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Compensazione crediti PA

EQUITALIA: Ecco come saldare i propri debiti compensando i crediti pa

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Sommario

Hai crediti con la PA che non riesci ad incassare? Hai allo stesso tempo cartelle esattoriali da saldare? Ora puoi fare la compensazione cartelle equitalia con crediti PA per saldare le pendenze con il fisco.

Ecco come recuperare velocemente le tue fatture ancora non incassate: il MEF rinnova di anno in anno la possibilità di utilizzare i crediti PA in compensazione per saldare le cartelle esattoriali.

Nel 2017 il MEF ha confermato la possibilità per professionisti e imprese di effettuare la compensazione equitalia per coloro che hanno dei debiti notificati con cartelle esattoriali di portarli in compensazione con i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il decreto dignità ha prorogato questa possibilità a tutto il 2018. Inoltre, coloro che hanno presentato istanza di rottamazione possono ricorrere alla compensazione anche per il saldo delle rate ancora non pagate. Vediamo nello specifico di cosa si tratta e quali sono le modalità.

Come funziona la compensazione dei crediti PA?

Con la compensazione è possibile assolvere al pagamento di tutto o di una parte del proprio debito tributario utilizzando un credito tributario; come ad esempio in caso di imposte pagate in misura superiore oppure con un credito verso la Pa non ancora incassato.
Per coloro che hanno effettuato lavori per conto di una P.A. e non hanno ancora ricevuto il pagamento possono utilizzare il credito PA per pagare i debiti oggetto di cartelle equitalia.

Indispensabile per procedere alla compensazione è che l’ente interessato, cioè l’ente debitore, provveda a certificare il credito.

Quali i requisiti del credito PA?

Affinché un credito possa essere utilizzato per compensare le cartelle esattoriali, è necessario che si tratti di:

  • crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso la PA (Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio Sanitario Nazionale) per aver effettuato somministrazioni, forniture e appalti;
  • debiti tributari (dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), previdenziali e assistenziali, riferiti “ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016 (DM 9 agosto 2017, pubblicato nella G.U. n. 194 del 21 agosto 2017). Prorogato nel 2018 dal decreto dignità.

Come richiedere la certificazione dei crediti PA?

Primo passo per poter procedere alla compensazione di un debito iscritto a ruolo con un credito PA è il rilascio di una certificazione da parte dell’ente debitore. Con la certificazione del credito la PA riconosce dell’esistenza dello stesso e attesta l’ammontare del credito.

La certificazione dei crediti va richiesta attraverso un’apposita istanza presentata all’ente debitore, utilizzando la Piattaforma crediti MEF, disponibile sul sito http://crediticommerciali.mef.gov.it.
La Pubblica Amministrazione interessata deve rispondere alla richiesta di certificazione del credito entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza.

Il contribuente, ottenuta la certificazione, deve presentare l’originale all’Agente della Riscossione, il quale, dopo aver verificato la validità della stessa, dispone la compensazione, aggiornando la Piattaforma dei crediti commerciali.
L’Agente della Riscossione deve annotare l’importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo sulla copia della certificazione rilasciata al contribuente.

I debiti fiscali che possono essere compensati

È possibile saldare un debito tributario attraverso la compensazione con crediti PA purché risultante da cartella di pagamento affidata all’Agente della Riscossione.

In particolare è ammessa la compensazione totale o parziale del debito, ma la condizione è che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o al massimo pari al credito vantato nei confronti di una PA.

Anche le rate della Rottamazione possono essere compensate?

È possibile compensare con i crediti PA anche le rate della rottamazione. Questa possibile è stata introdotta dalla seconda rata relativa alla prima rottamazione delle cartelle, con scadenza fissata per il 30 settembre.

Come funziona la compensazione?

Una volta ottenuta la certificazione del credito è possibile effettuare la compensazione utilizzando il modello F24 crediti PPAA, nel modello vanno indicati:

  • i dati identificativi del soggetto;
  • il numero di certificazione del credito attribuito dalla piattaforma;
  • nella sezione Erario il codice tributo “PPAA”, ossia “Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario-articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

L’unica modalità di compensazione ammessa è quella telematica utilizzando i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.

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