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Rientro Cervelli o Bonus Impatriati: Ecco le novità 2020

Rientro Cervelli o Bonus Impatriati: ecco le novità 2020

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Sommario

Con la locuzione “Rientro Cervelli” normalmente si intendono i due bonus utilizzabili da coloro che trasferiscono la residenza in Italia.

Trattasi delle seguenti agevolazioni:

  • lavoratori impatriati
  • docenti e ricercatori rientrati in Italia

Vediamo come funzionano nel dettaglio e le novità introdotte di recente.

Cos’è il Bonus Lavoratori impatriati ?

Con il D.lgs. del n. 147 del 2015recante misure per la crescita e l’internalizzazione delle imprese” è stato introdotto un regime fiscale di vantaggio per i lavoratori “impatriati“ al fine di contrastare la fuga di cervelli all’estero.

Secondo la normativa, sono lavoratori impatriati coloro che trasferiscono la residenza e l’attività lavorativa in Italia, dopo essere stati all’estero per almeno due anni.

Il regime fiscale di vantaggio per i lavoratori impatriati prevede la tassazione pari solamente al 30% del reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) o di lavoro autonomo prodotto in Italia. Inoltre, la tassazione scende ulteriormente al 10% per i residenti delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Affinché sia applicabile la riduzione della base imponibile occorre che sussistano due presupposti:

  • il lavoratore non è stato residente in Italia nelle due annualità di imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni
  • l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano

Il regime agevolato spetta anche per i redditi d’impresa prodotti dai lavoratori impatriati che avviano l’attività in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.

La durata del Bonus Lavoratori Impatriati

Il regime fiscale di vantaggio per il “rientro cervelli” si applica nel periodo di imposta in cui si trasferisce la residenza e per i successivi quattro anni.

Possono prolungare l’agevolazione per ulteriori cinque periodi di imposta coloro che:

  • hanno almeno un figlio minorenne a carico
  • acquistano almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti

Per il periodo di prolungamento, la riduzione della base imponibile è pari al 50% dei redditi agevolati. Per i lavoratori con almeno tre figli a carico o minorenni, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al 10%.

Iscrizione AIRE è necessaria?

Dal 2020 possono accedere al regime fiscale agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato con il quale è stata stipulata una convenzione che eviti la doppia imposizione sui redditi.

Come fruire dei benefici

Per beneficiare del bonus rientro cervelli:

  • i lavoratori dipendenti devono fare richiesta scritta direttamente al datore di lavoro. Il beneficio viene applicato dal periodo di paga successivo alla richiesta; se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi
  • i titolari di partita iva possono accedere al regime agevolato nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono usufruire del bonus anche in sede di applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti presentando una richiesta scritta la committente. Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% solo sull’imponibile ridotto.

Cos’è il Bonus Rientro Cervelli per Docenti e ricercatori?

Il Bonus Docenti e ricercatori è un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgere la propria attività lavorativa (articolo 44, Dl n. 78/2010).

Possono usufruire del bonus coloro i quali svolgono un’attività di docenza e ricerca in Italia e sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • titolo di studio universitario o a esso equiparato
  • residenza all’estero non in maniera occasionale
  • aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università
  • trasferire la residenza fiscale in Italia per almeno tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione

La durata del Bonus Docenti e ricercatori

Il bonus per Docenti e Ricercatori si applica nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 5. I redditi percepiti concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 10% del loro ammontare e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell’Irap (riguardo ai lavoratori dipendenti, l’agevolazione Irap spetta ai sostituti d’imposta che erogano le retribuzioni).

Per i ricercatori e docenti trasferiti in Italia a partire dal 2020, la durata della detassazione è maggiore infatti spetta per:

  • 8 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con un figlio minorenne o a carico oppure divenuti proprietari di almeno un immobile residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti
  • 11 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con almeno due figli minori di 18 anni o a carico
  • 13 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con almeno tre figli minorenni o a carico

Bonus rientro dei cervelli e iscrizione AIRE

Anche in questo caso, possono usufruire del regime agevolato, i cittadini italiani non iscritti all’A.I.R.E. purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Bonus ricercatori e docenti rientrati in Italia – Come fruire dei benefici

Per beneficiare del regime fiscale agevolato:

  • i lavoratori dipendenti devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta. Quando il datore di lavoro non può riconoscere l’agevolazione, il contribuente può richiederla direttamente nella dichiarazione dei redditi
  • i titolari di partita iva possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta a titolo di acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta al committente, il quale quando effettua il pagamento del corrispettivo, trattiene la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto.

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