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Il Commercialista Online

SOCIETà EUROPEA SE

Società Europea (SE): cos’è, come si costituisce e quali vantaggi offre

SOMMARIO

Immagina di avere un’azienda che opera in Italia, Francia e Germania. Oggi, con ogni probabilità, hai tre società diverse, tre statuti, tre normative da rispettare, tre consulenti locali. Un’organizzazione che funziona, ma che costa in complessità, tempo e denaro.
La Società Europea, nota anche con il nome latino Societas Europaea o con la sigla SE, nasce proprio per risolvere questo problema: è una forma societaria che consente di operare in più Paesi dell’Unione Europea sotto un’unica normativa comune e un unico marchio, senza dover moltiplicare le strutture nazionali.
È uno strumento potente, ma anche meno noto e più selettivo di quanto si pensi: non è una scatola magica per pagare meno tasse, e non tutti possono costituirla.
In questo articolo ti spieghiamo, in modo semplice, cos’è davvero la SE, quali requisiti servono, come si costituisce e quali sono i suoi reali vantaggi e limiti.

Cos’è la Società Europea

La Società Europea è una società per azioni di diritto europeo, disciplinata dal Regolamento (CE) n. 2157/2001 dell’8 ottobre 2001, entrato in vigore l’8 ottobre 2004 dopo circa trent’anni di discussioni tra gli Stati membri.

Le sue caratteristiche di base:

  • il capitale è diviso in azioni e ciascun azionista risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto (responsabilità limitata, come in una SpA o in una SRL)
  • opera sul territorio dell’Unione Europea (e dello Spazio Economico Europeo) applicando un quadro normativo unitario
  • dopo la registrazione, la denominazione deve riportare la sigla “SE”, prima o dopo il nome dell’azienda.

Un aspetto fondamentale da capire subito è che la SE non è completamente “sganciata” dai diritti nazionali. Il regolamento europeo disciplina la struttura di fondo, ma per tutto ciò che non è espressamente regolato, la SE è considerata una società per azioni soggetta alla legge dello Stato membro in cui ha la sede sociale. Contabilità, insolvenza, scioglimento e liquidazione, ad esempio, restano in larga misura disciplinati dal diritto nazionale.

Tradotto: la SE è un “telaio” europeo comune, ma la carrozzeria resta in parte nazionale.

I requisiti per costituire una SE

La Società Europea non si può creare dal nulla. È forse l’aspetto più importante e meno compreso: la SE si costituisce solo a partire da una base preesistente, cioè da società già operative con un legame transfrontaliero reale.

I requisiti da soddisfare sono quattro:

  1. Sede legale e amministrazione centrale nello stesso Paese UE
    L’indirizzo legale e il luogo in cui vengono prese le decisioni gestionali devono coincidere. Alcuni Stati possono richiedere espressamente questa coincidenza.
  2. Dimensione transfrontaliera
    L’azienda deve essere presente in almeno due Paesi dell’UE (tramite affiliate o succursali), oppure le società fondatrici devono essere disciplinate dal diritto di almeno due Stati membri diversi.
  3. Capitale sottoscritto minimo di 120.000 euro, espresso in euro.
    Se la legge dello Stato della sede prevede un capitale più elevato per determinati tipi di attività (ad esempio banche o assicurazioni), si applica quella soglia più alta.
  4. Accordo sul coinvolgimento dei lavoratori, concluso prima della costituzione.
    È un requisito sostanziale, non una formalità: senza accordo la SE non si registra.

Quest’ultimo punto merita attenzione, perché è la principale differenza rispetto alla costituzione di una normale società di capitali.

Il coinvolgimento dei lavoratori: il requisito che sorprende

Chi si avvicina alla SE pensando solo agli aspetti societari resta spesso spiazzato da questo passaggio. La materia è disciplinata dalla Direttiva 2001/86/CE, che completa lo statuto della SE ed è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 188.

Come funziona, in sintesi:

  • prima della costituzione, la direzione e i rappresentanti dei lavoratori devono negoziare un accordo sul coinvolgimento dei dipendenti, che disciplina informazione, consultazione e, se del caso, la partecipazione dei lavoratori negli organi societari
  • la negoziazione avviene tramite una delegazione speciale di negoziazione
  • se le parti non raggiungono un accordo, si applicano le disposizioni di riferimento standard previste dall’allegato alla direttiva
  • la partecipazione dei lavoratori negli organi è obbligatoria, in linea generale, solo se i lavoratori godevano già di tale diritto prima della creazione della SE

La ratio è chiara: evitare che la SE venga usata per “annacquare” diritti dei lavoratori già acquisiti. Non a caso, il regolamento prevede espressamente che, se dopo la registrazione intervengono modifiche sostanziali finalizzate a privare i lavoratori dei loro diritti, debba essere avviata una nuova negoziazione.

Le 4 modalità di costituzione

L’articolo 2 del regolamento prevede quattro strade per costituire una SE, ognuna con presupposti specifici.

1. Costituzione mediante fusione

Due o più società per azioni, costituite secondo la legge di uno Stato membro e con sede e amministrazione centrale nell’UE, possono dare vita a una SE mediante fusione, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legge di Stati membri differenti.

È il caso classico: una SpA italiana e una société anonyme francese che si fondono in una SE. La fusione può avvenire per incorporazione o per unione (fusione propria), e i suoi effetti decorrono dalla data di iscrizione della SE nel registro dello Stato membro della sede.

2. Costituzione di una SE holding

Qui la platea si allarga: possono promuovere la costituzione di una SE holding sia le società per azioni sia le società a responsabilità limitata, a condizione che almeno due di esse:

  • siano soggette alla legge di Stati membri differenti, oppure
  • abbiano da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro, o una succursale situata in un altro Stato membro.

Le società promotrici conferiscono le proprie partecipazioni alla holding: i conferimenti devono riguardare almeno il 50% + 1 delle azioni o quote. Le società originarie continuano a esistere, ma passano sotto il cappello della SE.

3. Costituzione di una SE affiliata (filiale comune)

Società ed enti giuridici di diritto pubblico o privato, soggetti alla legge di Stati membri diversi, possono costituire insieme una SE affiliata, sottoscrivendone le azioni. Valgono presupposti analoghi a quelli della holding (due Stati differenti, oppure affiliata/succursale in altro Stato da almeno due anni).

NOTA BENE: una SE può a sua volta costituire una o più affiliate in forma di SE, e in tal caso non si applicano le norme nazionali che imporrebbero più di un azionista.

4. Trasformazione di una SpA esistente

Una società per azioni con sede e amministrazione centrale nell’UE può trasformarsi in SE, a condizione che abbia da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro.

Due precisazioni importanti:

  • la trasformazione non comporta lo scioglimento della società né la nascita di una nuova persona giuridica: c’è piena continuità
  • in occasione della trasformazione la sede sociale non può essere trasferita in un altro Stato membro. Prima ci si trasforma, poi eventualmente si trasferisce

La tabella riassuntiva

ModalitàChi può usarlaPresupposto chiave
FusioneSolo società per azioniAlmeno due soggette a leggi di Stati membri diversi
HoldingSpA e SRLDue Stati diversi, o affiliata/succursale estera da 2 anni
Affiliata comuneSocietà ed enti giuridiciDue Stati diversi, o affiliata/succursale estera da 2 anni
TrasformazioneSolo società per azioniAffiliata in altro Stato membro da almeno 2 anni

La governance: sistema monistico o dualistico

Uno dei tratti più apprezzati della SE è la flessibilità organizzativa. Lo statuto può scegliere tra due modelli di amministrazione:

  • Sistema monistico: c’è l’assemblea generale e un unico organo di amministrazione che gestisce la società. I membri sono nominati dall’assemblea e lo statuto fissa il numero minimo e massimo di amministratori
  • Sistema dualistico: accanto all’assemblea generale ci sono due organi distinti, un organo di direzione (che gestisce) e un organo di vigilanza (che controlla la gestione, senza però poter esercitare esso stesso il potere gestorio).

Questa possibilità di scelta è particolarmente interessante per i gruppi internazionali, perché consente di adottare il modello di governance più familiare agli azionisti o più adatto alla cultura aziendale, a prescindere dalle abitudini del singolo Paese.

Come si perfeziona la costituzione

Una volta completati i passaggi sostanziali (progetto, controlli di legittimità, accordo con i lavoratori), la SE:

  • acquista personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese dello Stato membro in cui ha la sede
  • viene poi data notizia della registrazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, a fini di pubblicità informativa: l’autorità nazionale informa l’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE entro un mese, e vengono pubblicati nome, dati di registrazione, sede e attività.

ATTENZIONE: per gli atti compiuti in nome della SE prima dell’iscrizione, rispondono solidalmente e illimitatamente coloro che li hanno posti in essere, salvo diverso accordo. Meglio quindi non anticipare operazioni prima della registrazione.

Il vero vantaggio: il trasferimento della sede senza liquidazione

Se dovessimo indicare il beneficio più distintivo della SE, sarebbe questo. Una società nazionale che voglia spostare la propria sede in un altro Stato incontra tradizionalmente ostacoli notevoli. Una SE, invece, può trasferire la sede legale in un altro Paese dell’UE senza essere sciolta e senza dover costituire una nuova società: la personalità giuridica resta la stessa e non serve modificare lo statuto sociale per il solo trasferimento.

Le condizioni previste:

  • la società non deve essere sottoposta a procedimenti come scioglimento, liquidazione o insolvenza
  • occorre pubblicare un preavviso di due mesi e ottenere l’approvazione degli azionisti
  • alcuni Stati membri possono opporsi al trasferimento per motivi di interesse pubblico entro il termine di preavviso: tra questi figurano Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Francia, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia

È una flessibilità che nessuna forma societaria puramente nazionale offre, e che rende la SE interessante per i gruppi che vogliono tenere aperta l’opzione di riorganizzarsi in Europa.

Gli altri vantaggi della SE

Oltre alla mobilità della sede, la Società Europea offre:

  • semplificazione della struttura di gruppo: si può gestire l’attività in più Paesi sotto un unico marchio e un’unica entità, riducendo la necessità di moltiplicare affiliate nazionali
  • riduzione dei costi amministrativi e di gestione legati alla duplicazione di strutture, statuti e adempimenti
  • quadro giuridico unitario, che evita di dover navigare tra ordinamenti societari molto diversi tra loro
  • immagine europea: la sigla SE comunica una dimensione internazionale, utile nei rapporti con partner, clienti e investitori
  • flessibilità di governance, con la scelta tra modello monistico e dualistico
  • responsabilità limitata dei soci, come in ogni società di capitali

E la fiscalità? Il punto da chiarire subito

Qui va detto con chiarezza, perché è l’equivoco più diffuso: la Società Europea non ha un regime fiscale europeo unico e non è, di per sé, uno strumento per pagare meno tasse.

La SE è fiscalmente soggetta alla legge dello Stato membro in cui ha la sede: una SE con sede in Italia paga le imposte italiane come una qualsiasi SpA italiana. Il regolamento armonizza il diritto societario, non la fiscalità, che resta competenza dei singoli Stati.

Esiste, sì, una disciplina europea che ha esteso alle SE il regime fiscale comune previsto per le operazioni straordinarie transfrontaliere (la direttiva sulle fusioni, scissioni e conferimenti), includendo anche il trasferimento della sede sociale: un elemento che evita che il trasferimento generi automaticamente un’imposizione immediata. Ma è cosa ben diversa dal “vantaggio fiscale” che alcuni raccontano.

Attenzione all’esterovestizione

Un avvertimento necessario. Costituire una SE con sede in un altro Stato per beneficiare di una fiscalità più favorevole, mantenendo però in Italia la direzione effettiva e la gestione concreta dell’impresa, espone al rischio di contestazione per esterovestizione.

L’articolo 73 del TUIR, nella formulazione risultante dalla riforma della fiscalità internazionale, considera fiscalmente residenti in Italia le società che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato, alternativamente, la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. La Corte di Giustizia UE, dal canto suo, ha chiarito che creare una società in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non è di per sé un abuso, ma che sono contrastabili le costruzioni di puro artificio prive di sostanza economica.

Tradotto in pratica: la SE ha senso se dietro c’è una reale operatività transfrontaliera. Se è solo una scatola per spostare la residenza sulla carta, i rischi superano di gran lunga i benefici.

Per chi ha senso davvero la Società Europea

Facciamo sintesi. La SE è uno strumento adatto a:

  • gruppi che operano stabilmente in più Paesi UE e vogliono semplificare la struttura societaria
  • aziende che intendono fondersi con una società di un altro Stato membro mantenendo una forma unitaria
  • realtà che vogliono tenere aperta la possibilità di trasferire la sede in Europa senza liquidare e ricostituire
  • imprese di dimensioni adeguate a sostenere un capitale minimo di 120.000 euro e la complessità del percorso

Non ha invece senso per la piccola impresa italiana che opera solo sul mercato interno, né per chi cerca scorciatoie fiscali: in questi casi una SRL (o una holding nazionale) è quasi sempre la scelta più efficiente e meno costosa.

Il nostro pensiero sulla SE

La Società Europea è una delle poche forme societarie realmente “europee”: consente di operare oltre confine con un quadro comune, di scegliere il modello di governance e, soprattutto, di spostare la sede all’interno dell’UE senza sciogliere l’impresa. Sono vantaggi concreti, ma riservati a chi ha una dimensione transfrontaliera autentica e la struttura per sostenerla.

Prima di intraprendere questa strada, la domanda giusta non è “quanto risparmio”, ma “la mia organizzazione ha davvero bisogno di una struttura europea?”. Se la risposta è sì, la SE può essere lo strumento che semplifica anni di complessità.

Se stai valutando un’espansione all’estero o una riorganizzazione del tuo gruppo, possiamo aiutarti: con una consulenza personalizzata analizziamo la tua struttura e valutiamo se la Società Europea è la forma giusta per te, o se altre soluzioni (come una holding) rispondono meglio ai tuoi obiettivi, anche sul piano fiscale.

Che cos’è la Società Europea (SE)?

È una società per azioni di diritto europeo, disciplinata dal Regolamento (CE) n. 2157/2001, che consente di operare in più Paesi dell’Unione Europea sotto un’unica normativa e un unico marchio. Il capitale è diviso in azioni e i soci rispondono nei limiti del capitale sottoscritto. Per gli aspetti non regolati dal regolamento, si applica la legge dello Stato in cui la SE ha sede.

Quanto capitale serve per costituire una Società Europea?

Il capitale sottoscritto minimo è di 120.000 euro, espresso in euro. Se la legge dello Stato della sede prevede un capitale più elevato per determinate attività (come banche o assicurazioni), si applica quella soglia superiore.

Come si può costituire una SE?

Esistono quattro modalità: fusione tra società per azioni soggette alla legge di Stati membri diversi; costituzione di una SE holding (aperta anche alle SRL); costituzione di una SE affiliata comune; trasformazione di una società per azioni che abbia da almeno due anni un’affiliata in un altro Stato membro. Non è possibile costituire una SE dal nulla: serve sempre una base preesistente con dimensione transfrontaliera.

La Società Europea permette di pagare meno tasse?

No. La SE non ha un regime fiscale europeo unico: è soggetta alla fiscalità dello Stato membro in cui ha la sede. Il regolamento armonizza il diritto societario, non le imposte. Attenzione inoltre al rischio di esterovestizione: se la direzione effettiva resta in Italia, la società può essere considerata fiscalmente residente in Italia.

È vero che una SE può spostare la sede in un altro Paese UE?

Sì, ed è il suo vantaggio più distintivo: può trasferire la sede legale in un altro Stato membro senza essere sciolta e senza costituire una nuova società. Servono un preavviso di due mesi e l’approvazione degli azionisti, e la società non deve essere in liquidazione o insolvenza. Alcuni Stati possono opporsi per motivi di interesse pubblico.


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