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Lavoro Autonomo Occasionale e Lavoro Occasionale

Prestazioni occasionali: un po’ di chiarezza

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Sommario

Ma i PrestO hanno poi sostituito le Ricevute per le prestazioni occasionali?

La risposta è negativa, benché la normativa in materia di prestazioni occasionali sia piuttosto confusa e complicata e, con l’abolizione dei Voucher, resasi necessaria per evitare il fenomeno dell’“eccessivo ricorso al lavoro nero”, sia aumentato il caos normativo.

Il Jobs Act (D.L. 50 del 24 aprile 2017) ha introdotto una disciplina specifica sulle prestazioni occasionali, cosiddetti PrestO, concentrando l’attenzione sui maggiori diritti attribuiti al soggetto prestatore. Tuttavia, il termine “occasionale” utilizzato dal legislatore causa non poca confusione, dovuta principalmente dal titolo dell’art. 54 bis Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale; infatti, in molti credono che con tale norma sia regolamentato il lavoro occasionale in genere, senza fare alcuna distinzione con il “lavoro autonomo occasionale”, ex art. 2222 del codice civile, e il contratto di prestazione occasionale di cui al citato art. 54 bis della legge 96/2017.

Ma cerchiamo di fare chiarezza sulla nuova disciplina partendo dai vari tipi di contratti occasionali.

Quali sono i contratti occasionali?

I contratti occasionali attualmente esistenti si suddividono in:

  • LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ex art 2222 e seguenti del Codice Civile, ovvero quelle prestazioni che sono sporadiche e non sono assoggettate al coordinamento del committente; trattasi di redditi che sotto il profilo fiscale sono qualificati come redditi diversi e sotto il profilo previdenziale invece non sono assoggettati alla Gestione Separata per importi inferiori a € 5.000 nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.
  • LAVORO OCCASIONALE o ACCESSORIO, ovvero quelle prestazioni meramente occasionali non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, i cui compensi sono del tutto esenti ai fini fiscali e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato. Per tali prestazioni il D.Lgs 276/03 aveva introdotto un meccanismo di tutela assicurativa e previdenziale, grazie al sistema dei cosiddetti buoni lavoro o Voucher, ora aboliti e sostituiti dai PrestO.

L’elemento sostanziale che distingue i due istituti è il requisito dell’autonomia – essenziale nel lavoro autonomo occasionale – che esclude il vincolo di subordinazione e di coordinamento e l’inserimento nell’organizzazione del committente.

Nel prosieguo di questo post analizziamo le principali caratteristiche delle due tipologie di lavoro occasionale.

Quali gli adempimenti del lavoro autonomo occasionale?

Gli adempimenti legati al lavoro autonomo occasionale sono i seguenti:

  • emissione di una ricevuta per i compensi incassati, senza l’addebito dell’IVA, con l’applicazione di una ritenuta d’acconto del 20% (n.b. la ritenuta non deve essere applicata se il committente è un privato che non è sostituto d’imposta) e con l’applicazione di una marca da bollo da € 2 quando i compensi indicati nella singola ricevuta superano i € 77,47;
  • iscrizione alla Gestione Separata INPS quando si supera il tetto annuo di € 5.000 di compensi e, in tal caso, il committente dovrà trattenere 1/3 dei contributi dai compensi, versare i contributi dovuti all’INPS e inserirli nella denuncia mensile Uniemens;
  • presentazione della dichiarazione dei redditi: compensi, spese inerenti (che vengono sottratte dai compensi) e ritenute d’acconto, assieme agli eventuali contributi previdenziali, devono essere esposti tra i redditi diversi, nel quadro D del modello 730 o RL del Modello Redditi (ex Unico).

Ricevuta per prestazione occasionale

Il contribuente che esegue una prestazione di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. deve rilasciare al committente una ricevuta non fiscale, in cui indicare obbligatoriamente i seguenti elementi:

  • dati personali del lavoratore;
  • generalità del committente;
  • data e numero progressivo della ricevuta;
  • corrispettivo lordo;
  • ritenuta d’acconto, pari al 20% a riduzione del compenso lordo;
  • corrispettivo netto che dovrà essere corrisposto dal committente.

Dichiarazione dei redditi e ricevute occasionali

I soggetti che hanno percepito redditi per una prestazione di lavoro autonomo occasionale per un importo inferiore a € 4.800 lordi annui, sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

L’esonero è previsto perché sotto la soglia dei € 4.800,00 è applicata una detrazione IRPEF che abbatte l’imposta dovuta nella sua totalità.

Tuttavia, nonostante l’esonero, è sempre meglio presentare la dichiarazione dei redditi, poiché se il committente (o committenti) ha applicato trattenute sul compenso, il lavoratore può recuperarle. Le ritenute effettuate in eccesso si trasformano infatti in crediti d’imposta che il lavoratore può utilizzare in compensazione.

Quali sono i limiti dei PrestO?

Nel Jobs Act si definisce prestazione occasionale l’attività lavorativa svolta in maniera saltuaria e non ripetitiva se di durata non superiore a 280 ore annuali ed entro i seguenti volumi di compensi annui fino a:

  • 5.000 euro per ogni prestatore verso la totalità degli utilizzatori;
  • 5.000 euro per ogni utilizzatore nei confronti della totalità dei prestatori;
  • 2.500 euro per ogni prestatore verso il medesimo utilizzatore.

Quando non possono essere utilizzati i PrestO?

L’utilizzo del contratto di prestazione occasionale non è ammesso nei seguenti casi:

  • se il committente ha più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • imprese operanti del settore agricolo ad eccezione delle attività lavorative prestate da titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con età inferiore a 25 anni e iscritti a un corso di studi, disoccupati ma che non siano stati iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • per le imprese operanti nel settore dell’edilizia e affini, per il settore delle miniere, cave etc.;
  • per l’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Inoltre non possono essere acquisite prestazioni occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione.

Quali sono i diritti del prestatore?

La nuova disciplina sul lavoro occasionale è stata introdotta per disciplinare al meglio tale forma alternativa di lavoro ed evitare il ricorso al lavoro nero. Nel dettaglio la nuova disciplina attribuisce al prestatore del lavoro occasionale alcuni diritti che prima non erano riconosciuti dai Voucher:

  • assicurazione INPS per invalidità, vecchiaia e per i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata;
  • assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • il riposo giornaliero, le pause e i riposi settimanali.

Per tali prestazioni inoltre è stabilito un compenso minimo orario di € 9 orari, ossia un compenso giornaliero non inferiore a € 36, equivalente a 4 ore lavorative.

Qual è il trattamento fiscale dei PRESTO?

In aggiunta ai diritti del prestatore è stato previsto uno specifico trattamento fiscale per il prestatore di lavoro occasionale, nel dettaglio:

  • esenzione dei compensi percepiti da imposizione fiscale;
  • non incidenza del compenso sullo stato di disoccupato;
  • concorrenza alla determinazione del reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

Infine i compensi per prestazioni occasionali rese da titolari di pensione di invalidità o vecchiaia ovvero da giovani con meno di 25 anni sono computati in misura al 75%.

Quali sono gli adempimenti dell’utilizzatore?

L’utilizzatore del contratto di prestazione occasionale deve adempiere ad alcuni obblighi comunicativi utilizzando la piattaforma appositamente gestita dall’INPS attraverso la quale viene disposto il pagamento dei compensi, l’accreditamento dei contributi previdenziali e il trasferimento all’INAIL dei premi assicurativi.

Nel dettaglio attraverso la piattaforma INPS dovranno essere comunicati almeno 1 ora prima della prestazione le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;
  • il compenso pattuito per la prestazione.

È bene precisare che, anche nel caso in cui la prestazione lavorativa non sia svolta, l’utilizzatore dovrà comunicare entro i 3 giorni successivi sulla piattaforma informatica INPS la revoca, poiché in caso di mancata comunicazione l’INPS provvede ugualmente al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Quali sono le sanzioni previste?

Nei casi di violazione degli obblighi previsti dalle parti sono introdotte le seguenti sanzioni:

  • per il superamento del limite di € 2.500 da parte dell’utilizzatore oppure per prestazione superiore a 280 ore nell’anno, la sanzione prevista è quella di trasformazione del contratto in lavoro a tempo pieno e indeterminato;
  • per la mancata comunicazione della prestazione all’INPS o per violazione degli altri obblighi relativi alle prestazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa e la maxi sanzione per lavoro nero.

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9 commenti

  • Carlo

    Buonasera,
    come pensionato, posso effettuare prestazioni occasionali?
    Grazie.

  • susi

    Salve,
    sono un’ Insegnante di ringiovanimento naturale certificata, la mia professione è regolamentata dalla legge 4/2013,
    Dopo la pandemia sto organizzando delle prestazioni di yoga facciale ONLINE
    . Anche questa professione può rientrare nell’utilizzo di questa ricevuta entro i Euro5000?
    GRAZIE MILLE!

  • Mattia

    Buonasera, volevo fare una domanda riguardo l’esonero della dichiarazione dei redditi se percepiti meno di 4800€ come lavoro occasionale. Non ho capito se sono esonerato se percepisco SOLO il reddito del lavoro occasionale sotto i 4800€ a presentarla e ad inserirli come “altri redditi”, o se sono esonerato anche avendo un lavoro da dipendente presso un’azienda più il reddito come lavoro occasionale sotto i 4800€? Grazie mille Saluti

  • Aldo

    Salve, ma chi è iscritto ad un ordine professionale può svolgere una “prestazione occasionale”?Grazie

  • pietro

    Buongiorno , Può una ragazza 20 anni avere
    ” Contratto a Chiamata” somministrazione alimenti bevande
    ma anche aprirsi un Partita Iva , come gestione BeB

  • Stefania

    Si può considerare “lavoro autonomo occasionale” anche chi lavora con la ritenuta d’acconto per cessione del diritto d’autore senza il tetto di 5000€ l’anno?

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