Fattura elettronica carburante: a pochi giorni dall’entrata in vigore ecco i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018 ha chiarito con una Circolare e con un Provvedimento le procedure e le specifiche tecniche da seguire per la fattura elettronica relativa all’acquisto di carburante. Ricordiamo che la fattura elettronica è diventata obbligatoria per tutti a partire da gennaio 2019.
Per quali operazioni è obbligatoria la E-fattura?
Come già anticipato in un precedente articolo (clicca qui per leggere il post), a partire dal 1 luglio 2018 le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburante saranno soggette all’obbligo di fattura elettronica, ossia il documento in formato XML da trasmettere telematicamente al Sistema di Interscambio.
L’E-fattura dovrà essere emessa a fronte dei rifornimenti di carburante effettuati da parte di soggetti titolari di partita IVA che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione mentre non è necessaria nel caso di acquisto da parte di un consumatore privato. Sono inoltre escluse le cessioni di benzina utilizzata per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi etc.
ATTENZIONE: sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale dei minimi.
È possibile emettere un’unica e-fattura riepilogativa?
Nella Circolare dell’Agenzia è inoltre contemplato il caso di fattura differita, ossia il cedente potrà emettere un’unica fattura riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel corso del mese precedente con lo stesso soggetto passivo entro il giorno 15 del mese successivo.
Quali i dati obbligatori della e-fattura?
Con il Provvedimento del 30 aprile l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto obbligatorio della fattura elettronica per l’acquisto di carburante, che, come per qualsiasi altra fattura elettronica, si compone di due sezioni: nella prima vengono indicati i dati identificativi dei soggetti coinvolti nell’operazione, nella seconda viene riportata la descrizione del servizio prestato o del bene ceduto.
Nel dettaglio nella fattura elettronica per cessione di carburante dovranno essere specificati i seguenti dati:
- di Trasmissione: ossia la data di emissione della fattura, il numero progressivo identificativo;
- del Cedente o Prestatore: i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione ossia denominazione o ragione sociale ovvero nome e cognome, residenza, numero di partita IVA e codice fiscale; eventualmente sono da compilare anche i dati relativi al rappresentante fiscale e terzo intermediario;
- del Cessionario o Committente: anche in questo caso andranno inseriti i dati che identificano il soggetto che acquista il bene o riceve il servizio, quindi denominazione o nome e cognome, residenza, numero di partita IVA e codice fiscale;
- Generali: sono da riportare gli elementi che identificano il tipo di documento (se trattasi di fattura, nota di credito o di debito etc.), la valuta, la data del documento e il numero, l’aliquota IVA, l’importo totale ed eventuali sconti o maggiorazioni;
- Beni e/o Servizi ceduti: in questa sezione deve essere identificata la natura, la quantità e la qualità del bene o del servizio prestato, in particolare il campo CodiceTipo andrà compilato con “CARB” e nel Codice Valore invece andrà inserito uno dei seguenti codici che identificano il tipo di carburante secondo quanto riportato nella Tabella TA13 dell’Agenzia delle Dogane;
- Veicoli: le informazioni relative al veicolo come la data di prima immatricolazione o di iscrizione del mezzo di trasporto nei pubblici registri, il totale di chilometri percorsi. (NB non è obbligatorio indicare la targa, la marca e il modello dell’auto, come invece è previsto nella scheda carburante);
- di Pagamento: si inseriscono le informazioni relative alle condizioni e ai termini di pagamento nonché gli estremi del beneficiario se diverso dal cedente/prestatore;
- Eventuali Allegati.
Come deve essere effettuato il pagamento?
Come già anticipato nel post “La Fattura Elettronica sostituisce la Scheda Carburante“, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA, è necessario che il pagamento avvenga con una delle modalità previste, che in generale escludono il denaro contante privilegiando mezzi elettronici e tracciabili di pagamento; nello specifico sono ammessi:
- carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari;
- assegni bancari e postali., circolari e non, vaglia.
Come inviare le fatture elettroniche?
L’introduzione della fattura elettronica per l’acquisto di carburante comporta per i soggetti obbligati ad emettere fattura non pochi adempimenti. Infatti, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, la fattura elettronica emessa deve essere poi trasmessa al Sistema di Interscambio che gestisce tali operazioni.
Le modalità con cui è possibile effettuare la trasmissione sono le seguenti:
- utilizzando la posta elettronica certificata;
- avvalendosi di uno dei servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia;
- attraverso un webservice che utilizza un sistema di cooperazione applicativa ovvero avvalendosi di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP. Tali modalità richiedono che il soggetto si accrediti preventivamente al Sistema di Interscambio.
Quali soluzioni dall’Agenzia delle Entrate?
Per rendere più semplice il passaggio dal sistema cartaceo della scheda carburante alla fattura elettronica e agevolare tale processo l’Agenzia delle Entrate ha pensato ad alcune soluzioni, ad esempio:
- un software gratuito da installare sul pc;
- un servizio Web e app per l’emissione e la trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, l’applicazione è pensata per facilitare l’emissione della fattura elettronica attraverso l’acquisizione automatica dei dati identificativi del cessionario con la lettura di un QR-code che sarà messo a disposizione dall’Agenzia stessa a tutte le partite IVA accreditate.
In alternativa, sarà possibile a breve utilizzare software ad hoc e tra poche settimane anche la nostra app per emettere ed inviare le Fatture Elettroniche.
Fattura Elettronica anche per le operazioni Estere?
La fatturazione elettronica sarà obbligatoria solo per le operazioni tra soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato. Per le operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti esteri, la legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova comunicazione periodica da inviare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
Per approfondire il funzionamento della marca da bollo su fattura elettronica consultare il nostro post di approfondimento al seguente link: Marca da bollo su fattura elettronica
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