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visto di conformità

Che cosa è e cosa serve il visto di conformità?

SOMMARIO

Il visto di conformità, anche detto visto leggero, è uno dei livelli di controllo legati alla corretta applicazione delle norme tributarie. Esso è stato introdotto  dal Decreto Legislativo numero 241 del 9 luglio 1997. Di fatto il legislatore ha attribuito tale controllo ai soggetti estranei all’amministrazione finanziaria. 

A cosa serve il visto di conformità?

I soggetti autorizzati a rilasciare il visto di conformità sono tenuti a rispettare determinate procedure ed elaborare specifiche documentazioni. Nel dettaglio, devono:

  • predisporre la dichiarazione fiscale
  • attestare di aver eseguito precisi controlli proprio attraverso la dichiarazione fiscale
  • trasmettere la documentazione prodotta direttamente all’Agenzia delle Entrate

Il visto di conformità è fondamentale su alcune dichiarazioni per i seguenti motivi:

  • funge da garanzia per i contribuenti assistiti circa l’adempimento degli obblighi tributari
  • favorisce l’amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da verificare e nell’esecuzione dei controlli 
  • scredita le compensazioni di credito inesistenti
  • semplifica le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA
  • è di supporto nel contrastare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti e legati agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di rischio sismico, di efficienza energetica, di realizzazione degli impianti fotovoltaici, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, in generale legati agli interventi dei bonus casa.

Chi può rilasciare il visto di conformità?

I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità devono avere precisi requisiti di onorabilità e moralità, così da garantire che l’attività sia conforme alle disposizioni normative che disciplinano la suddetta materia. 

Nella pratica, i suddetti soggetti sono rappresentati da:

  • professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
  • responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF
  • professionisti iscritti all’albo dei consulenti del lavoro
  • gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
    NOTA BENE: costoro nonsono legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni legate al Modello 730

È bene precisare, inoltre, che i suddetti soggetti devono essere titolari di partita iva ed essere abilitati ai servizi telematici Entratel. Inoltre, al fine di esercitare la facoltà di rilascio del visto di conformità o l’asseverazione ai fini fiscali, i suddetti soggetti hanno l’obbligo di inviare preventivamente all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione.

Per scoprire se un professionista è abilitato o meno al rilascio del visto di conformità, è possibile consultare il sito web dell’Agenzia delle Entrate. Nell’elenco riportato sul sito, infatti, è presente una specifica indicazione riguardante l’abilitazione ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni del Modello 730. Inoltre, è indicato anche il luogo di svolgimento delle attività sopra descritte e dell’eventuale svolgimento dell’attività in forma associata (società di servizi). 

Quando il visto leggero non è valido

Attenzione perchè se non sono rispettate le condizioni sopra descritte, il visto di conformità potrebbe risultare non valido. Tale scenario si verifica se il professionista che lo rilascia:

  • non è correttamente iscritto all’elenco dei professionisti abilitati
  • anche se iscritto non coincide con la persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica
  • pur essendo iscritto all’elenco dei professionisti abilitati, non è collegato all’associazione professionale o alla società di servizi o alla società tra professionisti che ha inviato la dichiarazione in via telematica
  • anche se iscritto non è legato alla società partecipata del Consiglio Nazionale, Ordine e Collegio che ha inviato la dichiarazione in via telematica.

Al verificarsi di una delle suddette condizioni, l’Agenzia delle Entrate si rivolge al contribuente per recuperare i crediti utilizzati in compensazione e gli eventuali interessi. Potrebbe anche procedere con sanzioni o con la richiesta di una polizza fideiussoria.

Ovviamente anche il professionista sarà sanzionato.

Per capire e scoprire eventuali non conformità è sempre bene fare riferimento al proprio Cassetto Fiscale.

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