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Regime forfettario e AIRE: cosa succede davvero?

SOMMARIO

Quando si parla di regime forfettario e di trasferimento all’estero, il tema dell’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) è spesso fonte di dubbi e interpretazioni errate. Uno degli aspetti più dibattuti riguarda la possibilità di mantenere il regime agevolato anche dopo l’iscrizione all’AIRE. La risposta dell’Agenzia delle Entrate, contenuta nell’interpello n. 149 del 9 giugno 2025, fa finalmente chiarezza sulla relazione Regime Forfettario e AIRE.

Regime Forfettario e AIRE: i requisiti in gioco

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato pensato per le partite IVA individuali con ricavi contenuti, che soddisfano determinati requisiti. Uno dei requisiti fondamentali è la residenza fiscale in Italia. L’iscrizione all’AIRE, in linea generale, comporta la perdita della residenza fiscale italiana, determinando quindi la decadenza dal regime forfettario.

Tuttavia, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, tale decadenza non ha effetto immediato, ma opera a partire dall’anno successivo a quello in cui avviene l’iscrizione all’AIRE. Questo significa che, anche se un contribuente si trasferisce all’estero nel 2025 e si iscrive all’AIRE, può continuare ad applicare il regime forfettario per l’intero anno 2025, e passerà eventualmente al regime ordinario dal 2026.

Il caso dell’interpello n. 149/2025

La questione è stata sollevata da un contribuente che, dopo essersi iscritto all’AIRE nel 2024, chiedeva se fosse necessario modificare le fatture emesse nello stesso anno in regime forfettario. La risposta è stata chiara: non è necessario apportare correzioni, poiché la decadenza dal regime agevolato opera solo dall’anno successivo.

In altre parole, la semplice iscrizione all’AIRE nel corso dell’anno non invalida l’applicazione del regime forfettario per quell’anno. Il contribuente mantiene il diritto a usufruire dell’aliquota agevolata del 15% (o del 5% per le nuove attività) fino al 31 dicembre dell’anno dell’iscrizione.

Le altre cause ostative e il principio di decorrenza

La regola della non immediatezza vale anche per altre cause ostative al regime forfettario, come ad esempio:

  • il superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi
  • la presenza di partecipazioni in società di persone o in SRL trasparenti
  • l’esercizio contemporaneo di attività di lavoro dipendente o assimilato con redditi superiori a 30.000 euro, in assenza di cessazione del rapporto di lavoro
  • la residenza fiscale all’estero, fatta eccezione per i Paesi UE/SEE con scambio di informazioni

Per tutte queste situazioni, la decadenza dal regime forfettario opera a partire dall’anno successivo al verificarsi della causa ostativa. Fa eccezione un solo caso: il superamento dei 100.000 euro di ricavi o compensi, che comporta l’immediata fuoriuscita dal regime agevolato, anche nel corso dell’anno.

Cosa succede dopo la decadenza: passaggio al regime ordinario

Chi perde i requisiti per restare nel regime forfettario, come nel caso dell’iscrizione all’AIRE, dovrà passare al regime ordinario a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Ciò comporta una serie di conseguenze pratiche:

  • l’applicazione dell’IVA sulle fatture emesse
  • l’obbligo di registrazione delle fatture di acquisto e vendita
  • l’adozione della contabilità ordinaria o semplificata
  • l’applicazione delle aliquote IRPEF progressive invece della flat tax
  • nuovi adempimenti dichiarativi, tra cui la liquidazione IVA periodica

NOTA BENE: è fondamentale che chi decide di trasferire la propria residenza all’estero e iscriversi all’AIRE pianifichi per tempo questo passaggio, valutando anche l’eventuale convenienza di adottare fin da subito il regime ordinario.

Iscrizione all’AIRE: che cos’è e cosa comporta

L’AIRE è l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. L’iscrizione è obbligatoria per tutti i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi.

L’iscrizione all’AIRE comporta:

  • la perdita della residenza anagrafica in Italia
  • la possibilità di usufruire dei servizi consolari
  • l’obbligo di dichiarare i redditi prodotti in Italia secondo la normativa prevista per i non residenti

Dal punto di vista fiscale, l’iscrizione all’AIRE, se accompagnata da effettiva residenza all’estero, determina la perdita della residenza fiscale italiana e il conseguente cambio di regime fiscale.

Residenza fiscale e criteri di determinazione

La residenza fiscale è un concetto distinto da quello anagrafico. Secondo il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta (più di 183 giorni):

  • è iscritta all’anagrafe della popolazione residente
  • ha il domicilio in Italia
  • ha la residenza in Italia secondo il Codice Civile

Questi tre criteri non devono essere tutti presenti contemporaneamente: è sufficiente che se ne verifichi anche solo uno.

Regime forfettario e AIRE in sintesi

L’iscrizione all’AIRE comporta, in linea generale, la perdita dei requisiti per accedere o permanere nel regime forfettario. Tuttavia, l’effetto non è immediato: il contribuente può continuare ad applicare la flat tax fino al termine dell’anno in cui avviene l’iscrizione.
Solo a partire dall’anno successivo scatterà l’esclusione dal regime agevolato, con il passaggio al regime ordinario. L’unica eccezione resta il superamento della soglia dei 100.000 euro, che comporta una decadenza immediata.

Questa precisazione dell’Agenzia delle Entrate è fondamentale per evitare errori di interpretazione e per consentire ai professionisti che si trasferiscono all’estero di pianificare con consapevolezza la gestione della propria partita IVA.