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IVA 2018: Attenti alle prossime SCADENZE

IVA 2018: Attenti alle prossime SCADENZE

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Sommario

Ancora novità per gli adempimenti IVA 2018: vediamo quali sono i cambiamenti e le scadenze più imminenti.

È fissata al 28 febbraio la scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA 2018 relativa all’ultimo trimestre del 2017.
Dallo scorso anno infatti la Legge di Bilancio ha introdotto nuovi adempimenti per scoraggiare l’evasione fiscale: le Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA oltre all’invio semestrale dei dati relativi alle fatture attive e passive, il cosiddetto Spesometro.

A differenza del 2017, quando la dichiarazione IVA annuale scadeva il 28 febbraio, quest’anno la scadenza per l’invio del modello IVA annuale va dal 1° febbraio al 30 aprile.

Dichiarazione IVA 2018: cos’è?

Con la dichiarazione IVA i titolari di Partita IVA devono indicare tutte le operazioni attive e passive effettuate nel corso dell’anno precedente a quello in cui si presenta il modello. Da tale dichiarazione, poi, si determina l’ammontare della liquidazione a debito o a rimborso IVA da parte del dichiarante.

Sono obbligati alla presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA/2018 tutti i titolari di Partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. La presentazione del modello deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.

A partire dall’anno 2017, non è più possibile presentare la dichiarazione IVA insieme al modello Unico ma solo in forma autonoma.

Comunicazione dati IVA?

Come anticipato in premessa, al posto della comunicazione annuale dati IVA – tra l’altro già abrogata con introduzione dell’obbligo di dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 28 febbraio – sono state introdotte nuove comunicazioni trimestrali. Quattro riguardano l’invio delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto Spesomestro 2017 trimestrale ora diventato semestrale); altre quattro riguardano le liquidazioni IVA ovvero il prospetto riassuntivo della posizione relativa al trimestre considerato, debito o credito, che occorre inviare anche qualora non vi sia alcun importo da pagare.

Comunicazione della Liquidazione Periodica IVA

Con la comunicazione dei dati IVA i soggetti passivi IVA, direttamente o tramite intermediario abilitato, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni attive e passive avvenute nel corso del trimestre precedente, in questo caso la comunicazione riguarda i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017.
Nel dettaglio bisognerà indicare:

  • I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione ed eventualmente del dichiarante;
  • I dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento.

Soggetti obbligati

La comunicazione dei dati IVA rappresenta l’adempimento trimestrale che spetta ai soggetti passivi IVA quali:

  • professionisti;
  • imprese individuali;
  • società di persone e di capitali;
  • soggetti esteri identificati in Italia o operanti tramite rappresentante fiscale;
  • società aderenti alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.

I contribuenti che hanno optato per la liquidazione IVA mensile sono tenuti ugualmente a tale adempimento ed inoltre è bene ricordare che la comunicazione deve avvenire anche se dalla liquidazione risulta un credito.

Soggetti esonerati

La comunicazione trimestrale dei dati IVA non è obbligatoria per tutti i soggetti passivi IVA, ma sono esonerati da tale obbligo alcune tipologie di soggetti. Nel dettaglio non devono effettuare la comunicazione dei dati IVA:

  • i soggetti passivi IVA non obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA, ad esempio quelli che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o fuori campo;
  • i soggetti passivi non obbligati alle liquidazioni periodiche come i minimi e i forfetari, purché non siano venute meno le condizioni di esonero.

Sanzioni

In caso di comunicazione IVA inviata in ritardo oppure omessa, la legge di bilancio dello scorso anno ha previsto delle sanzioni da applicare ai soggetti tenuti all’invio. Le sanzioni per la violazione della comunicazione periodica IVA vanno da un minimo di € 500 a un massimo di € 2.000, ridotte in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione.

Come correggere le Liquidazioni periodiche IVA?

Per correggere una Liquidazione Periodica IVA errata è possibile adottare due soluzioni alternative:

  • compilazione del quadro VH, che da quest’anno deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (vedi risoluzione AdE 104/E/2017);
  • oppure procedere con l’integrazione delle comunicazioni inviate tramite la ripresentazione delle stesse, correggendo gli errori commessi nell’invio originario ed effettuando il ravvedimento mediante pagamento della sanzione di € 500 ridotta in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione. In questo caso non occorre compilare il quadro VH della dichiarazione IVA.

Nel caso si adotti la prima soluzione (compilazione quadro VH) per inviare / integrare/ correggere i dati omessi/ incompleti/ errati delle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997 (ossia quella da € 500 ad € 2.000 prevista per le comunicazioni trimestrali) ridotta con ravvedimento operoso (cfr. risoluzione AdE 104/E/2017).

Come utilizzare il credito IVA?

Il credito IVA può essere utilizzato in compensazione dal 1° gennaio di ogni anno con dei limiti legati all’ammontare del credito disponibile, infatti:

  • per importi fino a € 5.000 non ci sono limiti, e la compensazione è libera;
  • per importi superiori a € 5.000 è possibile utilizzare il credito dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, munita di visto di conformità.

Infine, per poter effettuare la compensazione occorre utilizzare il modello F24 presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall’importo.

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