Se hai una Partita IVA come impresa o società e sei iscritto al Registro delle Imprese, ogni anno sei tenuto a versare un contributo obbligatorio alla Camera di Commercio: si chiama diritto annuale camerale.
L’importo varia a seconda della forma giuridica e del tipo di attività, e il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza prevista per il saldo delle imposte. In questa guida ti spieghiamo chi è obbligato a pagarlo, come si calcola e quali sono le sanzioni in caso di mancato versamento.
Cos’è il diritto camerale?
Il diritto camerale è il tributo spettante alla Camera di Commercio per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle Imprese dovuto obbligatoriamente dai soggetti iscritti. Il costo del diritto annuale non è per tutti uguale, ma viene stabilito con apposito Decreto Ministeriale e a seconda del contribuente può essere determinato in misura fissa ovvero in base al fatturato.
DIRITTO CAMERALE: Chi deve pagarlo?
Il diritto annuale camera di commercio è obbligatorio per tutti i soggetti passivi IVA tenuti all’iscrizione o annotazione nel Registro delle Imprese. Per cui saranno obbligati a versare il tributo sia coloro che sono iscritti alla sezione ordinaria, sia alla sezione speciale.
Ricordiamo quindi che devono iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese:
- gli imprenditori individuali che esercitano attività commerciale;
- le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società cooperative e consortili, i consorzi;
- le società di capitali;
- i gruppi europei di interesse economico (GEIE);
- le aziende speciali di enti locali e consorzi tra enti locali – previsti dalla Legge 142 del 1990;
- gli enti pubblici economici.
I soggetti tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del Registro invece sono:
- le ditte individuali che esercitano attività agricola;
- i piccoli imprenditori individuali (come gli artigiani);
- le società semplici;
- le società tra avvocati.
Come si determina l’importo dei diritti camerali?
Come anticipato, l’importo dovuto per il versamento del diritto camerale è determinato con Decreto Ministeriale e può essere in misura fissa o variabile in base al fatturato. Per il 2018 il diritto camerale dovuto in misura fissa è il seguente:
- € 44 per le ditte individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (in aggiunta € 8,80 per l’unità locale);
- € 100 per le ditte individuali iscritte nella sezione ordinaria (in aggiunta € 20 per unità locale);
- € 100 per le società semplici non agricole (€ 20 per l’unità locale);
- € 50 per le società semplici agricole (€ 10 per l’unità locale);
- € 100 per le società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 (€ 20 per unità locale);
- € 15 per i soggetti iscritti al REA;
Come si calcola l’importo dovuto in base al fatturato?
Per le altre imprese iscritte al Registro delle Imprese ma diverse da quelle individuali e da quello per cui sono previste specifiche misure fisse o transitorie, l’importo del diritto camerale viene determinato applicando al fatturato dell’anno precedente le aliquote stabilite dal Decreto Ministeriale che anche per il 2018 sono:
- per fatturato da 0 a € 100.000 il tributo è dovuto in misura fissa per € 200;
- Aliquota dello 0,015% per fatturato oltre € 100.000 fino a € 250.000;
- Aliquota dello 0,013% per fatturato oltre € 250.000 fino a € 500.000;
- Aliquota dello 0,010% per fatturato oltre € 500.000 fino a € 1.000.000;
- Aliquota dello 0,009% per fatturato oltre € 1.000.000 fino a € 10.000.000;
- Aliquota dello 0,005% per fatturato oltre € 10.000.000 fino a € 35.000.000;
- Aliquota dello 0,003% per fatturato oltre € 35.000.000 fino a € 50.000.000;
- Aliquota dello 0,001% per fatturato oltre € 50.000.000 (fino ad un massimo di € 40.000,00).
L’importo da versare, determinato con l’applicazione delle aliquote al fatturato, deve essere poi ridotto del 50%: ad esempio se il fatturato è inferiore a € 100.000, l’impresa dovrà versare soltanto € 100 (ossia il 50% della misura fissa di € 200).
Quando e come si paga il diritto CCIAA?
Essendo un diritto annuale, deve essere versato ogni anno direttamente presso la Camera di Commercio ovvero tramite modello F24 entro:
- il 30 giugno di ciascun anno per le imprese già iscritte;
- entro 30 giorni dalla presentazione dell’iscrizione al Registro delle Imprese per le nuove imprese.
Nel caso di utilizzo del Modello F24, ricordiamo che è ammessa soltanto la modalità telematica e che deve essere riportato l’anno per cui si effettua il pagamento e la provincia della CCIAA presso cui si è iscritti con il codice tributo 3850.
Cosa fare in caso di errato o mancato versamento?
Nel caso in cui non sia stato versato il diritto camerale e non siano trascorsi più di 30 giorni dalla scadenza è possibile effettuare il pagamento con l’applicazione della maggiorazione dello 0.40%.
Negli altri casi invece si può ricorrere al ravvedimento operoso per sanare l’irregolarità e pagare la sanzione e gli interessi in misura ridotta.
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