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ragione sociale e denominazione sociale

La ragione sociale cos’è – Significato per ditta, società e libero professionista

SOMMARIO

Con il post di oggi rispondiamo alla domanda: ” ragione sociale cos’è? “

Il significato del termine “ragione sociale” cambia per un’azienda, un libero professionista o una ditta individuale. Vediamo come.

Sovente capita che ci venga chiesta la ragione sociale e non sappiamo a cosa si riferiscono precisamente. Infatti, spesso si fa confusione e si utilizzano indifferentemente ditta, ragione sociale e denominazione sociale. Tuttavia questi termini hanno un significato diverso.

Vediamo nel dettaglio: ragione sociale significato.

Cos’è la ragione sociale?

La ragione sociale costituisce il nome nelle società di persone e può corrispondere anche ad un nome di fantasia. È costituita dal nome seguito dall’acronimo della società ovvero s.n.c., sas o ss. La ragione sociale deve necessariamente contenere anche il nome di uno dei soci illimitatamente responsabili e deve essere iscritta al Registro delle Imprese.

A titolo esemplificativo, una società di persone costituita due soci, potrà avere un nome di fantasia che evochi l’attività, dovrà necessariamente contenere il nome di almeno uno dei due soci illimitatamente responsabili. La ragione sociale, potrebbe quindi essere, ad esempio “Evergreen di Mario Rossi s.n.c.”.

Nella composizione della ragione sociale è necessario rispettare i seguenti principi:

  • verità: l’attività economica sia esercitata in nome proprio dall’imprenditore e quindi deve contenere almeno il cognome o la sigla di almeno un socio illimitatamente responsabile;
  • novità: la ragione sociale deve essere nuova, cioè idonea a caratterizzare una data impresa, differenziandola in modo preciso da imprese concorrenti. La novità va intesa rispetto ad imprese nel medesimo settore e territorio.

Differenza tra ragione sociale e ditta?

Mentre la ragione sociale rappresenta il nome delle società di persone, la ditta è il nome commerciale di una ditta individuale. Ha lo scopo di differenziare un’azienda dalla concorrenza. Trattasi di uno dei “segni distintivi” tutelati dal codice civile insieme al marchio e all’insegna. La ditta è l’unico tra i segni distintivi dell’impresa ad essere obbligatorio e può essere rappresentato da un nome di fantasia, dalla sigla del titolare ed è seguito dal nome e cognome del titolare.
In quanto segno distintivo, la ditta deve individuare l’impresa senza possibilità di confusione, e soprattutto senza ledere i diritti altrui.

Ad esempio, se a Roma esiste una ditta individuale il cui nome è «Biancheria Intima di Mario Rossi», ed un’altra persona che si chiama sempre Mario Rossi potrebbe comunque vendere biancheria intima a Roma ma dovrebbe scegliere una ditta diversa, in modo tale che sia chiaro ai terzi che trattasi di due imprese diverse.

Anche la ditta deve essere nuova rispetto a quelle utilizzate dai concorrenti oltre a rispettare le regole del buon costume e dell’ordine pubblico. Inoltre, se la ditta è composta da un nome di fantasia non deve essere in contrasto con la legge o con la morale corrente e quindi non è possibile ad esempio utilizzare parolacce. Passiamo ora alla denominazione sociale significato.

Differenza tra denominazione sociale e ragione sociale

La denominazione sociale costituisce il nome nelle società di capitali e quindi delle S.r.l., S.r.l.s., S.r.l.u., S.p.a., S.a.p.a. A differenza della ragione sociale può essere rappresentata da un nome di fantasia, con lʼindicazione del tipo di società ma senza il nome di uno o più soci.

Questa differenza dipende dal regime di responsabilità che differenzia i due tipi di società. Nelle società di persone dove i soci sono illimitatamente responsabili i terzi si affidano oltre che sul patrimonio sociale anche su quello del singolo socio. Nelle società di capitali invece esiste una separazione netta tra il patrimonio della società e quello dei soci.

Cosa succede se utilizzo una ditta o una ragione sociale già in uso?

Al fine di evitare che una ditta possa essere confusa con un’altra, il codice civile stabilisce che: «quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione, per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee».

E quindi l’uso di una ditta o ragione sociale già utilizzata da altre imprese può comportare l’intimazione a cessarne l’uso o almeno a modificarli da parte del primo utilizzatore, in modo da evitare confusione tra le due aziende, oltre alla eventuale richiesta di risarcimento danni. A tal fine è sempre consigliabile, prima di aprire una partita iva o costituire una società, di fare una ricerca presso il Registro Imprese della Camera di commercio per verificare l’esistenza di una impresa con un nome simile.

La stessa tutela, prevista per la ditta, è riconosciuta sia per la ragione sociale che per la denominazione sociale.

Come verificare se una ragione sociale è già in uso?

Per evitare confusione, prima di iscrivere una ditta al Registro Imprese, occorre verificare se ne esiste già una simile e verificare che trattasi di un “nome” che:

  • non sia in contrasto con la legge o con la morale corrente e quindi non è possibile ad esempio utilizzare parolacce o immagini pornografiche;
  • contenga almeno un elemento che caratterizzi proprio quell’impresa o quel prodotto;
  • sia nuovo e non utilizzato da altre imprese della zona che trattino prodotti simili;
  • non sia ingannevole per l’eventuale acquirente circa la natura del prodotto.

La stessa verifica va effettuata nel caso di una società di persone o di capitali quando si stabilisce la ragione sociale o la denominazione sociale.

Ricerca impresa dalla ragione sociale o la denominazione sociale

Nella banca dati del Registro Imprese sono disponibili i dati, attuali e storici, riferiti a tutte le imprese che svolgano un’attività commerciale ai sensi dell’art. 2082 del Codice Civile. La ricerca nella banca dati di Telemaco può essere svolta in diverse modalità:

  • partita IVA
  • codice fiscale
  • REA, Repertorio Economico Amministrativo
  • ragione sociale
  • denominazione sociale

La “ragione sociale” per il libero professionista

In linea di principio affinché ci sia un nome “ditta o ragione sociale” legalmente tutelato occorre che ci sia un’impresa iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio. Di conseguenza, i liberi professionisti, per avere una “ragione sociale” o ditta con la conseguente tutela legale, devono necessariamente iscriversi in camera di commercio e quindi aprire una società oditta individuale.

Nel caso del libero professionista, la forma corretta in termini di “nome” della sua attività è rappresentato esclusivamente dal nome e cognome. È, tuttavia possibile per il libero professionista utilizzare nome di fantasia, seguito dal nome e cognome, ma senza aver diritto ad alcuna tutela. Infatti, in questo caso, se ad esempio il nome di fantasia viene “copiato”, il libero professionista non può fare molto per tutelarsi in quanto la tutela nasce con l’iscrizione al Registro delle Imprese del “nome”.

Di fatto, quindi, nulla vieta al libero professionista di utilizzare un nome di fantasia da abbinare al proprio nome a scopi di marketing ma senza che però sia tutelato in qualche modo. In questo caso è bene ricordare che occorre comunque rispettare un principio fondamentale: nessun soggetto può utilizzare un segno uguale o simile al marchio usato da altri, se tutto ciò può comportare un rischio di confusione per il consumatore.

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