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Società tra Professionisti STP vs SRL: differenze e vantaggi fiscali

SOMMARIO

Scegliere la forma giuridica giusta non è solo una questione burocratica, ma una vera e propria decisione strategica che incide su fisco, governance, responsabilità e prospettive di crescita. È il caso, ad esempio, di molti studi professionali che oggi si trovano davanti a una scelta cruciale: continuare come studio associato o trasformarsi in Società tra Professionisti (STP).
Ma quanto è diversa una STP da una SRL classica? E soprattutto, quale conviene?

Questo articolo spiega in modo chiaro cosa prevede la normativa, come funziona una STP, le differenze con una SRL tradizionale e quali vantaggi fiscali e organizzativi si possono ottenere.

Cosa significa STP e come funziona

La Società tra Professionisti (STP) è una forma societaria introdotta in Italia con la Legge n. 183/2011 e disciplinata dal D.M. 34/2013, che consente ai professionisti iscritti ad Albi o Ordini di esercitare la propria attività in forma societaria, superando il vecchio divieto di “fare impresa” nelle professioni regolamentate.

In sostanza, la STP permette di organizzare uno studio professionale come una vera azienda, con bilanci, amministratori, utili e responsabilità limitata, mantenendo però l’obbligo di rispettare le regole deontologiche e l’iscrizione all’Albo.

Chi può costituire una Società tra Professionisti

Possono costituire una STP i professionisti iscritti ad Albi o Ordini, anche di discipline diverse (in questo caso si parla di STP multidisciplinare). La legge consente anche la presenza di soci non professionisti, detti “soci di capitale”, purché rappresentino una minoranza e rispettino requisiti di onorabilità.
La maggioranza dei soci e del capitale (almeno due terzi) deve restare sempre in mano ai professionisti. Se questa condizione viene meno, la società può essere cancellata dall’Albo e sciolta.

Tipologie di STP

  • STP di persone (es. SNC, SAS): più snelle, ma con responsabilità personale dei soci
  • STP di capitali (es. SRL, SPA): garantiscono maggiore tutela patrimoniale e una struttura più adatta alla crescita
  • STP cooperative: scelte più rare, utilizzate soprattutto in ambito sanitario o tecnico

Esempio: studio medico multidisciplinare

Immagina tre professionisti: un medico, un fisioterapista e un nutrizionista. Fino a qualche anno fa avrebbero potuto collaborare solo come studio associato, con responsabilità personali e senza un vero bilancio. Oggi possono creare una STP-SRL, nominare un amministratore, definire regole chiare di ingresso, suddividere i costi e fatturare come un’unica entità giuridica.
Questo consente di avere un’immagine più strutturata agli occhi dei pazienti, di ottenere finanziamenti o leasing per attrezzature mediche, e di ridurre il rischio patrimoniale personale.

Differenze tra STP e SRL: non solo fiscali

A prima vista, una STP in forma di SRL può sembrare identica a una SRL “classica”. In realtà, le differenze sono profonde e riguardano scopo, governance, iscrizioni e trattamento fiscale.

Oggetto sociale

  • STP: deve avere come oggetto sociale esclusivo l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate, come quelle di medico, ingegnere, avvocato, architetto, commercialista, farmacista o consulente del lavoro
  • SRL: può svolgere qualsiasi attività d’impresa, tranne l’esercizio diretto di attività riservate agli iscritti ad Albi. Può però avvalersi di professionisti esterni, tramite contratti di collaborazione o consulenza.

Compagine sociale

  • STP: almeno 2/3 dei soci devono essere professionisti; il restante terzo può essere composto da soci di capitale o tecnici
  • SRL: nessun vincolo, possono essere soci persone fisiche o giuridiche, professionisti o meno

Iscrizioni

  • STP: doppia iscrizione obbligatoria al Registro Imprese (sezione speciale STP) e all’Albo dell’Ordine professionale di riferimento.
  • SRL: solo iscrizione al Registro Imprese

Responsabilità

  • STP di persone: soci illimitatamente responsabili
  • STP di capitali: responsabilità limitata al capitale investito, con tutela del patrimonio personale
  • SRL: come ogni società di capitali, responsabilità limitata

Deontologia e incompatibilità

I soci professionisti devono rispettare il codice deontologico del proprio Ordine. Inoltre, non è possibile essere soci di più STP contemporaneamente.

Fiscalità della STP e della SRL: cosa cambia davvero

Il punto centrale per molti professionisti è il trattamento fiscale.

Tassazione della STP

La fiscalità della STP dipende dalla forma giuridica scelta:

  • Se la STP è costituita come società di capitali (SRL o SPA), viene tassata con IRES (24%) e IRAP (3,9%) come un’impresa ordinaria
  • Se invece è una STP di persone (SNC o SAS), il reddito viene imputato ai soci e tassato con l’IRPEF progressiva.

In entrambi i casi, i compensi ai soci professionisti (per le prestazioni effettivamente svolte) sono considerati redditi di lavoro autonomo. La società applica una ritenuta d’acconto del 20%, che i soci potranno poi scomputare in dichiarazione.

ESEMPIO: una STP-SRL di architetti paga ai due soci professionisti 80.000 € l’anno ciascuno per le prestazioni svolte. Su questi importi trattiene il 20% come ritenuta (16.000 €), deducendoli come costo d’impresa. L’utile residuo sarà tassato in capo alla società, e solo se distribuito ai soci come dividendo subirà la tassazione personale.

Tassazione della SRL “classica”

La SRL segue il regime ordinario delle società di capitali:

  • Reddito d’impresa tassato con IRES 24% e IRAP
  • I soci vengono tassati sui dividendi percepiti (dal 2024, tassazione al 26%)
  • Gli amministratori percepiscono compensi soggetti a ritenuta del 20% o regime assimilato al lavoro dipendente

Confronto sintetico

AspettoSTPSRL
OggettoAttività professionali regolamentateAttività d’impresa generale
SociAlmeno 2/3 professionistiNessun vincolo
FiscoReddito d’impresa + compensi soci autonomiReddito d’impresa
ResponsabilitàLimitata se di capitaliLimitata
DeontologiaNo
Iscrizione all’AlboObbligatoriaNon prevista

Novità 2025: conferire uno studio in STP è fiscalmente neutro

Fino al 2024, trasformare uno studio professionale in società generava plusvalenze, rendendo l’operazione fiscalmente onerosa. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024, è stato introdotto il nuovo articolo 177-bis del TUIR, che riconosce la neutralità fiscale per i conferimenti in STP.

In pratica cosa cambia

Se un professionista trasferisce il proprio studio, completo di clientela, contratti, software e attrezzature, a una STP, non realizza più plusvalenze tassabili.
La società subentra nella stessa posizione fiscale del conferente, e il professionista riceve quote sociali di pari valore.

ESEMPIO: un dottore commercialista titolare di uno studio individuale decide di conferire la propria attività in una STP-SRL. Valore perizia: 150.000 €. Prima della riforma, avrebbe dovuto tassare come plusvalenza l’intero importo. Oggi, grazie alla neutralità, l’operazione è fiscalmente neutra.
Questo permette di creare una struttura societaria più forte, aprire a nuovi soci e agevolare il passaggio generazionale senza impatto fiscale.

Requisiti per la neutralità

  • L’oggetto del conferimento deve essere un complesso organizzato di beni e rapporti, non singoli elementi
  • La STP deve subentrare integralmente nella posizione fiscale del conferente
  • L’operazione deve essere formalizzata con atto notarile e perizia di stima

Quando conviene scegliere una Società tra Professionisti

La STP conviene in particolare per studi professionali che:

  • vogliono strutturarsi come impresa, ma restare nell’ambito delle professioni regolamentate
  • desiderano limitare la responsabilità personale dei soci
  • intendono crescere o aggregarsi con altri studi sfruttando la neutralità fiscale
  • cercano maggiore credibilità verso clienti, banche e partner

Esempio: Studio tecnico multidisciplinare

Un ingegnere e un architetto decidono di fondare insieme una STP-SRL per offrire servizi integrati di progettazione e direzione lavori. La società assume giovani tecnici, partecipa a bandi e gare, e può accedere a finanziamenti per investire in software e strumenti BIM.
Risultato: maggiore efficienza, accesso a lavori di dimensioni più grandi e responsabilità patrimoniale limitata.

Quando conviene invece la SRL

La SRL classica resta la scelta più flessibile per attività non regolamentate, come agenzie di marketing, consulenza aziendale, servizi digitali o commercio.
È consigliata anche per professionisti che offrono servizi “ibridi”, cioè non riconducibili a un Albo specifico, oppure per chi vuole coinvolgere investitori senza vincoli di qualifica.

Esempio: Società di consulenza

Due consulenti aziendali aprono una SRL per offrire servizi di business planning e formazione manageriale. Non trattandosi di professione regolamentata, la forma STP non sarebbe applicabile. La SRL consente loro di coinvolgere un investitore esterno, gestire contratti commerciali e crescere liberamente.

Come si costituisce una Società tra Professionisti: la checklist operativa

  1. Scelta del tipo societario: STP di persone (meno costosa ma con responsabilità illimitata) o di capitali (SRL o SPA, con responsabilità limitata)
  2. Composizione dei soci: almeno 2/3 professionisti (per voti e per teste)
  3. Statuto: indicare oggetto esclusivo professionale, polizza RC, modalità di esecuzione incarichi, regole per l’esclusione dei soci non più iscritti all’Albo, incompatibilità e cause di scioglimento
  4. Iscrizioni: Registro Imprese e Albo professionale dell’attività prevalente (in caso di STP multidisciplinare)
  5. Organi sociali: amministratore unico o consiglio di amministrazione; possono essere anche non professionisti se in minoranza
  6. Fiscalità e contabilità: contabilità ordinaria per competenza, bilancio annuale, compensi ai soci con ritenuta 20%, deducibili
  7. Polizza assicurativa: obbligatoria per la copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale
  8. Conferimento di studio: se si trasforma un’attività individuale, è possibile il conferimento in neutralità (atto notarile e perizia di stima)

I vantaggi concreti della STP

  • Tutela patrimoniale: i soci di una STP di capitali rispondono solo nei limiti della propria quota
  • Immagine professionale: la STP comunica struttura, solidità e multidisciplinarità, aumentando la fiducia dei clienti
  • Efficienza gestionale: possibilità di condividere risorse, personale, software e spazi
  • Continuità aziendale: la società sopravvive ai singoli soci, facilitando il passaggio generazionale
  • Pianificazione fiscale: possibilità di differenziare tra compensi e dividendi, riducendo la pressione fiscale complessiva
  • Neutralità fiscale nei conferimenti: agevola fusioni, trasformazioni e aggregazioni tra studi

Errori da evitare

  1. Oggetto sociale troppo ampio o misto: la STP può svolgere solo attività professionali regolamentate
  2. Perdita della maggioranza 2/3 dei professionisti: comporta la cancellazione dall’Albo e lo scioglimento
  3. Confusione nei flussi economici: la STP deve emettere fatture verso i clienti e riceverle dai soci professionisti per i compensi interni
  4. Mancanza di contabilità industriale: una STP deve adottare logiche aziendali (WIP, time-sheet, KPI)

Confronto finale STP vs SRL

CriterioSTPSRL
OggettoAttività professionali regolamentateAttività d’impresa generale
Soci2/3 professionisti, minoranza di capitale ammessaNessun vincolo
IscrizioniRegistro Imprese + AlboSolo Registro Imprese
ResponsabilitàLimitata (se di capitali)Limitata
FiscalitàReddito d’impresa, compensi soci con ritenuta 20%Reddito d’impresa, dividendi tassati al 26%
Neutralità fiscaleSì, per conferimenti e riorganizzazioniNo
ImmagineProfessionale e ordinisticaCommerciale
DeontologiaNo

La forma giusta dipende dagli obiettivi

Scegliere tra STP e SRL non è una mera formalità. È una decisione che deve basarsi su tre fattori chiave:

  1. Tipo di attività: se è una professione regolamentata, la STP è l’unica forma corretta
  2. Livello di rischio: la STP di capitali tutela il patrimonio personale dei soci
  3. Prospettive di crescita: la neutralità fiscale del 2024 apre la strada a fusioni e aggregazioni tra studi, rendendo la STP una forma più “scalabile” rispetto al passato

In altre parole, la STP è la soluzione per chi vuole esercitare una professione con logica imprenditoriale e prospettiva di lungo periodo.
Per chi invece opera in ambiti non ordinistici o commerciali, la SRL classica resta più semplice e flessibile.

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