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Crediti non incassati: cosa succede all'IVA?

Crediti non incassati: cosa succede all’IVA?

SOMMARIO

Il recupero dei crediti torna ad essere una procedura complessa, specie nel caso in cui il creditore ha la necessità di portare in detrazione l’IVA sulle somme non riscosse. Vediamo cosa è accaduto.

La disciplina sul recupero dell’IVA era stata snellita lo scorso anno con la Legge di Stabilità 2016, ma con la manovra finanziaria 2017 è stata ripristinata la precedente normativa. Solo quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o procedure esecutive individuali, al creditore è infatti possibile emettere una nota di variazione per il recupero dell’IVA a debito.

Cosa significa recuperare l’IVA?

Quando un soggetto vanta un credito nei confronti di un altro soggetto sottoposto a procedure concorsuali o procedure esecutive individuali, la legge concede al creditore la possibilità di recuperare l’IVA su quelle somme non riscosse portandola in detrazione.
L’IVA sui crediti non incassati che si potrà recuperare è quella riportata e addebitata nella fattura originaria, per cui occorre considerare l’aliquota vigente nel momento in cui è stata emessa la fattura, anche se successivamente ha subito variazioni.

Come funziona il recupero dell’IVA sui crediti non incassati?

Per recuperare l’IVA sui crediti non incassati occorre considerare l’art.26 del D.P.R. 633/72 e quindi emettere una nota di variazione dell’imponibile a suo tempo fatturato e non incassato e quindi della relativa IVA.
Il creditore dovrà quindi emettere una nota di variazione verso il cessionario, indicando l’ammontare dell’IVA addebitata nella fattura originaria e non riscossa e riportando nel documento la dicitura “Documento di accredito emesso ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, al solo fine di recuperare l’imposta IVA. Non comporta rinuncia al credito rimasto insoddisfatto”.
Affinché sia possibile recuperare l’IVA è necessario che questa sia comprovata da fattura, mentre non è ammesso il recupero se il documento che comprova l’esistenza del credito è uno scontrino o una ricevuta fiscale.

Quando è possibile recuperare l’IVA sui crediti non incassati?

La legge di Stabilità 2016 aveva previsto una disciplina semplificata per il recupero dell’IVA su crediti non incassati che sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dal 2017. Tale nuova disciplina pervedeva che la nota di credito potesse essere emessa a partire dalla data di ammissione alla procedura concorsuale, ossia a seguito di procedura esecutiva individuale infruttuosa, chiarendone il significato e rendendo così meno ambigua la disciplina.
Tuttavia la Legge di Bilancio 2017 ha nuovamente modificato l’art.26 del D.P.R. 633/1972 riportando in vigore la vecchia disciplina.

Quindi, a partire dal 1 gennaio 2017, la procedura per ottenere il recupero dell’IVA prevede che possa essere emessa la nota di variazione in diminuzione soltanto nel caso in cui la procedura concorsuale o esecutiva individuale con cui il creditore è intervenuto per recuperare il credito è risultata infruttuosa, ossia quando la perdita del credito è divenuta definitiva.

Qual è il momento in cui deve essere emessa la nota di credito?

La normativa subordina l’emissione della nota di credito IVA al momento in cui la procedura si considera infruttuosa; pertanto bisogna considerare singolarmente quando è possibile emettere la nota di variazione per:

  • fallimento: il momento in cui emettere la nota di credito è quello che segue la ripartizione finale dell’attivo, se invece non avviene la ripartizione dell’attivo il momento è quello che coincide con la data di chiusura della procedura fallimentare;
  • liquidazione coatta amministrativa: è possibile emettere nota credito quando sono decorsi i termini per l’approvazione del piano di riparto;
  • concordato fallimentare l’emissione della nota di credito può avvenire a seguito della sentenza di omologazione;
  • concordato preventivo: la procedura si considera infruttuosa quando la sentenza di omologazione è definitiva e quando il debitore ha assolto agli obblighi assunti con il concordato, quindi a partire da questi momenti è possibile emettere la nota di credito;a
  • accordo di ristrutturazione dei debiti la nota di credito può essere emessa a partire dalla data dell’omologazione;
  • piano attestato la possibilità di emettere la nota di variazione decorre dalla data di pubblicazione del piano del Registro delle Imprese, ovvero dalla data della stipula dell’accordo di esecuzione del piano se questa è successiva.

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