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Marca da bollo sulle fatture elettroniche dei forfettari

SOMMARIO

I contribuenti in regime forfettario sono obbligati, in linea generale, a versare un’imposta di bollo su fatture (o documenti) il cui totale supera i 77,47 euro non assoggettati a IVA.
Per le fatture su carta, l’imposta poteva essere pagata tramite un contrassegno adesivo (noto come marca da bollo, acquistabile presso tabaccai o altri intermediari autorizzati dall’Agenzia delle Entrate) o tramite pagamento elettronico, seguendo le direttive degli articoli 15 e 15-bis del D.p.r. 642/1972. Dal 1° gennaio 2024, con l’obbligo di emettere fatture elettroniche per i forfettari, quest’ultimi non possono più utilizzare fatture cartacee, ma sono tenuti a utilizzare esclusivamente il formato digitale.

Quindi, in che modo i forfettari possono applicare e saldare l’imposta di bollo sulle loro fatture elettroniche? Ecco una breve panoramica delle procedure.

Marca da bollo sulle fatture elettroniche dei forfettari

Per conformarsi alle normative, i soggetti in regime forfettario devono adottare il sistema delineato dall’articolo 12-novies del decreto-legge n. 34/2019 (modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) e seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate tramite le sue linee guida. Nello specifico, per applicare la marca da bollo sulle fatture elettroniche, è necessario indicare “SI” nel campo “Bollo Virtuale” del tracciato record della fattura durante la compilazione del documento.

NOTA BENE: l’applicazione dell’imposta di bollo è obbligatoria su tutte le fatture elettroniche con un valore superiore a 77,47 euro non assoggettate ad IVA.

Secondo le specifiche dell’Agenzia delle Entrate, l’importo indicato nel campo “Importo bollo” non è determinante. Ogni fattura elettronica che attesti il pagamento dell’imposta di bollo (cioè con il campo “Bollo Virtuale” valorizzato a “SI”) comporta un importo dovuto di 2 euro.

Gestione dell’imposta di bollo per trimestre

Per ogni trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate analizza i dati delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Verifica quali di queste fatture hanno correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e calcola l’imposta da versare.

I risultati sono consultabili nell’area riservata del contribuente sul portale “Fatture e corrispettivi”, dove sono presenti due elenchi:

  • Elenco A (non modificabile): contiene i riferimenti delle fatture che hanno segnalato il pagamento dell’imposta di bollo (con il campo “Bollo Virtuale” valorizzato a “SI”)
  • Elenco B (modificabile): elenca le fatture prive dell’indicazione dell’imposta di bollo ma che, secondo l’Agenzia, dovrebbero esserne soggette

Di solito, entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre, gli elenchi sono disponibili.

Il contribuente o il suo intermediario autorizzato possono apportare modifiche all’elenco B e trasmetterle all’Agenzia delle Entrate. Il termine per effettuare tali modifiche è di norma l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

L’Agenzia calcola l’imposta dovuta per il trimestre basandosi sui dati degli elenchi A e B. L’importo definitivo è visibile entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, sempre nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi“.

Come pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dei forfettari

Dopo aver calcolato l’importo dell’imposta, il professionista in regime forfettario può saldarla:

  • attraverso il servizio offerto sul portale “Fatture e corrispettivi”, con possibilità di addebito diretto sul conto corrente bancario o postale
  • usando il modello F24 fornito dall’Agenzia delle Entrate

Ecco le scadenze dell’imposta di bollo riassunte nella tabella seguente:

Trimestre Disponibilità elenchi A e B Termine per modifiche elenco B Visualizzazione importo dovuto Scadenza pagamento
I 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio (NB1)
II 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre (NB2)
III 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre
IV 15 gennaio dell’anno successivo 31 gennaio dell’anno successivo 15 febbraio dell’anno successivo 28 febbraio dell’anno successivo
NOTA BENE 1: se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato entro il 30 settembre
NOTA BENE 2: se l’importo totale dovuto per il primo e il secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato entro il 30 novembre

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