Dal 2012 è possibile costituire un’azienda optando per la forma societaria della SRL semplificata, anche nota come SRLs. Come per le SRL ordinarie, anche la SRLs è una società a responsabilità limitata. Cosa significa questo? Semplice, i soci non saranno mai responsabili con il proprio patrimonio di eventuali debiti legati alla società stessa. nell’eventualità, saranno tenuti a risponderne con quanto conferito a capitale sociale.
Viene, invece, definita SRL innovativa l’ordinaria SRL che data la sua natura ad alto valore tecnologico e innovativo, è iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicato a questa particolare forma societaria. Essere una SRL innovativa comporta diversi vantaggi e benefici. Abbiamo dedicato un intero articolo su questo argomento.
Quali sono le principali differenze tra SRL semplificata, ordinaria e innovativa?
In questo breve e conciso articolo abbiamo decido di schematizzare in breve le principali differenze tra le forme societarie SRL, semplificata, ordinaria e innovativa.
Semplificata | Ordinaria | Innovativa | |
Requisiti specifici | Nessuno | Nessuno | Iscrizione al Registro delle Startup Innovative |
Capitale Sociale minimo | 1 euro | 10.000 euro | 1 euro |
Capitale Sociale massimo | 9.999 euro In caso di aumenti di capitale oltre tale importo, occorre procedere tramite atto notarile alla conversione in SRL ordinaria. Non è possibile conferire in opere e servizi. | Nessun limite. I soci possono conferire in fase iniziale anche solo il 25% del capitale dichiarato. È possibile conferire in opere e servizi. | Nessun limite.I soci possono conferire in fase iniziale anche solo il 25% del capitale dichiarato. È possibile conferire in opere e servizi. |
Statuto | Standard. Può essere modificato solo ed esclusivamente a seguito della trasformazione in SRL ordinaria e relativo atto notarile. Non consente personalizzazioni delle clausole. I soci devono obbligatoriamente seguire le regole predefinite per la gestione della società. | I soci hanno la facoltà di personalizzare lo statuto senza alcun vincolo. | Lo statuto standard prevede clausole relative per esempio al trasferimento delle quote, all’emissione di strumenti di debito e strumenti finanziari, alle sorti della quota di partecipazione del socio deceduto, permettendo ai soci la personalizzazione sulla base delle proprie esigenze. |
Soci | Non è consentito avere altre società nella compagine societaria. | I soci possono essere sia persone fisiche sia giuridiche con la facoltà di avere altre società nella compagine societaria. | I soci possono essere sia persone fisiche sia giuridiche consentendo la partecipazione di altre società alla compagine societaria. |
Costituzione | Atto costitutivo tipizzato con decreto del Ministero della Giustizia | Atto notarile | Procedura telematica |
Atti modificativi | Atto notarile | Atto notarile | Procedura telematica |
COSTI | |||
Atto notarile | – | 1500-2000 euro | – |
Diritti camerali (variano in base alla provincia) | Tra i 130 e i 150 euro | Tra i 130 e i 150 euro | – |
Imposta di registro | 200 euro | 200 euro | 200 euro |
Bolli | – | Marca da bollo pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte o ogni 100 righe | – |
TOTALE | Tra i 700 e i 750 euro | Da 2200 a oltre 3000 euro | 200 euro a cui aggiungere i costi per la firma digitale e PEC |
VANTAGGI | Soluzione economica | – Flessibilità massima – Tempistiche rapide | – Spese contenute – Possibilità di effettuare la costituzione interamente online |
SVANTAGGI | – Struttura rigida – Difficoltà nel trovare un professionista per le pratiche notarili – Impossibilità di modificare lo statuto – Eventuale trasformazione in SRL | – Costi di costituzione maggiori | – Indispensabile avere i requisiti di start-up innovativa – Tempistiche lunghe di iscrizione e avvio |