Per milioni di lavoratori, tredicesima e quattordicesima sono un piccolo respiro nel bilancio familiare: qualche soldo in più per le feste di Natale o per le vacanze estive. Ma dietro a queste “mensilità aggiuntive” ci sono regole precise di calcolo, maturazione e tassazione che generano spesso dubbi, sia nei dipendenti sia nelle aziende che devono erogarle correttamente.
Perché la tredicesima netta è più bassa dello stipendio? Chi ha diritto alla quattordicesima? Come si calcola l’importo se si è stati assunti a metà anno o si lavora part-time? In questa guida rispondiamo a tutte queste domande, in modo semplice e con esempi concreti, spiegando come funzionano davvero le due mensilità aggiuntive.
La tredicesima: cos’è e a chi spetta
La tredicesima mensilità (nota anche come gratifica natalizia) è una retribuzione aggiuntiva obbligatoria per legge, spettante a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dal tipo di contratto (tempo determinato o indeterminato, full-time o part-time). Viene erogata a dicembre, in prossimità delle festività natalizie.
Si tratta di una retribuzione differita: non è un premio o un regalo, ma una parte dello stipendio che il lavoratore matura progressivamente durante l’anno e riceve in un unico momento successivo.
Come matura la tredicesima
La tredicesima matura per dodicesimi: ogni mese di lavoro dà diritto a un rateo pari a 1/12 della mensilità aggiuntiva. Il periodo di riferimento coincide con l’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
Chi lavora tutti e dodici i mesi ha diritto a una tredicesima piena, pari (in linea generale) a una mensilità della retribuzione ordinaria. Chi lavora solo una parte dell’anno riceve invece un importo proporzionale ai mesi maturati.
Una regola importante riguarda i mesi parziali: il mese si considera utile solo se si sono lavorati almeno 15 giorni; sotto questa soglia, per quel mese non matura alcun rateo.
La base di calcolo: cosa entra e cosa no
La tredicesima si calcola sulla retribuzione lorda, ma non tutte le voci dello stipendio vi rientrano. Si considerano gli elementi retributivi continuativi e fissi, tra cui:
- la paga base
- l’indennità di contingenza
- l’EDR (elemento distinto della retribuzione)
- gli scatti di anzianità
- le indennità aventi carattere continuativo
Restano invece escluse le voci occasionali o variabili, come lo straordinario, gli assegni per il nucleo familiare (ANF) e i rimborsi spese. Attenzione, però: la base di calcolo esatta è definita dal CCNL applicato, che può prevedere regole specifiche.
Un esempio pratico
Marco ha una retribuzione mensile lorda utile di 1.800 euro e ha lavorato tutto l’anno.
- Tredicesima lorda: 1.800 × 12/12 = 1.800 euro
Se invece Marco fosse stato assunto il 1° aprile, avrebbe maturato 9 mesi:
- Tredicesima lorda: 1.800 × 9/12 = 1.350 euro
La quattordicesima: cos’è e a chi spetta
La quattordicesima mensilità (spesso chiamata “premio feriale” o gratifica estiva) è diversa dalla tredicesima per un aspetto fondamentale: non è obbligatoria per legge. È un istituto contrattuale, che spetta solo se previsto dal CCNL applicato dall’azienda o da accordi aziendali.
La prevedono, ad esempio, i contratti del Commercio e Terziario, del Turismo, dell’Alimentare e degli Studi Professionali. Non la prevedono altri, come il CCNL Metalmeccanico, i cui lavoratori percepiscono solo tredici mensilità. Il primo passo, quindi, è sempre verificare il proprio contratto collettivo.
Viene erogata in estate, in genere tra giugno e luglio (nel Turismo di norma a giugno, nel Commercio intorno al 1° luglio).
Come matura la quattordicesima
Qui c’è una differenza importante rispetto alla tredicesima: il periodo di maturazione non coincide con l’anno solare, ma va di norma dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso (salvo diversa previsione del CCNL).
La logica di calcolo è però simile: si prende la retribuzione mensile di riferimento, la si divide per dodici e la si moltiplica per i mesi maturati nel periodo.
Quattordicesima = (retribuzione mensile di riferimento ÷ 12) × mesi maturati
Valgono le stesse regole della tredicesima per i mesi parziali (soglia dei 15 giorni) e per il part-time (importo proporzionale all’orario).
Un esempio pratico
Laura lavora in un supermercato (CCNL Commercio), con una retribuzione mensile utile di 1.600 euro, e ha lavorato l’intero periodo di maturazione (12 mesi).
- Quattordicesima lorda: 1.600 × 12/12 = 1.600 euro
Se Laura si fosse dimessa a fine marzo, avrebbe maturato 9 mesi (da luglio a marzo), e i ratei le sarebbero comunque stati liquidati nell’ultima busta paga:
- Quattordicesima pro-rata: 1.600 × 9/12 = 1.200 euro lordi
Le assenze: quando la mensilità matura e quando no
Uno degli aspetti che genera più dubbi riguarda le assenze dal lavoro. Non tutte bloccano la maturazione dei ratei: alcune sono “neutre”, altre invece interrompono l’accumulo.
Le assenze che, in linea generale, consentono la maturazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima:
- ferie e permessi retribuiti
- malattia (entro il periodo di comporto)
- maternità obbligatoria
- infortunio (nei limiti previsti)
- congedo matrimoniale
Le assenze che, in linea generale, NON fanno maturare i ratei:
- congedo parentale facoltativo
- aspettativa non retribuita
- permessi non retribuiti
- sciopero
- malattia oltre il periodo di comporto
Queste regole possono avere sfumature diverse a seconda del CCNL, motivo per cui la gestione corretta dei ratei richiede attenzione: un’assenza classificata male può tradursi in un calcolo errato, per eccesso o per difetto.
Perché il netto è più basso dello stipendio?
È la domanda che tutti si pongono: a parità di lordo, perché la tredicesima (e la quattordicesima) netta è più bassa dello stipendio di un mese normale? La risposta sta nel modo in cui vengono tassate.
Come lo stipendio ordinario, le mensilità aggiuntive sono soggette a contributi previdenziali INPS a carico del lavoratore (in genere il 9,19% nel settore privato) e a IRPEF. Ma c’è una differenza cruciale: sulla tredicesima e sulla quattordicesima non si applicano le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia.
Il motivo è tecnico: quelle detrazioni sono “spalmate” sulle dodici mensilità ordinarie, e sulle mensilità aggiuntive non trovano applicazione. Inoltre, le mensilità aggiuntive restano in genere escluse dal trattamento integrativo e dagli sconti collegati alla riduzione del cuneo fiscale, che invece alleggeriscono la busta paga ordinaria.
Il risultato è che l’IRPEF viene applicata “piena” sull’intero importo, all’aliquota marginale corrispondente allo scaglione di reddito del lavoratore.
Ricordiamo gli scaglioni IRPEF in vigore:
– 23% fino a 28.000 euro
– 35% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro
– 43% oltre i 50.000 euro
Ecco perché il netto della tredicesima appare sensibilmente più basso rispetto al lordo, spesso con una riduzione nell’ordine del 13-18% in più rispetto a una mensilità ordinaria.
Data l’evoluzione delle regole sul cuneo fiscale e sulle detrazioni, per il calcolo preciso del netto 2026 è sempre consigliabile affidarsi al proprio consulente del lavoro o verificare il cedolino con attenzione.
Part-time, assunzioni e cessazioni in corso d’anno
Due situazioni molto comuni meritano un chiarimento.
Part-time.
Chi lavora a orario ridotto matura le mensilità aggiuntive in proporzione all’orario. Un contratto a 20 ore settimanali, ad esempio, matura una quota pari al 50% di quella di un full-time equivalente.
Assunzioni e cessazioni durante l’anno.
Chi viene assunto o cessa il rapporto nel corso del periodo di maturazione ha diritto ai ratei effettivamente maturati, calcolati in dodicesimi. In caso di dimissioni, licenziamento o fine di un contratto a termine, i ratei accumulati non vanno persi: vengono liquidati nell’ultima busta paga, insieme alle altre competenze di fine rapporto (come il TFR).
Cosa deve controllare l’azienda (e gli errori da evitare)
Per un datore di lavoro, gestire correttamente tredicesima e quattordicesima non è solo una questione di importi: un errore può avere riflessi contributivi e persino contrattuali. Gli aspetti a cui prestare attenzione:
- applicare la base di calcolo corretta prevista dal CCNL, includendo solo le voci dovute
- classificare bene le assenze, distinguendo quelle che maturano i ratei da quelle che li interrompono
- rispettare i tempi di erogazione previsti dal contratto collettivo
- calcolare correttamente i ratei per part-time, assunzioni e cessazioni
- gestire con precisione la tassazione, evitando di applicare per errore detrazioni non spettanti
Il mancato rispetto delle previsioni del CCNL può configurare una violazione contrattuale e, nei casi più gravi, incidere anche su agevolazioni e benefici contributivi legati alle assunzioni. Per questo la gestione delle paghe è un’attività in cui la precisione fa davvero la differenza.
No. A differenza della tredicesima, che è obbligatoria per legge per tutti i dipendenti, la quattordicesima è un istituto contrattuale: spetta solo se prevista dal CCNL applicato o da accordi aziendali. La prevedono settori come Commercio, Turismo, Alimentare e Studi Professionali, mentre altri, come il Metalmeccanico, no.
La tredicesima matura per dodicesimi: si moltiplica la retribuzione mensile utile per i mesi lavorati e si divide per dodici. Ad esempio, con un’assunzione ad aprile si maturano 9/12 della mensilità. Il mese conta solo se si sono lavorati almeno 15 giorni.
Perché sulla tredicesima non si applicano le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, che invece alleggeriscono la busta paga mensile, ed è in genere esclusa dal trattamento integrativo e dagli sconti sul cuneo fiscale. L’IRPEF viene così applicata all’aliquota marginale sull’intero importo, riducendo il netto.
In linea generale maturano i ratei ferie, permessi retribuiti, malattia entro il comporto, maternità obbligatoria, infortunio e congedo matrimoniale. Non maturano invece durante congedo parentale facoltativo, aspettativa e permessi non retribuiti, sciopero e malattia oltre il comporto. Le regole possono variare in base al CCNL.
No. La quattordicesima dei pensionati è una prestazione erogata dall’INPS a determinate condizioni di età, reddito e anzianità contributiva, con importi fissi ed esente da IRPEF. È un istituto diverso e distinto dalla quattordicesima dei lavoratori dipendenti, che è invece una mensilità aggiuntiva prevista dal CCNL e tassata come lo stipendio.
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