Scegliere come organizzare uno studio professionale è una decisione strategica che incide sulla fiscalità, sulla responsabilità dei soci, sulla gestione amministrativa e sulle possibilità di crescita.
Una delle soluzioni è la Società tra Professionisti (STP), che permette ai professionisti iscritti a Ordini o Albi di esercitare l’attività attraverso una struttura societaria.
STP e SRL, però, non sono necessariamente due alternative: una STP può essere costituita proprio nella forma di SRL. La differenza fondamentale riguarda la natura dell’attività esercitata e il rispetto delle regole specifiche previste per le professioni regolamentate.
In questa guida analizziamo le caratteristiche delle STP, le differenze rispetto a una SRL ordinaria, il trattamento fiscale e le novità sulla neutralità fiscale delle riorganizzazioni degli studi professionali, aggiornate al 2026.
Cosa significa STP e come funziona?
La Società tra Professionisti (STP) è una società costituita per l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della Legge 183/2011 e dal D.M. 34/2013.
La STP non è un tipo societario autonomo: può assumere una delle forme ammesse dall’ordinamento, tra cui società di persone, società di capitali e società cooperative, nel rispetto dei requisiti specifici.
Una STP costituita come SRL applica le regole societarie proprie della SRL, oltre alla disciplina speciale delle società tra professionisti.
La responsabilità limitata per i debiti sociali deriva quindi dalla forma societaria adottata e non dalla semplice qualifica di STP. Rimangono inoltre da valutare le responsabilità personali derivanti dall’esecuzione delle prestazioni professionali.
La società deve rispettare gli obblighi di iscrizione previsti, le regole deontologiche e le disposizioni sulla composizione della compagine sociale e sull’affidamento degli incarichi professionali.
Chi può costituire una Società tra Professionisti?
Una Società tra Professionisti può essere costituita da professionisti iscritti a Ordini, Albi o Collegi, anche appartenenti a professioni differenti, nel rispetto delle disposizioni applicabili.
La normativa consente anche la partecipazione di soggetti non professionisti, esclusivamente per prestazioni tecniche oppure per finalità di investimento.
La regola dei due terzi: cosa cambia nel 2026?
Dal 3 gennaio 2026, per effetto della Legge 190/2025, l’articolo 10 della Legge 183/2011 prevede che il numero dei soci professionisti oppure, in alternativa, la loro partecipazione al capitale sociale debba garantire la maggioranza dei due terzi nelle decisioni dei soci, tenendo conto delle regole del tipo societario adottato.
La novità chiarisce quindi che non è sempre necessario rispettare contemporaneamente una maggioranza numerica e una maggioranza del capitale: occorre verificare che sia effettivamente garantita la maggioranza qualificata richiesta nelle decisioni sociali.
Non possono essere utilizzati patti sociali o parasociali per aggirare questa condizione.
Se viene meno il requisito, la società deve ripristinarlo entro sei mesi, altrimenti si applicano le conseguenze previste dalla legge, compresi lo scioglimento e la cancellazione dall’Albo.
Restano ferme le eventuali disposizioni speciali previste per singole professioni.
Una STP può avere soci investitori?
Sì. La presenza di soci non professionisti è consentita per finalità di investimento o prestazioni tecniche, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.
Il socio investitore non può svolgere prestazioni professionali riservate senza possedere la relativa abilitazione.
Chi risponde degli errori professionali?
La responsabilità dipende sia dalla forma societaria scelta sia dalla natura dell’obbligazione.
In una STP costituita come SRL, per i debiti sociali opera generalmente il principio della responsabilità limitata previsto per le società di capitali.
Questo non significa, però, che il professionista incaricato sia automaticamente esonerato dalle responsabilità personali derivanti dalla propria attività.
L’incarico professionale deve essere eseguito da soci in possesso dei requisiti professionali necessari. Il cliente ha diritto di scegliere il professionista incaricato oppure di ricevere preventivamente dalla società la comunicazione del suo nominativo.
La STP deve inoltre stipulare un’idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai soci professionisti nell’esercizio dell’attività.
Per questo motivo, responsabilità per i debiti della società e responsabilità per gli errori professionali devono essere valutate separatamente.
Tipologie di STP
- STP di persone (es. SNC, SAS): più snelle, ma con responsabilità personale dei soci
- STP di capitali (es. SRL, SPA): garantiscono maggiore tutela patrimoniale e una struttura più adatta alla crescita
- STP cooperative: scelte più rare, utilizzate soprattutto in ambito sanitario o tecnico
Esempio: studio medico multidisciplinare
Immagina tre professionisti: un medico, un fisioterapista e un nutrizionista. Fino a qualche anno fa avrebbero potuto collaborare solo come studio associato, con responsabilità personali e senza un vero bilancio. Oggi possono creare una STP-SRL, nominare un amministratore, definire regole chiare di ingresso, suddividere i costi e fatturare come un’unica entità giuridica.
Questo consente di avere un’immagine più strutturata agli occhi dei pazienti, di ottenere finanziamenti o leasing per attrezzature mediche, e di ridurre il rischio patrimoniale personale.
Differenze tra STP e SRL: non solo fiscali
A prima vista, una STP in forma di SRL può sembrare identica a una SRL “classica”. In realtà, le differenze sono profonde e riguardano scopo, governance, iscrizioni e trattamento fiscale.
Oggetto sociale
- STP: deve avere come oggetto sociale esclusivo l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate, come quelle di medico, ingegnere, avvocato, architetto, commercialista, farmacista o consulente del lavoro
- SRL: può svolgere qualsiasi attività d’impresa, tranne l’esercizio diretto di attività riservate agli iscritti ad Albi. Può però avvalersi di professionisti esterni, tramite contratti di collaborazione o consulenza.
Compagine sociale
- STP: almeno 2/3 dei soci devono essere professionisti; il restante terzo può essere composto da soci di capitale o tecnici
- SRL: nessun vincolo, possono essere soci persone fisiche o giuridiche, professionisti o meno
Iscrizioni
- STP: doppia iscrizione obbligatoria al Registro Imprese (sezione speciale STP) e all’Albo dell’Ordine professionale di riferimento.
- SRL: solo iscrizione al Registro Imprese
Responsabilità
- STP di persone: soci illimitatamente responsabili
- STP di capitali: responsabilità limitata al capitale investito, con tutela del patrimonio personale
- SRL: come ogni società di capitali, responsabilità limitata
Deontologia e incompatibilità
I soci professionisti devono rispettare il codice deontologico del proprio Ordine. Inoltre, non è possibile essere soci di più STP contemporaneamente.
Fiscalità della STP e della SRL: cosa cambia nel 2026?
La tassazione di una Società tra Professionisti dipende dalla forma giuridica adottata. Non esiste un regime fiscale unico applicabile indistintamente a tutte le STP.
Tassazione della STP costituita come SRL
Una STP costituita nella forma di SRL produce, in linea generale, reddito d’impresa ed è soggetta all’IRES, con aliquota ordinaria del 24%, e all’IRAP secondo le regole e le aliquote applicabili.
Il reddito viene determinato secondo le disposizioni previste per le società di capitali, tenendo conto dei costi fiscalmente deducibili e delle eventuali variazioni fiscali.
Gli utili distribuiti ai soci persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, sono generalmente soggetti alla ritenuta del 26%, salvo discipline particolari.
Tassazione delle STP costituite come società di persone
Per le STP costituite nella forma di SNC o SAS, il reddito è generalmente qualificato come reddito d’impresa e imputato ai soci secondo il principio di trasparenza fiscale, indipendentemente dall’effettiva distribuzione.
Le modalità di tassazione dei singoli soci dipendono dalla loro natura giuridica e dalle disposizioni applicabili.
Le STP costituite come società semplici richiedono invece una valutazione distinta, in considerazione della diversa disciplina fiscale.
Compensi ai soci professionisti: quando si applica la ritenuta del 20%?
Occorre distinguere il compenso percepito dal socio per un’effettiva prestazione professionale dal dividendo distribuito in qualità di socio.
Quando il professionista svolge una prestazione autonoma nei confronti della STP, distinta dal conferimento e correttamente documentata, il compenso può costituire reddito di lavoro autonomo, con applicazione della ritenuta d’acconto del 20% nei casi previsti dall’articolo 25 del DPR 600/1973.
La deducibilità del costo per la società deve essere valutata in base alla natura del rapporto, all’effettività della prestazione e alle regole fiscali applicabili.
Non tutti i pagamenti ai soci professionisti sono automaticamente compensi di lavoro autonomo soggetti alla ritenuta del 20%. Il trattamento cambia, ad esempio, quando si tratta di dividendi o di compensi per incarichi di amministrazione.
Esempio pratico: compenso professionale e distribuzione degli utili
Una STP costituita come SRL incarica un socio professionista di svolgere specifiche prestazioni per conto della società.
Se il rapporto configura un’effettiva prestazione di lavoro autonomo e ricorrono i presupposti fiscali, il compenso viene documentato e assoggettato al trattamento tributario previsto per tale categoria reddituale.
Diversamente, se la società distribuisce al socio una quota dell’utile già prodotto, l’importo costituisce un dividendo e segue la relativa disciplina fiscale.
La distinzione è importante perché i due flussi economici hanno effetti diversi sulla determinazione del reddito della società e sulla tassazione personale del socio.
Conferimento dello studio professionale in STP: la neutralità fiscale nel 2026
Il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto nel TUIR l’articolo 177-bis, dedicato alle operazioni straordinarie relative alle attività artistiche e professionali.
La disposizione prevede, al ricorrere delle condizioni stabilite, un regime di neutralità fiscale per il conferimento di un complesso organizzato di attività e passività utilizzato per l’esercizio della professione in una società che esercita attività professionali regolamentate.
La disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. 84/2025.
Cosa significa neutralità fiscale?
Quando il conferimento rientra nell’ambito dell’articolo 177-bis del TUIR, l’operazione non comporta, di per sé, il realizzo di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti.
Il conferente assume come valore fiscale delle partecipazioni ricevute la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività trasferite.
La società conferitaria subentra nei valori fiscali degli elementi ricevuti, nel rispetto degli obblighi dichiarativi e di riconciliazione previsti dalla norma.
La neutralità riguarda quindi la continuità dei valori fiscali e non significa che l’operazione sia priva di costi, formalità o altri effetti tributari.
Quali elementi possono essere conferiti?
La disciplina riguarda un complesso unitario organizzato per l’esercizio dell’attività professionale, che può comprendere, secondo le caratteristiche dello studio:
- Beni strumentali e attrezzature.
- Software e altre attività immateriali.
- Rapporti contrattuali e crediti.
- Clientela e altri elementi immateriali.
- Passività riconducibili al complesso trasferito.
È necessario valutare concretamente l’oggetto dell’operazione. Non si può presumere che qualsiasi trasferimento di un singolo bene o rapporto sia automaticamente neutrale.
Esempio di conferimento di uno studio in STP-SRL
Un commercialista decide di conferire il proprio studio professionale, costituito da beni strumentali, software, rapporti e altre attività e passività organizzate, in una STP costituita come SRL.
Se l’operazione soddisfa i requisiti dell’articolo 177-bis del TUIR, il conferimento può avvenire senza il realizzo immediato di plusvalenze o minusvalenze fiscali, mantenendo la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.
Il valore economico attribuito allo studio ai fini civilistici non coincide necessariamente con il valore fiscale delle partecipazioni ricevute.
Prima di procedere occorre verificare anche gli aspetti societari, ordinistici, contrattuali, previdenziali e le formalità richieste per il conferimento.
Quando conviene valutare il conferimento in neutralità?
Il regime può favorire la riorganizzazione e l’aggregazione degli studi professionali, l’ingresso di nuovi soci e la continuità dell’attività.
Tuttavia, la convenienza deve essere valutata caso per caso, considerando i valori fiscali degli elementi trasferiti, la composizione della società, gli effetti previdenziali e gli obiettivi professionali e patrimoniali dei soci.
Fiscalità della STP e della SRL: cosa cambia davvero
Il punto centrale per molti professionisti è il trattamento fiscale.
Tassazione della STP
La fiscalità della STP dipende dalla forma giuridica scelta:
- Se la STP è costituita come società di capitali (SRL o SPA), viene tassata con IRES (24%) e IRAP (3,9%) come un’impresa ordinaria
- Se invece è una STP di persone (SNC o SAS), il reddito viene imputato ai soci e tassato con l’IRPEF progressiva.
In entrambi i casi, i compensi ai soci professionisti (per le prestazioni effettivamente svolte) sono considerati redditi di lavoro autonomo. La società applica una ritenuta d’acconto del 20%, che i soci potranno poi scomputare in dichiarazione.
ESEMPIO: una STP-SRL di architetti paga ai due soci professionisti 80.000 € l’anno ciascuno per le prestazioni svolte. Su questi importi trattiene il 20% come ritenuta (16.000 €), deducendoli come costo d’impresa. L’utile residuo sarà tassato in capo alla società, e solo se distribuito ai soci come dividendo subirà la tassazione personale.
Tassazione della SRL “classica”
La SRL segue il regime ordinario delle società di capitali:
- Reddito d’impresa tassato con IRES 24% e IRAP
- I soci vengono tassati sui dividendi percepiti (dal 2024, tassazione al 26%)
- Gli amministratori percepiscono compensi soggetti a ritenuta del 20% o regime assimilato al lavoro dipendente
Confronto sintetico
| Aspetto | STP | SRL |
|---|---|---|
| Oggetto | Attività professionali regolamentate | Attività d’impresa generale |
| Soci | Almeno 2/3 professionisti | Nessun vincolo |
| Fisco | Reddito d’impresa + compensi soci autonomi | Reddito d’impresa |
| Responsabilità | Limitata se di capitali | Limitata |
| Deontologia | Sì | No |
| Iscrizione all’Albo | Obbligatoria | Non prevista |
Quando conviene scegliere una Società tra Professionisti
La STP conviene in particolare per studi professionali che:
- vogliono strutturarsi come impresa, ma restare nell’ambito delle professioni regolamentate
- desiderano limitare la responsabilità personale dei soci
- intendono crescere o aggregarsi con altri studi sfruttando la neutralità fiscale
- cercano maggiore credibilità verso clienti, banche e partner
Esempio: Studio tecnico multidisciplinare
Un ingegnere e un architetto decidono di fondare insieme una STP-SRL per offrire servizi integrati di progettazione e direzione lavori. La società assume giovani tecnici, partecipa a bandi e gare, e può accedere a finanziamenti per investire in software e strumenti BIM.
Risultato: maggiore efficienza, accesso a lavori di dimensioni più grandi e responsabilità patrimoniale limitata.
Quando conviene invece la SRL
La SRL classica resta la scelta più flessibile per attività non regolamentate, come agenzie di marketing, consulenza aziendale, servizi digitali o commercio.
È consigliata anche per professionisti che offrono servizi “ibridi”, cioè non riconducibili a un Albo specifico, oppure per chi vuole coinvolgere investitori senza vincoli di qualifica.
Esempio: Società di consulenza
Due consulenti aziendali aprono una SRL per offrire servizi di business planning e formazione manageriale. Non trattandosi di professione regolamentata, la forma STP non sarebbe applicabile. La SRL consente loro di coinvolgere un investitore esterno, gestire contratti commerciali e crescere liberamente.
Come si costituisce una Società tra Professionisti: la checklist operativa
- Scelta del tipo societario: STP di persone (meno costosa ma con responsabilità illimitata) o di capitali (SRL o SPA, con responsabilità limitata)
- Composizione dei soci: almeno 2/3 professionisti (per voti e per teste)
- Statuto: indicare oggetto esclusivo professionale, polizza RC, modalità di esecuzione incarichi, regole per l’esclusione dei soci non più iscritti all’Albo, incompatibilità e cause di scioglimento
- Iscrizioni: Registro Imprese e Albo professionale dell’attività prevalente (in caso di STP multidisciplinare)
- Organi sociali: amministratore unico o consiglio di amministrazione; possono essere anche non professionisti se in minoranza
- Fiscalità e contabilità: contabilità ordinaria per competenza, bilancio annuale, compensi ai soci con ritenuta 20%, deducibili
- Polizza assicurativa: obbligatoria per la copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale
- Conferimento di studio: se si trasforma un’attività individuale, è possibile il conferimento in neutralità (atto notarile e perizia di stima)
I vantaggi concreti della STP
- Tutela patrimoniale: i soci di una STP di capitali rispondono solo nei limiti della propria quota
- Immagine professionale: la STP comunica struttura, solidità e multidisciplinarità, aumentando la fiducia dei clienti
- Efficienza gestionale: possibilità di condividere risorse, personale, software e spazi
- Continuità aziendale: la società sopravvive ai singoli soci, facilitando il passaggio generazionale
- Pianificazione fiscale: possibilità di differenziare tra compensi e dividendi, riducendo la pressione fiscale complessiva
- Neutralità fiscale nei conferimenti: agevola fusioni, trasformazioni e aggregazioni tra studi
Errori da evitare
- Oggetto sociale troppo ampio o misto: la STP può svolgere solo attività professionali regolamentate
- Perdita della maggioranza 2/3 dei professionisti: comporta la cancellazione dall’Albo e lo scioglimento
- Confusione nei flussi economici: la STP deve emettere fatture verso i clienti e riceverle dai soci professionisti per i compensi interni
- Mancanza di contabilità industriale: una STP deve adottare logiche aziendali (WIP, time-sheet, KPI)
Confronto finale STP vs SRL
| Criterio | STP | SRL |
|---|---|---|
| Oggetto | Attività professionali regolamentate | Attività d’impresa generale |
| Soci | 2/3 professionisti, minoranza di capitale ammessa | Nessun vincolo |
| Iscrizioni | Registro Imprese + Albo | Solo Registro Imprese |
| Responsabilità | Limitata (se di capitali) | Limitata |
| Fiscalità | Reddito d’impresa, compensi soci con ritenuta 20% | Reddito d’impresa, dividendi tassati al 26% |
| Neutralità fiscale | Sì, per conferimenti e riorganizzazioni | No |
| Immagine | Professionale e ordinistica | Commerciale |
| Deontologia | Sì | No |
La forma giusta dipende dagli obiettivi
Scegliere tra STP e SRL non è una mera formalità. È una decisione che deve basarsi su tre fattori chiave:
- Tipo di attività: se è una professione regolamentata, la STP è l’unica forma corretta
- Livello di rischio: la STP di capitali tutela il patrimonio personale dei soci
- Prospettive di crescita: la neutralità fiscale del 2024 apre la strada a fusioni e aggregazioni tra studi, rendendo la STP una forma più “scalabile” rispetto al passato
In altre parole, la STP è la soluzione per chi vuole esercitare una professione con logica imprenditoriale e prospettiva di lungo periodo.
Per chi invece opera in ambiti non ordinistici o commerciali, la SRL classica resta più semplice e flessibile.





