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partita iva e obblighi

I dati obbligatori per atti e corrispondenza di una partita IVA

SOMMARIO

La legge parla chiaro: i soggetti in possesso di partita IVA devono adempiere a specifici obblighi anche sul proprio sito web, sulla carta intestata e sui mezzi per la corrispondenza. 

Nello specifico, l’articolo 2250 del Codice Civile chiarisce il rapporto Partita iva e obblighi in materia di comunicazione e pubblicità al fine di tutelare i soggetti terzi e, più in generale, il mercato. Vediamo insieme i dettagli e cosa serve per essere a norma. 

Partita IVA e obblighi dell’articolo 2250 del Codice Civile

Il suddetto articolo cita quanto segue:

“Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione […]”.

Questo implica che gli obblighi legati agli atti e alla corrispondenza per i liberi professionisti siano differenti da quelli previsti per le società iscritte al Registro delle Imprese. 

Quando si parla di corrispondenza, si fa riferimento a tutte le tipologie di comunicazione attraverso vari mezzi. Questi vanno dalla più tradizionale lettera inviata per posta ordinaria, alla più tecnologica mail o PEC.

NOTA BENE: newsletter e mail di marketing diretto non sono considerate mezzi di corrispondenza poichè non contengono comunicazioni dirette a un soggetto specifico, ma hanno finalità promozionale. 

Quando si parla di atti, si fa riferimento alla carta intestata. 

Nel 2009, l’articolo 2250 è stato modificato. Ad oggi, quindi, anche il sito web e le mail aziendali sono soggette alla norma. In linea generale, le informazioni obbligatorie sono inserite nel footer dei siti web per la natura dinamica di questa sezione. Esso, infatti, è lo stesso per ogni singola pagina del sito. 

Partita iva e dati obbligatori: quali sono?

Le società iscritte al Registro delle Imprese (srl, spa, snc, sas, sapa) e le cooperative devono obbligatoriamente riportare i seguenti dati sugli atti:

  • sede dell’impresa
  • registro delle imprese in cui la società è iscritta e numero d’iscrizione
  • numero REA 

Inoltre, per le srl, le sapa e le spa è obbligatorio dichiarare anche il capitale effettivamente versato.

In caso si sito web i dati obbligatori da riportare nel footer sono i seguenti:

  • sede dell’impresa
  • registro delle imprese in cui è iscritta e numero d’iscrizione
  • capitale versato
  • se la società è in liquidazione
  • se la società ha un unico socio

IMPORTANTE: se la società è in liquidazione deve essere espressamente scritto! 

NOTA BENE: se il sito web è un eCommerce deve contenere anche la pagina di termini e condizione a cui si accede tramite un link presente nel footer

Quali sono i dati fiscali obbligatori?

Tutte le società devono riportare anche specifici dati fiscali obbligatori, come di seguito riportati:

  • numero di Partita IVA
  • codice fiscale (che possono coincidere)
  • REA quando la società è iscritta al registro delle imprese

Freelance, partita iva e dati obbligatori

I freelance, non esplicitamente citati nell’articolo 2250 del Codice Civile, fanno riferimento invece all’articolo 2199. Secondo tale articolo, l’unico obbligo previsto è l’indicazione da riportare negli atti e nella corrispondenza è il registro delle imprese presso cui il soggetto è iscritto. 

Resta poi l’indicazione per i dati fiscali obbligatori rappresentati dal numero di Partita IVA e Codice Fiscale.

NOTA BENE: se il soggetto è una ditta individuale occorre indicare anche il numero REA.

IMPORTANTE: i liberi professionisti con l’obbligo d’iscrizione all’Albo (avvocati, commercialisti, giornalisti, etc) sono tenuti a riportare anche il numero d’iscrizione all’Albo, oltre ad adempiere ad altri ed eventuali obblighi previsti dal codice deontologico di riferimento. 

Quali sono le sanzioni previste per chi non rispetta gli obblighi?

Di fatto, in caso di omissione delle informazioni da parte dell’imprenditore non sono previste sanzioni specifiche. 

Per le società, invece, le sanzioni oscillano da un minimo di 100 euro a oltre i 1.000 euro.

In caso di violazione dell’articolo 35 del DPR 633 (indicazione del numero della partita iva nella home page del sito web per tutti i soggetti con partita iva) le sanzioni vanno da circa 200 euro a oltre 2.000 euro. 

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