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SUPERBONUS 110%

Superbonus 110%: l’EcoBonus e il Sisma Bonus

SOMMARIO

Una delle misure più interessanti del Decreto Rilancio riguarda sicuramente il superbonus 110%. La misura comprende sia il super Ecobonus sia il super Sisma Bonus. Entrambi i provvedimenti permettono di ottenere una detrazione fiscale del 110% ripartita in 5 rate annuali.

Vediamo nel dettaglio come funziona il Superbonus 110%, quali sono le spese ammesse e quali i documenti necessari per ottenere il beneficio.

Come funziona il Bonus ristrutturazione 110%?

L’art. 119 del Decreto Rilancio ha definito gli ambiti di applicazione della detrazione fiscale al 110%, cosiddetta Superbonus 110%. In particolare ha stabilito gli interventi, i requisiti, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

Il Superbonus si applica sia alle spese per interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus), sia alle spese sostenute per il miglioramento sismico (Sismabonus), oltre che per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

I lavori di ristrutturazione eseguiti in un determinato periodo permettono di beneficiare della detrazione maggiorata. Per poter usufruire dell’agevolazione, gli interventi eseguiti dovranno rispettare determinati requisiti tecnici. Più precisamente per:

  • l’ecobonus è necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio
  • il sisma bonus è necessaria la riduzione del rischio sismico

Le spese di ristrutturazione devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e la detrazione deve essere suddivisa in 5 rate annuali.

L’obiettivo è permettere spese di ristrutturazione in casa a costo zero, seguendo due diverse modalità:

  • anticipo del costo dei lavori di ristrutturazione per poi cedere successivamente il credito d’imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari, in modo da ottenere subito il rimborso della spesa sostenuta
  • cessione del credito d’imposta all’impresa relativo ai lavori. La ditta affidataria a sua volta potrà utilizzare la somma in compensazione per il pagamento delle imposte, oppure cederla a senza limiti, anche alle banche.

Rimane, comunque, la possibilità di usufruire dell’ecobonus e del sisma bonus in detrazione fiscale, con la dichiarazione dei redditi, per 5 anni.

I beneficiari del Sisma Bonus e dell’Ecobonus

Possono beneficiare del Bonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio:

  • i condomìni
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari o edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale
  • gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse, posseduti e assegnati in godimento ai propri soci

NOTA BENE: il SuperBonus non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Quali spese rientrano nell’ecobonus 110%?

Rientrano nella categoria dell’ecobonus 110% i lavori di riqualificazione energetica, che consentono il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. In particolare riguarda gli interventi:

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, vale a dire il “cappotto termico” (spesa massima agevolabile: 60.000 euro per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio)
  • sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di micro-cogenerazione (spesa massima: 30.000 euro per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio);
  • sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30.000 euro).

Spese per infissi esterni, pannelli fotovoltaici e schermature solari

L’ecobonus al 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di riqualificazione energetica elencati nel paragrafo precedente. In particolare spetta anche per le spese relative a:

  • installazione di pannelli solari o di schermature solari
  • sostituzione degli infissi

I lavori accessori che rientrano nel nuovo sisma bonus

Per quanto riguarda il sisma bonus, la detrazione è elevata al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. In caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest’ultima spetta nella misura del 90%, anziché del 19%.

I lavori di miglioramento sismico ammessi a beneficiare del Sismabonus 110% riguardano i seguenti interventi:

  • messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (l’agevolazione ordinaria è pari al 50%)
  • che determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore (l’agevolazione ordinaria è del 70% su case singole e del 75% nei condomìni)
  • che comportano il passaggio a due classi di rischio inferiori (l’agevolazione ordinaria è dell’80% su case singole e del 85% nei condomìni)
  • di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (cd. Sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3.

Superbonus 110% su prima e seconda casa

Il superbonus 110% spetta per gli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Interessante però ricordare che la nozione di condominio ricomprende tutti gli edifici che abbiano alcuni parti in comune. Anche se le unità sono solo due. Per cui una villetta bifamiliare con due unità immobiliari distinte avrà diritto al bonus se i titolari ad esempio decidono di coibentare l’edificio perché comunque si tratta di lavori condominiali anche se per uno o per entrambi i proprietari non si tratta di abitazione principale.

Pertanto gli edifici condominiali sono sempre ammessi al superbonus, a prescindere dal fatto che le singole unità immobiliari siano abitazioni principali o altro. Di conseguenza, se su un edificio condominiale viene effettuato un cappotto termico, l’intervento è agevolabile con il superbonus del 110%, a prescindere dal fatto che nel condominio possano esserci studi professionali, negozi e seconde case.

Il Superbonus è ammesso anche su unità immobiliari, anche edifici unifamiliari, ma solo adibite ad abitazione principale mentre non è previsto sulle seconde case.

La documentazione per il SuperBonus 110%

Ai fini di richiedere i benefici fiscali relativi al Superbonus ai fini della prova dei lavori effettuati sono necessari:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Viene rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF. I dati relativi all’opzione scelta andranno comunicati per via telematica all’Agenzia delle Entrate secondo modalità che saranno definite successivamente
  • per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus): asseverazione del rispetto dei requisiti energetici minimi (DM 26 giugno 2015) e della congruità delle spese effettuate per gli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato e trasmessa all’Enea secondo modalità che saranno definite successivamente
  • interventi di miglioramento sismico (Sismabonus): asseverazione dell’efficacia dei lavori per la riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese effettuate per gli interventi agevolati, rilasciata da professionisti tecnici specializzati (ingegneri strutturali, ect.).