Lavorare con l’estero è ormai la normalità: un freelance che fattura a un’azienda tedesca, un eCommerce che vende in tutta Europa, un consulente che paga ogni mese Google Ads, Meta o un software americano. In tutti questi casi, le regole della fatturazione cambiano radicalmente rispetto a un’operazione tutta italiana, soprattutto per quanto riguarda l’IVA. Il problema è che questi cambiamenti sono poco intuitivi e generano moltissimi errori, con un’aggravante: sbagliare costa caro. E chi pensa che il regime forfettario metta al riparo da questi adempimenti si sbaglia di grosso, anzi, è proprio tra i forfettari che si concentrano gli errori più frequenti sul fatturare all’estero.
In questo articolo mettiamo ordine: come fatturare ai clienti esteri (UE ed extra-UE), come gestire le fatture ricevute dai fornitori esteri (il caso Google/Meta/SaaS), cosa sono VIES, reverse charge e autofattura, e quali sono le regole specifiche per i forfettari.
La regola d’oro: conta la territorialità dell’IVA
Prima di tutto, un principio che governa tutto il resto: quando c’è un soggetto estero, la domanda chiave è dove è “territorialmente rilevante” l’operazione ai fini IVA, cioè in quale Paese va applicata (o non applicata) l’imposta.
Le variabili che determinano la risposta sono tre:
- chi è la controparte: un’azienda/partita IVA (operazione B2B) o un privato consumatore (B2C)
- dove si trova: in un Paese dell’Unione Europea o extra-UE
- cosa si scambia: beni o servizi
Combinando queste tre variabili si ottiene il trattamento corretto. Vediamo i casi principali, partendo da quando sei tu a emettere fattura verso l’estero.
Fatturare all’estero: le fatture che emetti tu
Cliente azienda nella UE (B2B)
È il caso classico del freelance o dell’azienda italiana che fattura a una società con partita IVA di un altro Paese UE. In questo caso:
- la fattura si emette senza IVA, perché l’imposta sarà assolta dal cliente nel suo Paese con il meccanismo del reverse charge (inversione contabile)
- è obbligatoria l’iscrizione al VIES
- va indicata in fattura la dicitura appropriata (per i servizi, il riferimento all’art. 7-ter del DPR 633/1972 e all’inversione contabile);
- scatta l’obbligo di presentare gli elenchi INTRASTAT, secondo le soglie previste.
Cliente privato nella UE (B2C)
Se vendi a un privato consumatore in un altro Paese UE, le regole cambiano e dipendono da cosa vendi. Per l’eCommerce di beni verso privati UE esiste una soglia annua di 10.000 euro complessivi: sotto la soglia applichi l’IVA italiana, sopra la soglia devi applicare l’IVA del Paese del cliente, tipicamente gestendola con il regime OSS (One Stop Shop), che consente di versare l’IVA dei vari Paesi UE tramite un unico sportello telematico, senza aprire partite IVA all’estero.
Cliente extra-UE (USA, UK, Svizzera, ecc.)
Quando il cliente è fuori dall’Unione Europea, in linea generale l’operazione è non soggetta a IVA in Italia per mancanza del presupposto territoriale (con la dicitura appropriata in fattura). Non servono VIES né INTRASTAT. Le regole possono variare a seconda che si tratti di beni (con i relativi adempimenti doganali ed esportazioni) o servizi.
Un’annotazione pratica valida in tutti i casi: se emetti una fattura senza IVA e l’importo supera 77,47 euro, va applicata la marca da bollo da 2 euro.
Il VIES per fatturare all’estero
Il VIES (VAT Information Exchange System) è l’archivio europeo che raccoglie le partite IVA abilitate a effettuare operazioni intracomunitarie. Iscriversi è obbligatorio per chi vuole vendere o acquistare beni e servizi in ambito UE in regime B2B.
Punti chiave da sapere:
- l’iscrizione è gratuita e si richiede all’Agenzia delle Entrate (in fase di apertura della partita IVA o successivamente)
- senza VIES, l’operazione intracomunitaria non può essere effettuata correttamente: il cliente estero, non trovando la tua partita IVA nel sistema, non potrebbe applicare il reverse charge
- consente sia di emettere fatture UE senza IVA sia di ricevere fatture UE senza IVA dai fornitori
È il primo passo, spesso trascurato, di chi inizia a lavorare con l’Europa.
Ricevere fatture dall’estero
Ed eccoci al punto più critico, quello in cui inciampano la maggior parte dei freelance e delle piccole imprese: le fatture che ricevi dai fornitori esteri.
Quando paghi Google Ads, Meta, un hosting, un software in abbonamento (SaaS come Canva, Adobe, Notion) o un fornitore UE, ricevi una fattura senza IVA italiana. Molti la registrano e chiudono la pratica. Errore. In moltissimi casi sei tu, come acquirente italiano, a diventare il debitore dell’imposta, e devi integrare l’IVA emettendo un’autofattura elettronica da trasmettere allo SDI.
Un dettaglio importante di contesto: l’esterometro è stato abolito, e l’adempimento passa ora attraverso i codici tipo documento dell’autofattura. Ecco quali usare:
- TD17 – per l’acquisto di servizi da fornitori esteri (UE ed extra-UE): è il caso della quasi totalità dei fornitori digitali (advertising, hosting, cloud, SaaS);
- TD18 – per l’acquisto di beni da un fornitore UE (acquisto intracomunitario);
- TD19 – per l’acquisto di beni da un fornitore estero ma già presenti in Italia (art. 17, comma 2, DPR 633/72).
L’autofattura va emessa e trasmessa allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in genere la data della fattura del fornitore), e registrata sia nel registro acquisti sia nella liquidazione IVA del periodo. Sbagliare il codice può comportare lo scarto da parte dello SDI e sanzioni.
Fatturare all’estero: un esempio concreto
Immagina di acquistare servizi di consulenza informatica da un fornitore con sede in Germania per 10.000 euro. Il fornitore ti emette fattura senza IVA (o con IVA tedesca, a seconda dei casi). Tu, azienda italiana con partita IVA e VIES:
- emetti un’autofattura TD17, assoggettando l’imponibile di 10.000 euro all’IVA italiana al 22% (2.200 euro);
- se sei in regime ordinario, quell’IVA è al tempo stesso a debito e a credito: si “compensa” e non genera un esborso netto;
- registri l’operazione nei registri IVA.
Il meccanismo del reverse charge, per chi detrae l’IVA, è quindi neutro. Ma richiede comunque l’adempimento formale, che non va saltato.
Le regole per i forfettari: il grande equivoco
Qui si concentra l’errore più diffuso, ed è bene essere chiarissimi: il regime forfettario NON esenta dagli adempimenti sulle operazioni estere. Molti pensano “tanto io non ho l’IVA”, ma è falso quando si tratta di operazioni con l’estero.
Vediamo i due lati.
Quando il forfettario vende a un cliente UE B2B: deve iscriversi al VIES, emettere la fattura senza IVA con le diciture corrette e presentare l’INTRASTAT secondo le soglie. Verso un privato UE o verso l’extra-UE, indica “operazione non soggetta a IVA”.
Quando il forfettario acquista servizi da fornitori esteri (il caso Google, Meta, software): è il punto più critico. Sui servizi esteri il reverse charge si applica sempre e senza soglia, dalla prima fattura. Il forfettario deve quindi:
- iscriversi al VIES
- emettere l’autofattura TD17 per ogni fattura ricevuta
- versare l’IVA al 22% tramite F24 (codice tributo 6099), IVA che — a differenza del soggetto ordinario — non può detrarre, e che quindi rappresenta un costo reale
È un adempimento sistematicamente ignorato da chi usa strumenti digitali stranieri, e l’omissione espone a sanzioni anche per importi piccoli. Un forfettario che spende 50 euro al mese in advertising estero ha, ogni mese, un’autofattura da emettere e dell’IVA da versare.
Gli elenchi INTRASTAT
Gli elenchi INTRASTAT sono comunicazioni statistiche e fiscali relative alle operazioni intracomunitarie (di beni e servizi) con altri Paesi UE. Vanno presentati per via telematica, con periodicità mensile o trimestrale a seconda dei volumi.
Non tutti sono sempre obbligati: esistono soglie al di sotto delle quali l’obbligo, in particolare per gli acquisti, non scatta o si semplifica. Le soglie e le modalità sono state oggetto di aggiornamenti, quindi conviene verificare la propria posizione specifica. In ogni caso, per chi lavora stabilmente con l’Europa, l’INTRASTAT è un adempimento da mettere in conto.
Attenzione alle sanzioni (più pesanti dal 2024)
Un avvertimento necessario, perché il tema è delicato. Con la riforma sanzionatoria (D.Lgs. 87/2024), gli errori sulle operazioni estere possono costare parecchio. L’omessa autofattura con IVA non versata è punita con una sanzione del 70% dell’imposta dovuta, con un minimo per fattura; se l’operazione non risulta dalla contabilità si aggiungono ulteriori sanzioni.
La buona notizia è che il ravvedimento operoso consente di regolarizzare spontaneamente le omissioni con sanzioni fortemente ridotte, tanto più basse quanto prima si interviene. Ma la vera soluzione è impostare fin da subito una gestione corretta, per non trovarsi con decine di autofatture arretrate.
Gli errori più comuni
- Pensare che il forfettario sia esente: sui servizi esteri deve iscriversi al VIES, autofatturare e versare l’IVA
- Non iscriversi al VIES prima di iniziare a lavorare con l’Europa
- Ignorare le fatture dei fornitori digitali (Google, Meta, SaaS), saltando l’autofattura TD17
- Sbagliare il codice TD (17, 18 o 19), con rischio di scarto e sanzioni
- Dimenticare l’INTRASTAT quando dovuto
- Confondere reverse charge e operazione fuori campo: non tutte le fatture estere senza IVA richiedono l’autofattura, dipende dal tipo di operazione
Lavorare con l’estero si può, ma va impostato bene
Fatturare all’estero apre enormi opportunità, ma richiede di padroneggiare regole diverse da quelle nazionali: la territorialità dell’IVA, il reverse charge, il VIES, l’autofattura con i codici TD17/TD18/TD19 e l’INTRASTAT. E richiede, soprattutto, di superare l’equivoco più pericoloso: il regime forfettario non mette al riparo da questi adempimenti.
Chi imposta correttamente la gestione fin dall’inizio lavora sereno con clienti e fornitori di tutto il mondo. Chi improvvisa rischia di accumulare autofatture mancanti e sanzioni, spesso senza nemmeno accorgersene finché non è troppo tardi.
Se lavori (o vuoi iniziare a lavorare) con l’estero e vuoi la certezza di essere in regola, possiamo aiutarti: con il nostro servizio di gestione fiscale e fatturazione curiamo iscrizione al VIES, autofatture, versamenti e INTRASTAT al posto tuo. E con una consulenza personalizzata analizziamo il tuo caso specifico, dai clienti UE ai fornitori digitali.
La fattura si emette senza IVA, perché l’imposta sarà assolta dal cliente nel suo Paese tramite reverse charge. È obbligatoria l’iscrizione al VIES, vanno indicate le diciture corrette (per i servizi, riferimento all’art. 7-ter DPR 633/1972 e all’inversione contabile) e si presentano gli elenchi INTRASTAT secondo le soglie previste.
Sì. Nella maggior parte dei casi devi emettere un’autofattura elettronica con codice TD17 (servizi esteri), integrando l’IVA italiana al 22% e trasmettendola allo SDI entro il 15 del mese successivo. È uno degli adempimenti più frequentemente ignorati, ma obbligatorio anche per importi piccoli.
Il VIES è l’archivio europeo delle partite IVA abilitate alle operazioni intracomunitarie. L’iscrizione è gratuita, si richiede all’Agenzia delle Entrate ed è obbligatoria per emettere e ricevere fatture UE in regime B2B senza IVA. Senza VIES non è possibile effettuare correttamente le operazioni intracomunitarie.
No. Il regime forfettario non esenta dalle operazioni estere. Sui servizi acquistati da fornitori esteri il reverse charge si applica sempre, senza soglia: il forfettario deve iscriversi al VIES, emettere l’autofattura TD17 e versare l’IVA al 22% tramite F24, senza poterla detrarre (per lui è un costo).
TD17 per l’acquisto di servizi da fornitori esteri (UE ed extra-UE), TD18 per l’acquisto di beni da un fornitore UE e TD19 per beni acquistati da un venditore estero ma già presenti in Italia. Usare il codice sbagliato può comportare lo scarto da parte dello SDI e sanzioni.





