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Bonifico parlante e agevolazioni fiscali

SOMMARIO

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto una delle disposizioni più dibattute, concernente la ritenuta d’acconto applicata ai bonifici destinati ai lavori di ristrutturazione edilizia. Il legislatore ha deliberato di aumentare la percentuale di trattenuta per le suddette transazioni. Questa modifica entrerà in vigore a partire dal 1° marzo 2024.
Per essere più precisi, la Legge di Bilancio 2024 ha apportato modifiche all’articolo 25 del Decreto Legge n. 78/2010, successivamente convertito, con alcune modifiche, nella Legge n. 122/2010. Nella pratica, l’aliquota della ritenuta d’acconto dell’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari passa dall’8% all’11%. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Bonifico parlante e ritenuta d’acconto

Dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto applicata al bonifico parlante relativo alle spese sostenute per il recupero edilizio e la ristrutturazione subirà un aumento, passando dall’8% all’11%. Questa modifica è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024. La novità riguarda le spese sostenute dai contribuenti che rientrano negli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

La ritenuta d’acconto contemplata da questa normativa si riferisce ai pagamenti effettuati tramite bonifico per gli interventi seguenti:

  • Superbonus, riferimento normativo: ex articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020
  • Ecobonus: ex articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013
  • Sismabonus: ex articolo 16 del Decreto Legge n. 63/2013
  • Bonus casa 50%: ex articolo 16-bis del TUIR
  • Bonus barriere 75%: ex articolo 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020

Perché si applica la ritenuta d’acconto?

La ritenuta d’acconto si applica sui bonifici parlanti relativi alle suddette operazioni, riguardanti il recupero edilizio e la ristrutturazione. Tale ritenuta d’imposta sul reddito, che può essere Irpef o Ires, deve essere versata dai beneficiari. Viene imposto l’obbligo di rivalsa nel momento in cui l’importo viene accreditato. L’onere del versamento all’erario è a carico delle banche o di Poste Italiane.

Tuttavia, non è necessario effettuare la ritenuta nei seguenti casi:

  • bonus casa acquisti, relativo all’acquisto di immobili ristrutturati
  • sisma bonus acquisti, relativo alle operazioni di acquisto di case sismiche
  • spese sostenute dall’imprenditore edile per gli interventi di recupero sul proprio immobile
  • versamento degli oneri di urbanizzazione, dei bolli, dei diritti amministrativi e delle tasse comunali (come la TOSAP)
  • bonus mobili utilizzato per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
  • pagamento degli interventi per la sistemazione a verde e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, denominati bonus verde.

Bonifico parlante: consigli utili

Per compilare correttamente il bonifico parlante, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni dettagliate nella circolare n. 17/E del 26 giugno 2023. Questo documento fornisce una panoramica delle regole e delle modalità di compilazione di questo metodo di pagamento, applicabile sia in banca che alle Poste.

I dati obbligatori da inserire nel bonifico parlante sono i seguenti:

  1. causale del versamento: specificare correttamente la legge che si applica per la detrazione specifica
  2. codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione: indicare il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  3. numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale si effettua il bonifico: inserire il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del bonifico.

L’accuratezza nell’inserire questi dati è fondamentale per consentire agli istituti di applicare correttamente le ritenute dovute al beneficiario del pagamento.

Gli errori da evitare includono:

  1. Soggetto che effettua il bonifico
    Non è necessario che chi effettua il bonifico sia anche il soggetto che richiede la detrazione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi ha effettuato il pagamento può decidere a chi attribuire la detrazione. In caso di lavori su immobili in comproprietà, tutti i proprietari possono beneficiare della detrazione, anche se il bonifico è stato effettuato da un solo soggetto (circolare 7/E del 27 aprile 2018).
  2. Codice fiscale dell’ordinante
    Non dimenticare di inserire il codice fiscale dell’ordinante nel bonifico parlante, altrimenti si perderanno le agevolazioni.
  3. Causale con riferimento normativo
    Nella causale, è fondamentale inserire il riferimento normativo esatto.
  4. Collegamento tra pagamento e fattura
    Assicurarsi che ci sia un collegamento preciso tra il pagamento effettuato e la fattura emessa dal fornitore.

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