La NASPI è un’indennità erogata ai soggetti che hanno perso involontariamente il proprio lavoro dipendente (subordinato). Essa può essere richiesta a partire da quando si perde in modo involontario il lavoro (licenziamento). Una volta accolta la domanda di Naspi, il cittadino riceve ogni mese un’indennità economica direttamente sul proprio conto corrente. Attenzione però, la NASPI smette di essere liquidata nel momento in cui il richiedente inizia un nuovo lavoro. Sembra semplice come regola, ma di fatto, vige un dubbio: Naspi e contratto a chiamata possono coesistere?
Scopriamolo insieme.
Come funziona il contratto a chiamata
Il contratto di lavoro a chiamata è per sua natura differente da un contratto a tempo determinato o indeterminato. La peculiarità di questa tipologia di contratto infatti riguarda la facoltà del datore di lavoro di chiamare appunto il lavoratore a seconda delle necessità, senza alcun obbligo di continuità nello svolgimento dell’attività.
In riferimento ad alcune tipologie di attività lavorative, questa modalità di collaborazione è molto frequente. In questi casi, infatti, la presenza del lavoratore è del tutto discontinua e priva di un’organizzazione. Ne sono un esempio i lavori legati alla ristorazione (aiuto cuoco, personale di sala, lavaggio piatti) e alla custodia o guardia.
La stipula di questa determinata tipologia di contratto può avvenire per qualsiasi lavoro, purchè il soggetto abbia un’età inferiore ai 24 anni o superiore ai 55 anni. È inoltre fondamentale che il contratto preveda delle regole specifiche e che il lavoratore abbia la possibilità di lavorare solo per pochi giorni al mese o, comunque, per un quantitativo massimo di giorni sulla base del lavoro da svolgere.
Di fatto, il contratto a chiamata non garantisce alle persone un riscontro economico sufficiente per il proprio mantenimento, Ecco perchè è lecito pensare che naspi e contratto a chiamata possano coesistere senza perdere alcun sussidio e erogazione.
Naspi e contratto a chiamata
La Naspi è di fatto un ammortizzatore sociale di notevole rilevanza nel mondo del lavoro. Chi perde involontariamente la propria posizione lavorativa può richiedere direttamente all’INPS l’accesso alla suddetta indennità. Il totale dell’ammontare è pari al 75% del salario medio mensile sulla base degli stipendi degli ultimi 4 anni.
ATTENZIONE: la durata della Naspi è limitata nel tempo e si riduce del 3% ogni mese, a partire dal sesto.
Un cittadino può percepire la Naspi regolarmente e allo stesso tempo svolgere un lavoro regolato da un contratto a chiamata. L’importante è seguire alcuni obblighi.
Gli obblighi per il binomio Naspi e contratto a chiamata
Il cittadino che percepisce la Naspi può accettare un contratto a chiamata pur mantenendo il suo diritto alla Naspi. Come fare? Basta dichiarare all’INPS entro 30 giorni dalla domanda di richiesta della Naspi, quale sarà il reddito presunto derivato dalla collaborazione a chiamata per l’intero anno.
NOTA BENE: per i contratti a chiamata tale limite è pari a 8.000 euro all’anno.
Inoltre, è fondamentale che il soggetto lavori nel pieno rispetto dei limiti massimi di giornate di lavoro, oltre a dare la sua disponibilità a lavorare in qualsiasi momento venga chiamato.
Ricevere la Naspi nonostante il contratto intermittente è dunque possibile. In questo caso, l’indennità della Naspi è calcolata sulla base dei giorni in cui il soggetto non lavora.
Il caso del lavoro di tipo occasionale
Ci sono poi casi particolari e specifici come quello relativo al lavoro di tipo occasionale, ossia un lavoro di tipo occasionale per il quale non si superano i 5.000 euro annui di stipendio percepito. In tale caso, l’INPS afferma che la Naspi è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore ai 5.000 euro per anno civile.
Ricordiamo poi che chi ha diritto alla Naspi e decide di aprire la partita iva, ha diritto a ricevere in un’unica soluzione l’intero ammontare della Naspi. Ne abbiamo parlato nell’articolo: Naspi anticipata se apro la partita iva.
Conclusioni
Naspi e contratto a chiamata possono coesistere purchè siano rispettati i seguenti punti:
1- comunicazione tempestiva all’INPS in riferimento al presunto reddito percepito dal contratto a chiamata nel corso dell’intero anno
2- erogazione della Naspi sulla base dei giorni effettivamente non lavorati
3- rispetto del limite degli 8.000 euro di reddito annuo in caso di lavoro a chiamata e NASPI
10 risposte
Buongiorno vi scrivo per cercare di capire una situazione riferita alla naspi e ad un contratto a chiamata che ho firmato nel mese di maggio.
Prima di accettare il lavoro ho chiamato la sede inps per sapere cosa dovevo fare per non perdere la naspi, in sostanza mi era stato detto di inserire le giornate lavorate su naspi. Com, ho inserito tutto non appena ho iniziato a lavorare in quanto avevo già il planning lavorivo, nel contratto non avevo obbligo di risposta ma ho comunque effettuato le giornate lavorative che mi sono state proposte. Nella mia domanda verso inps ho specificato che l’ azienda avrebbe pagato a 60 giorni dal termine del contratto, io ho iniziato il 30 aprile e ho terminato il lavoro il 30 maggio.. Fra l’ altro ho inviato su naspi. Com il contratto di lavoro,Quindi percepiro lo stipendio a fine luglio. In tutto questo inps mi ha risposto che per giugno non avrei perso la naspi… Invece mi ritrovo con l ultimo accredito naspi che è avvenuto a maggio e che era riferito al mese di aprile. Ho chiamato le sedi di competenza e la sede di Roma che hanno inviato una comunicazione. Vorrei capire secondo lei cosa è successo perché sembra che non ci sia una risposta chiara, mi è stata detta una cosa totalmente contraria a quello che sta succedendo. Fra l’ altro in tutte le chiamate che ho fatto ad inps, mi era stato detto che avevano bisogno del flusso emens, il flusso che era riferito al mese di Maggio è stato inviato dall azienda per cui ho lavorato nei tempi previsti quindi a fine giugno. Nel mio fascicolo previdenziale appare il flusso uniemens riferito al mese di Maggio. Io sto ancora aspettando e non trovo una risposta logica a questa situazione, secondo lei come dovrei procedere per risolvere la questione?
La ringrazio in anticipo per un eventuale risposta alla mia domanda e le auguro una buona giornata.
Buongiorno Giovanna,
grazie per aver condiviso nel dettaglio la sua situazione.
Purtroppo, la gestione della NASpI in presenza di un contratto a chiamata può generare confusione, soprattutto quando non vi è obbligo di risposta alle chiamate e il lavoro è svolto in modo discontinuo.
📌 Da quanto ci scrive, il nodo centrale sembra essere questo:
nonostante lei abbia effettivamente lavorato tra fine aprile e fine maggio, e terminato il lavoro il 30 maggio, l’INPS ha considerato il contratto attivo nel mese di maggio e ha quindi sospeso la NASpI già da quel mese, invece che da giugno.
💡 In effetti, anche in assenza di turni lavorati, la sola presenza del contratto a chiamata attivo può influenzare l’erogazione della NASpI, specialmente se il datore di lavoro non comunica correttamente:
il flusso Uniemens con le sole giornate effettivamente lavorate,
la data di cessazione del contratto.
⚠️ La sospensione della NASpI in questi casi avviene in automatico se nel flusso Uniemens risultano lavorazioni, anche parziali, nel mese.
🔎 Cosa può fare ora:
Richiedere un riesame all’INPS, allegando:
la copia del contratto a chiamata;
la documentazione che attesta l’effettiva cessazione del lavoro al 30 maggio;
una dichiarazione del datore di lavoro con i giorni effettivamente lavorati;
copia del flusso Uniemens inviato dall’azienda, se disponibile.
Chiedere assistenza a un patronato, che può inoltrare la richiesta in via telematica e seguire l’eventuale ricostituzione della prestazione.
Valutare un ricorso nel caso in cui la richiesta venga respinta, soprattutto se la sospensione ha causato una perdita economica non dovuta.
Resto a disposizione se desidera un supporto concreto nella redazione della richiesta o per approfondire eventuali documenti da allegare.
Un cordiale saluto e in bocca al lupo,
Il Commercialista Online
“Ricevere la Naspi nonostante il contratto intermittente è dunque possibile. In questo caso, l’indennità della Naspi è calcolata sulla base dei giorni in cui il soggetto non lavora.”quindi posso lavorare ma perdo la naspi,giusto?
Salve Fabio. Puoi continuare a percepire la Naspi se il reddito annuale da lavoro intermittente non supera gli 8.000 euro lordi; oltre questa soglia, l’indennità viene sospesa. Devi inoltre comunicare all’INPS entro 30 giorni l’inizio del lavoro e il reddito presunto. L’importo della Naspi sarà ridotto in proporzione ai giorni di lavoro: per ogni giorno lavorato, non riceverai l’indennità. In questo caso non si perde completamente, ma l’importo viene adeguato in base al reddito dichiarato e ai giorni lavorati. È essenziale rispettare le soglie di reddito e inviare la comunicazione all’INPS per mantenere la compatibilità.
Buona sera io percepisco la Naspi e mi hanno proposto un contratto a chiamata per il solo mese di dicembre se accetto poi da Gennaio in poi percepro ancora la Naspi?riferita al.vecchio lavoro e non a quello a chiamata
Salve Miriam, con un contratto a chiamata per dicembre potrai continuare a percepire la Naspi da gennaio, a patto che il reddito da lavoro intermittente non superi gli 8.000 euro lordi annui e che comunichi all’INPS l’inizio del lavoro e il reddito presunto entro 30 giorni. La Naspi, sospesa o ridotta durante il lavoro, riprenderà automaticamente a gennaio senza bisogno di una nuova domanda, purché il contratto sia terminato. Assicurati di inviare la comunicazione obbligatoria per evitare problemi con l’indennità.
Vorrei sapere il limite di 8000 euro in Naspi per contratto a chiamata sono considerati al netto o al lordo ? Grazie della risposta perché non è specificato.
Salve Cristina, il limite di 8.000 euro per la compatibilità della Naspi con il lavoro subordinato intermittente (o a chiamata) è riferito al reddito lordo annuale.
Ottima informazione chiara e scorrevole.
Grazie. Molto chiaro e utile.