze dei propri dipendenti legate all’impiego delle nuove tecnologie.

Si tratta di una delle agevolazioni previste dal MISE nel Piano Nazionale Transizione 4.0.

Il 16 marzo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha riepilogato le istruzioni per accedere all’agevolazione sulla formazione.

Quali sono i costi ammessi al Bonus Formazione 4.0

Tra le spese imputabili all’agevolazione, ci sono tutte quelle legate all’attività formativa destinata ai dipendenti dell’imprea beneficiaria. Per avere ditirro al bonus, la formazione deve interessare le seguenti aree aziendali:

  • vendita
  • marketing
  • informatica
  • tecniche e tecnologie di produzione

Nello specifico, sono comprese le seguenti voci di costo.

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione

La formazione, inoltre, per beneficiare del bonus formazione 4.0, deve affrontare le seguenti tematiche:

  • big data e analisi dei dati
  • cloud e fog computing
  • cyber security
  • simulazione e sistemi cyber-fisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra)
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
  • internet delle cose e delle macchine
  • integrazione digitale dei processi aziendali

Qual è la percentuale di credito d’imposta spettante?Il credito d’imposta formazione 4.0 varia in funzione della dimensione aziendale, come riportato nella seguente tabella

Dimensioni Aliquota Beneficio massimo
Piccola impresa 50% 300.000 €
Media impresa 40% 250.000 €
Grande impresa 30% 250.000 €

NOTA BENE: la percentuale del credito d’imposta può arrivare al 60% in casi particolari. Nello specifico, se la formazione 4.0 è rivolta a lavoratori dipendenti svantaggiati.

Chi può richiedere il bonus formazione 4.0?

 

Tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza vincoli legati alla natura giuridica, al settore di appartenenza o alla dimensione, possono beneficiare del credito d’imposta per la formazione 4.0.

Unici requisiti richiesti per accedere al bonus formazione sono:

  • essere in regola sulla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • aver versato regolarmente i contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

Chi sono gli esclusi?

Non possono richiedere il bonus formazione 4.0 le imprese in stato di liquidazione voloontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altre procedure concorsuali. Sono, infine, escluse anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive secondo l’art. 9, comma 2, del DL n.231 dell’8 guigno 2001.

Come accedere al bonus formazione 4.0?

Il credito d’imposta maturato per i costi sostenuti per la formazione 4.0, deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di riferimento e in quelle successive, sino al termine di impiego dello stesso. Il bonus formazione 4.0 può essere usato solo ed esclusivamente in compensazione con il Modello F24, dal periodo d’imposta successivo a quello del sostenimento dei costi.

L’iter di fruizione del bonus prevedere che il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti rilasci specifica comunicazione, da allegare poi al bilancio. Successivamente occorre redigere e conservare la seguente documentazione:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte
  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

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