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Novità 2016 per IMU e TASI

IMU e TASI 2016: cosa bisogna pagare entro il 16 giugno

SOMMARIO

Sei proprietario di un immobile o di un terreno agricolo?
Attenzione alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016: esenzioni TASI e IMU, riduzioni per immobili in comodato.

Entro il 16 giugno 2016 occorre versare il primo acconto per IMU e TASI dell’anno di imposta 2016. Quest’anno ci sono importanti novità per entrambi i tributi e nell’articolo che segue spieghiamo quali.

Come si calcola l’IMU per i fabbricati?

L’IMU si applica a tutti i fabbricati, tranne quelli di categoria catastale D.
La base imponibile si determina calcolando una rivaluta del 5% sulla rendita catastale e moltiplicando i coefficienti indicati nella tabella sottostante.

CATEGORIA CATASTALEMOLTIPLICATORE
A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7160
B140
C/3 – C/4 – C/5140
A/10 e D/580
D (escluso D/5)65
C/145

Alla base imponibile bisogna applicare un’aliquota base di 0,76%. I Comuni tuttavia possono modificare tale aliquota aumentandola o diminuendola (di massimo 0,3 punti percentuali).

L’IMU si paga sugli immobili in comodato?

Dal 2016, i proprietari di immobili concessi a titolo di comodato a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) hanno diritto a una riduzione del 50% della base imponibile IMU. Tale beneficio spetta se e solo se:

  • L’immobile concesso in comodato è adibito ad abitazione principale.
  • L’immobile non rientra nelle categorie di lusso (non deve essere classificato come A/1, A/8, A/9).
  • Il contratto di comodato è regolarmente registrato.

In aggiunta, il comodante deve:

  • Essere proprietario di un solo immobile (oltre all’abitazione principale – non di lusso – nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile in comodato.
  • Avere dimora abituale nello stesso Comune dove l’immobile è concesso in comodato.
  • Presentare la dichiarazione IMU che attesti i requisiti necessari.

Un ulteriore aggiornamento riguarda l’esenzione IMU per unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (anche qualora destinate soci assegnatari che siano studenti universitari).
È anche prevista, per gli immobili locati a canone concordato, una riduzione al 75% dell’imposta dovuta in base all’aliquota comunale.

L’IMU si paga anche sui terreni agricoli?

I terreni agricoli sono anch’essi soggetti all’IMU, la cui base imponibile è calcolata sul reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
I terreni nell’elenco che segue sono esenti dall’IMU (a partire dal 2016):

  • Terreni situati in aree montane o di collina, come sancito nella Circolare del Ministero delle Finanze 9/1993.
  • Terreni posseduti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), purché iscritti alla previdenza agricola e a prescindere dall’ubicazione del terreno.
  • Terreni nelle isole minori, ovvero quelle indicate nell’allegato A della legge 448/2001.
  • Terreni destinati (immutabilmente) ad agricoltura, selvicotura e allevamento di animali; con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Chi deve pagare la TASI?

L’imposta TASI è obbligatoria per:

  • Possessore dell’immobile.
  • Detentore, cioè chi utilizza l’immobile e quindi: inquilino, comodatario o affittuario (se sussiste un contratto di affitto d’azienda).

L’imposta è ripartita tra i soggetti passivi in base alle quote stabilite dal Comune (come riportato dal regolamento comunale). Se nulla è prescritto dal Comune a tale riguardo, il detentore deve pagare il 10% e la parte restante è a carico del possessore.

Per ciò che concerne l’esonero TASI per l’abitazione principale, in caso di immobile locato:

  • Inquilini e comodatari – se abitano l’immobile – sono esentati dalla TASI.
  • Di contro, il possessore dell’immobile è tenuto a versare IMU e TASI.

Quali novità per la TASI 2016?

I cambiamenti implementati nel 2016 riguardano anche la TASI ed ecco in che modo:

  • Riduzione al 75% della TASI in merito all’aliquota comunale per gli immobili locati a canone concordato.
  • Riduzione al 50% della TASI relativa all’aliquota comunale per gli immobili concessi in comodato a un parente di primo grado in linea retta (genitore o figlio). N.B. occorre rispettare le condizioni previste per usufruire dei benefici ai fini IMU (come descritto in precedenza).

Come sono tassate le aree fabbricabili?

IMU e TASI sono dovute anche per le aree fabbricabili e la base imponibile dipende dal valore di mercato.

Non sono considerate edificabili le aree possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, utilizzate esclusivamente per attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento. Neppure quando in possesso dei requisiti di edificabilità. In tal caso, il terreno è esente da IMU.
Invece, le aree solo condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo sono soggette a IMU come area edificabile.

In cosa consiste il blocco delle aliquote IMU e TASI?

La Legge di Stabilità ha infine introdotto il blocco delle aliquote IMU e TASI.
Quindi – fatta eccezione per gli enti che hanno già deliberato per il 2015 – i Comuni non potranno più aumentare le aliquote per l’anno di imposta 2016.

Segue una tabella che raccoglie la principale casistica per IMU e TASI:

Quali novità per la scadenza del 16 dicembre?

Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo IMU e TASI relativamente all’anno 2016. Le aliquote da applicare per il calcolo del saldo sono:
1. nuova aliquota deliberata dal proprio Comune se ricorrono i tre requisiti:

  • la delibera è stata adottata entro il 30 aprile (30 giugno per il Friuli Venezia Giulia);
  • l’atto è stato pubblicato al massimo entro il 28 ottobre 2016 (le uniche eccezioni sono i Comuni in dissesto finanziario o la pubblicazione in ritardo per la correzione di un errore o di un vizio di legittimità);
  • la nuova aliquota non è superiore a quella applicata nel 2015 (nel caso di aliquota inferiore si applica quella nuova).

2. stessa aliquota dell’acconto se il proprio Comune non ha rispettato i requisiti previsti o ha confermato le aliquote precedenti.

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