I contribuenti in regime forfettario sono obbligati, in linea generale, a versare un’imposta di bollo su fatture (o documenti) il cui totale supera i 77,47 euro non assoggettati a IVA.
Per le fatture su carta, l’imposta poteva essere pagata tramite un contrassegno adesivo (noto come marca da bollo, acquistabile presso tabaccai o altri intermediari autorizzati dall’Agenzia delle Entrate) o tramite pagamento elettronico, seguendo le direttive degli articoli 15 e 15-bis del D.p.r. 642/1972. Dal 1° gennaio 2024, con l’obbligo di emettere fatture elettroniche per i forfettari, quest’ultimi non possono più utilizzare fatture cartacee, ma sono tenuti a utilizzare esclusivamente il formato digitale.
Quindi, in che modo i forfettari possono applicare e saldare l’imposta di bollo sulle loro fatture elettroniche? Ecco una breve panoramica delle procedure.
Marca da bollo sulle fatture elettroniche dei forfettari
Per conformarsi alle normative, i soggetti in regime forfettario devono adottare il sistema delineato dall’articolo 12-novies del decreto-legge n. 34/2019 (modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) e seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate tramite le sue linee guida. Nello specifico, per applicare la marca da bollo sulle fatture elettroniche, è necessario indicare “SI” nel campo “Bollo Virtuale” del tracciato record della fattura durante la compilazione del documento.
NOTA BENE: l’applicazione dell’imposta di bollo è obbligatoria su tutte le fatture elettroniche con un valore superiore a 77,47 euro non assoggettate ad IVA.
Secondo le specifiche dell’Agenzia delle Entrate, l’importo indicato nel campo “Importo bollo” non è determinante. Ogni fattura elettronica che attesti il pagamento dell’imposta di bollo (cioè con il campo “Bollo Virtuale” valorizzato a “SI”) comporta un importo dovuto di 2 euro.
Gestione dell’imposta di bollo per trimestre
Per ogni trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate analizza i dati delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Verifica quali di queste fatture hanno correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e calcola l’imposta da versare.
I risultati sono consultabili nell’area riservata del contribuente sul portale “Fatture e corrispettivi”, dove sono presenti due elenchi:
- Elenco A (non modificabile): contiene i riferimenti delle fatture che hanno segnalato il pagamento dell’imposta di bollo (con il campo “Bollo Virtuale” valorizzato a “SI”)
- Elenco B (modificabile): elenca le fatture prive dell’indicazione dell’imposta di bollo ma che, secondo l’Agenzia, dovrebbero esserne soggette
Di solito, entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre, gli elenchi sono disponibili.
Il contribuente o il suo intermediario autorizzato possono apportare modifiche all’elenco B e trasmetterle all’Agenzia delle Entrate. Il termine per effettuare tali modifiche è di norma l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
L’Agenzia calcola l’imposta dovuta per il trimestre basandosi sui dati degli elenchi A e B. L’importo definitivo è visibile entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, sempre nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi“.
Come pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dei forfettari
Dopo aver calcolato l’importo dell’imposta, il professionista in regime forfettario può saldarla:
- attraverso il servizio offerto sul portale “Fatture e corrispettivi”, con possibilità di addebito diretto sul conto corrente bancario o postale
- usando il modello F24 fornito dall’Agenzia delle Entrate
Ecco le scadenze dell’imposta di bollo riassunte nella tabella seguente:
Trimestre | Disponibilità elenchi A e B | Termine per modifiche elenco B | Visualizzazione importo dovuto | Scadenza pagamento |
---|---|---|---|---|
I | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (NB1) |
II | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (NB2) |
III | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
IV | 15 gennaio dell’anno successivo | 31 gennaio dell’anno successivo | 15 febbraio dell’anno successivo | 28 febbraio dell’anno successivo |
NOTA BENE 2: se l’importo totale dovuto per il primo e il secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato entro il 30 novembre