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Regime Forfettario e operazioni estere: ecco cosa bisogna fare

SOMMARIO

Quando si parla di contabilità legata alle operazioni con l’estero, tra gli imprenditori e i professionisti nascono numerosi dubbi, soprattutto in merito alla gestione dell’IVA e alla compilazione delle fatture. Cosa bisogna fare se la controparte risiede in uno Stato estero, sia esso nell’Unione Europea o Extra UE? In questo articolo ci focalizziamo su Regime Forfettario e operazioni estere, sia attive, sia passive.

Le regole in vigore per regime forfettario e operazioni estere

Esistono delle regole ben precise legate alla fatturazione che i titolari di partiva iva in regime forfettario devono rispettare quando si parla di operazioni estere. Le linee guida da seguire sono valide sia per le operazioni verso una controparte con residenza nell’Unione Europea (operazioni intracomunitarie e intrastat) sia per le operazioni verso una controparte con sede extra UE.

Precisiamo che occorre prestare molta attenzione a queste operazioni e alla corretta compilazione della fattura. Una mancata o errata dicitura implica, infatti, delle sanzioni.

Qui di seguito analizziamo caso per caso come comportarsi e cosa riportare nei documenti fiscali.

Regime Forfettario e operazioni estere di beni in zona Unione Europea

Proviamo ad analizzare i singoli scenari per capire in modo concreto come procedere alla fatturazione per le operazioni estere in zona UE.

B2B in zona UE – cessione di beni

Ipotizziamo una cessione del tipo B2B (business to business) verso quindi altri operatori economici UE. Queste non sono considerate operazioni intracomunitarie. A stabilirlo, l’articolo 41, comma 2, del Decreto Legge 331/93. Il titolare di partita iva forfettaria che procede con la cessione di un bene a un soggetto comunitario passivo IVA, è considerato come protagonista di una cessione interna. Non vige, dunque, l’applicazione dell’IVA.

In fattura, occorre riportare la seguente dicitura:

“la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93”

Questa tipologia di operazione è considerata interna e non estera, quindi l’iva non deve essere applicata e non occorre riportare alcunché sui modelli Intrastat.

B2C in zona UE – cessione di beni

Ipotizziamo ora che la cessione avvenga da un soggetto con partita iva forfettaria a un soggetto privato. Le regole sono le stesse e in fattura occorre riportare la seguente dicitura:

“la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93”.

Ne consegue che la fattura sia esente IVA e non debba essere riportata nei modelli Intrastat.

Regime Forfettario e operazioni estere di acquisto beni in UE

Relativamente agli acquisti di beni intesi come operazioni estere effettuate in Regime Forfettario, occorre far riferimento all’articolo 38 del D.L n. 331/93. In questi casi, è necessario far riferimento a specifici limiti, e più nello specifico, se l’anno precedente è stata o meno superata la soglia di 10.000 euro di acquisti e se l’anno in corso è stata o meno superata la stessa soglia. Se tali scenari sono confermati, allora tutti gli acquisti di beni da parte di soggetti in Regime Forfettario, non possono essere considerato acquisti intracomunitari. Essi saranno infatti equiparati agli acquisti interni.

In questo caso, quindi, il fornitore estero, sia esso UE o extra UE, invierà la propria fattura addebitando l’iva del proprio Stato.

Cosa accade se, invece, la soglia dei 10.000 euro viene superata?

In questo caso, l’acquisto è considerato acquisto intracomunitario. Ne consegue che la fattura ricevuta debba essere integrata applicando l’iva con il meccanismo del Reverse Charge.

NOTA BENE: la fattura ricevuta dal soggetto estero deve essere registrata entro il 16 del mese successivo a quello dell’operazione. Entro tale data, deve essere versata anche l’iva relativa alla fattura.

ATTENZIONE: non è obbligatorio in questo caso presentare il modello intrastat acquisti

Regime Forfettario e operazioni estere di beni in zona Extra Unione Europea

Proviamo ad analizzare i singoli scenari per capire in modo concreto come procedere alla fatturazione per le operazioni estere in zona Extra UE.

Importazione ed esportazione di beni extra UE

Il contribuente soggetto passivo nelle operazioni estere di importazione ed esportazione eseguite in regime forfettario, è tenuto a osservare precise regole, secondo il DPR n. 633/72. Nello specifico, per le operazioni estere in zona extra UE, in tema di IVA vale quanto segue.

I) IMPORTAZIONE DEI BENI
il contribuente in regime forfettario versa l’iva in dogana quando importa i beni dall’estero

II) ESPORTAZIONE DEI BENI
il contribuente in regime forfettatio non è tenuto ad addebitare l’iva in fattura in caso di esportazione

Regime Forfettario e operazioni estere di servizi in zona UE ed extra UE

Per le prestazioni di servizi (attive e passive) a opera di soggetti in Regime Forfettario in ambito UE e extra-UE, si fa riferimento all’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Sulla base di quanto contenuto nel suddetto articolo, queste sono le casistiche da tenere in considerazione.

Cessione di servizi – UE e extra UE

Il soggetto possessore di partita iva in regime forfettario che esegue una prestazione di servizi per un committente con sede in uno Stato dell’Unione Europea, è tenuto a emettere fattura senza addebito IVA. Sul documento fiscale rilasciato, deve riportare la dicitura: “Reverse charge” oppure “Inversione contabile”.

NOTA BENE: l’elenco intrasta legato alla prestazione dei servizi erogata deve essere normalmente presentato

In caso di sede in uno Stato extra UE, l’annotazione in fattura deve essere “operazione non soggetta”.

Acquisto di servizi – UE e extra UE

Se un contribuente aderente al Regime Forfettario riceve una prestazione di servizi a opera di un soggetto con sede in uno degli Stati dell’UE, è tenuto a fare l’integrazione della fattura ricevuta.Se la sede è in uno degli Stati extra UE, allora è necessario procedere con l’autofatturazione.

NOTA BENE: in entrambi i casi, il contribuente deve versare l’IVA entro il 16 del mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione per mezzo del modello F24.

SCHEMA SINTETICO DELLE OPERAZIONI ESTERE IN REGIME FORFETTARIO

OPERAZIONEIVAINTRASTATVERSAMENTO IVA
Cessioni di beniNONONO
Acquisto di beni < 10.000 euroOperazione come privato – IVA nel Paese del cedenteNONO
Acquisto di beni > 10.000 euroOperazione intracomunitaria in Reverse ChargeNOSI
Servizi resiOperazione intracomunitaria in Reverse ChargeSINO
Servizi ricevutiOperazione intracomunitaria in Reverse ChargeSI, ma solo al superamento di 100.000 euro di acquisti nei 4 trimestri precedentiSI