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rottamazione quarter 2023

Rottamazione quarter 2023: scadenza il 30 giugno

SOMMARIO

Il 30 giugno scade il termine entro il quale è possibile partecipare alla rottamazione quarter 2023 delle cartelle.
Per aderire alla definizione agevolata, è necessario presentare la domanda esclusivamente online sul sito web dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La partecipazione alla “Rottamazione-quater” riguarda i debiti che sono stati affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Questa opportunità consente ai contribuenti di pagare solo l’importo rimanente del debito, senza dover corrispondere sanzioni, interessi (compresi quelli di mora) e aggio. Per quanto riguarda le multe stradali, sarà possibile definirle senza dover pagare interessi e aggio.

Si potrà effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate da saldare entro un periodo di 5 anni.

Rottamazione quarter 2023 per le zone alluvionate

Per i soggetti che risiedono o hanno la sede legale o operativa nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, elencate nell’Allegato 1 del decreto Alluvione, i termini e le scadenze per la definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi.

Di conseguenza, la domanda di adesione alla rottamazione quarter 2023 potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023. E l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà la Comunicazione delle somme dovute per la rottamazione entro il 31 dicembre 2023.

Le scadenze per il pagamento delle rate sono posticipate di tre mesi.

Oltre al rinvio dei termini per la Definizione agevolata, il decreto Alluvione prevede altre misure riguardanti la riscossione.

Nello specifico, per i soggetti interessati da questa disposizione, le attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione sono sospese fino al 31 agosto.

Sono inoltre sospesi i termini per i versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito che scadono tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.

I pagamenti delle rate in scadenza durante il periodo di sospensione, relativi a piani di rateizzazione in corso al 1° maggio 2023 o riguardanti importi dovuti a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie UE”), sono anche sospesi.

I termini di pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023.

Le date della Rottamazione quarter 2023

Con il decreto numero 51 del 2023 è stato stabilito che il pagamento dei debiti derivanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure in massimo diciotto rate. Le prime due rate, ognuna pari al 10% dell’importo totale dovuto per la definizione, scadranno rispettivamente il 31 ottobre 2023 (invece del 31 luglio) e il 30 novembre 2023. Le restanti sedici rate, tutte dello stesso importo, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Se si sceglie il pagamento rateale, a partire dal 1º novembre 2023 (invece del 1º agosto 2023) saranno applicati interessi al tasso annuo del 2%.

La richiesta di definizione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2023 (invece del 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data.

La comunicazione relativa alle somme dovute da parte dell’agente della riscossione potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 invece che entro il 30 giugno. La data in cui le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate è stata spostata al 31 ottobre 2023 rispetto al 31 luglio.

Coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata riceveranno entro il 30 settembre una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione con l’esito della domanda, l’importo delle somme dovute per la definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto al momento dell’adesione.

Presentazione domanda e adempimenti successivi

L’invio della domanda può avvenire esclusivamente in modo telematico.
Dopo aver confermato l’invio della richiesta, il contribuente riceverà una prima email all’indirizzo fornito. Questa email conterrà un link che dovrà essere confermato entro le 72 ore successive.

ATTENZIONE: una volta scaduto il termine di 72 ore, il link non sarà più valido e la richiesta sarà annullata automaticamente.

Dopo aver confermato la richiesta, il sistema invierà una seconda email che confermerà l’avvenuta presa in carico della domanda. Questa email conterrà anche un numero identificativo della pratica e un riepilogo dei dati inseriti.

Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata un’altra email che includerà la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.


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