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La Detrazione IVA fatture elettroniche

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Detrazione IVA fatture elettroniche

SOMMARIO

Con la fatturazione elettronica sono cambiate le regole per la detrazione IVA sugli acquisti. A tal proposito, è molto importante capire quando è possibile detrarre l’IVA sulle fatture di dicembre poiché la sanzione è dietro l’angolo.

Fondamentale sempre, ma in particolar modo a fine anno, è monitorare attentamente il momento di ricezione delle fatture di acquisto. Infatti, la data di ricezione è indispensabile per determinare esattamente il momento in cui è possibile effettuare la detrazione IVA sugli acquisti effettuati.

L’IVA sugli acquisti e fattura elettronica

Con l’introduzione della fatturazione elettronica, è possibile detrarre l’IVA sugli acquisti nel periodo in cui si considera effettuata l’operazione e quando le relative fatture sono state ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo.

ESEMPIO
Se l’operazione è stata effettuata a giugno, ad esempio il 28/06/2019 (questa è anche la data della fattura), e la fattura è stata ricevuta il 03/07/2019, è possibile portare in detrazione l’IVA della suddetta fattura a giugno invece che a luglio.

NOTA BENE: questo meccanismo non è valido per le fatture relative all’anno precedente. Infatti, se si riceve una fattura di acquisto il 07/01/2020 per un’operazione relativa al mese di dicembre 2019, l’IVA di questa fattura potrà essere portata in detrazione a gennaio 2020 e non a dicembre 2019.

L’iter per la detrazione IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2018 del 17 gennaio 2018, ha chiarito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato nel periodo d’imposta nel corso del quale si verificano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • sostanziale (momento di esigibilità dell’imposta, coincidente di regola con il momento di effettuazione dell’operazione)
  • formale (data di ricevimento della fattura)

Pertanto, l’IVA sugli acquisti può essere recuperata entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i due presupposti sopra citati e con riferimento al medesimo anno.

Il diritto di detrarre l’IVA sugli acquisti si perfeziona con la registrazione della fattura in data antecedente la liquidazione periodica.

Detrazione IVA sulle fatture dicembre

Per capire il momento in cui è possibile effettuare la detrazione IVA sugli acquisti occorre verificare attentamente le fatture ricevute distinguendo tra fatture ricevute:

  • e registrate nel mese di dicembre: rientrano nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2019
  • a gennaio 2020 e datate dicembre 2019: saranno registrate a gennaio 2020 e rientreranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020
  • a dicembre 2019 e non registrate: l’IVA su tali fatture va recuperata direttamente nella dichiarazione annuale Iva
  • nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: per recuperare l’IVA occorrerà presentare una dichiarazione IVA integrativa.

Potrebbe capitare di non aver ricevuto una fattura elettronica, anche se è stata correttamente emessa e inviata allo SdI dal fornitore. Questa situazione potrebbe verificarsi ad esempio per le fatture elettroniche non recapitate, ma messe a disposizione nell’area riservata, sezione “Fatture e corrispettivi”.

In questo caso, ai fini fiscali, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Dal momento della presa visione è possibile detrarre l’Iva sugli acquisti.

Vediamo nel dettaglio come funziona nel caso di mancato recapito.

Fatture elettroniche messe a disposizione

Nel caso in cui non si riceva una fattura di acquisto, dopo aver verificato la sua regolare emissione e l’invio allo SdI, è necessario capire se si tratta di un file xml messo a disposizione. Questo si appura quando il Sistema di Interscambio, per qualsiasi motivo, non riesce a consegnare una fattura e la rende comunque disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Quando si verifica la mancata consegna, lo SdI comunica la messa a disposizione al soggetto trasmittente, il quale dovrebbe provvedere a informare il proprio cliente.

La mancata consegna da parte del SdI potrebbe accadere per molteplici cause tra cui, per esempio, quando:

  • il canale telematico non è attivo e funzionante
  • la casella Pec indicata risulta piena o inattiva
  • il cliente non ha comunicato il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI

Per le fatture messe a disposizione, ai fini fiscali, la data di ricezione coincide con la data di presa visione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La data di ricezione rappresenta il momento a partire dal quale sarà possibile procedere alla detrazione IVA.

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