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Garanzia VIES: come funziona e chi deve prestarla

SOMMARIO

Dal 14 aprile 2025 è entrato in vigore un cambiamento significativo per tutte le imprese extra-UE ed extra-SEE che operano in Italia tramite rappresentante fiscale e desiderano effettuare operazioni intracomunitarie. La novità riguarda l’obbligo di prestare una garanzia economica di almeno 50.000 € per poter essere inclusi o rimanere iscritti nella banca dati VIES (VAT Information Exchange System).

La misura, prevista dal D.Lgs. 13/2024 e attuata dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 178713/2025, introduce una barriera di ingresso pensata per tutelare il gettito IVA ed evitare comportamenti evasivi o elusivi.

Per le imprese coinvolte, questo significa affrontare nuove procedure e pianificare con attenzione i rapporti con il proprio rappresentante fiscale. In questo articolo vediamo nel dettaglio come funziona la garanzia VIES, chi deve prestarla, le forme ammesse e gli effetti pratici sulle operazioni intracomunitarie.

Il quadro normativo

La garanzia VIES nasce con il D.Lgs. 13/2024, che ha modificato l’art. 35 del DPR 633/1972 introducendo il comma 7-quater. La norma prevede che i soggetti non residenti in UE o SEE che intendono avvalersi di un rappresentante fiscale in Italia, per effettuare operazioni intracomunitarie in regime di esenzione IVA, siano tenuti a presentare una garanzia economica di almeno 50.000 euro.

Il successivo Decreto MEF del 4 dicembre 2024 ha definito i criteri e le modalità di rilascio della garanzia, mentre il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2025 ha stabilito le modalità operative per la presentazione e la verifica.

In sintesi, l’iscrizione al VIES per soggetti extra-UE/SEE diventa subordinata al rilascio di questa garanzia.

Chi è obbligato alla garanzia VIES

L’obbligo riguarda una platea specifica:

  • Imprese non residenti in UE/SEE che intendono effettuare operazioni intracomunitarie in Italia tramite rappresentante fiscale
  • Società già iscritte al VIES prima del 14 aprile 2025: devono regolarizzare la posizione entro il 13 giugno 2025, pena esclusione automatica dalla banca dati.

Non sono invece toccati dall’obbligo i soggetti stabiliti in Italia o in altri Paesi UE/SEE, né i soggetti extra-UE che operano solo con operazioni nazionali e non necessitano dell’iscrizione al VIES.

ESEMPIO: LLC USA

Una LLC americana vuole fornire servizi di consulenza a imprese francesi ed è identificata ai fini IVA in Italia tramite rappresentante fiscale. Per poter fatturare in regime di esenzione IVA verso la Francia, deve essere iscritta al VIES. Dal 2025, per farlo, è obbligata a prestare la garanzia da 50.000 €.

ESEMPIO: società UK post-Brexit

Una società inglese commercia beni con la Germania passando dall’Italia, dove ha nominato un rappresentante fiscale. Anche in questo caso, l’inclusione nel VIES richiede la prestazione della garanzia.

Caratteristiche della garanzia VIES

Le regole sono precise:

  • Importo minimo: 50.000 €
  • Durata minima: 36 mesi (3 anni)
  • Forme ammesse:
    • cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato
    • polizza fideiussoria
    • fideiussione bancaria

La garanzia deve essere intestata a favore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente per il rappresentante fiscale.

Tempistiche e scadenze

Le tempistiche variano a seconda della posizione del soggetto:

  • Nuove richieste di inclusione nel VIES: la garanzia deve essere prestata preventivamente alla domanda.
  • Soggetti già iscritti al VIES al 14 aprile 2025: hanno 60 giorni per mettersi in regola, quindi entro il 13 giugno 2025.

In caso di mancata regolarizzazione, l’Agenzia delle Entrate avvia il procedimento di esclusione dal VIES, notificato al rappresentante fiscale.

Conseguenze del mancato adempimento

La mancata prestazione della garanzia comporta l’esclusione automatica dal VIES.

Gli effetti pratici sono rilevanti:

  • le operazioni intracomunitarie non possono più essere trattate in regime di esenzione IVA;
  • le fatture emesse verso controparti UE rischiano di subire l’addebito dell’IVA italiana;
  • possibili difficoltà nei rapporti commerciali, dato che molte controparti verificano l’iscrizione VIES prima di concludere affari.

Per le imprese estere, restare fuori dal VIES può quindi tradursi in perdita di competitività e maggiori oneri fiscali.

Garanzia VIES e IVA

La garanzia VIES va letta insieme alle regole sulla territorialità IVA.

L’art. 7-ter stabilisce che:

  • nei rapporti B2B, i servizi sono imponibili nel Paese del committente (regola del reverse charge);
  • nei rapporti B2C, invece, l’imposta si applica nel Paese del prestatore.

Ecco perché la presenza nel VIES è fondamentale: permette a un’impresa extra-UE, tramite rappresentante fiscale in Italia, di emettere fatture senza IVA a clienti UE soggetti passivi. Senza iscrizione al VIES, questa possibilità verrebbe meno.

Esempi pratici di applicazione

Startup svizzera

Una startup svizzera di software apre il mercato europeo e decide di nominare un rappresentante fiscale in Italia. Vuole vendere i propri servizi a imprese francesi e tedesche senza applicare IVA. Per iscriversi al VIES e beneficiare del regime, deve depositare la garanzia da 50.000 €.

Impresa canadese di e-commerce

Una società canadese utilizza un magazzino in Italia per vendere beni a clienti UE. L’attività richiede l’iscrizione al VIES tramite rappresentante fiscale: anche qui, la garanzia diventa un requisito imprescindibile.

Cosa fare in pratica

Per imprese e rappresentanti fiscali, i passaggi operativi sono chiari:

  • verificare se il soggetto rappresentato rientra tra gli obbligati
  • predisporre la garanzia (bancaria, assicurativa o in titoli di Stato)
  • presentarla alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente
  • monitorare le scadenze per evitare l’esclusione automatica dal VIES

Il consiglio pratico è di muoversi con anticipo, dato che l’attivazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative può richiedere tempo e documentazione finanziaria.

Aggiornamenti giurisprudenziali: TAR e Consiglio di Stato

L’introduzione della garanzia VIES non è rimasta senza contestazioni. Un gruppo di operatori extra-UE ha infatti impugnato la norma, sostenendo che l’obbligo di prestare una fideiussione o polizza da 50.000 € sia in contrasto con i principi costituzionali e con la normativa europea in materia di IVA, che non prevede requisiti simili per l’operatività intracomunitaria.

Con ordinanza n. 2857 del 22 maggio 2025, il TAR ha rigettato la richiesta di sospensione cautelare delle nuove regole, lasciandole quindi pienamente in vigore. Tuttavia, la decisione è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, che con ordinanza n. 2323 del 27 giugno 2025 non ha confermato integralmente la posizione del TAR. Pur senza sospendere l’applicazione della normativa, i giudici di secondo grado hanno riconosciuto la necessità di una tutela cautelare, ordinando al TAR di fissare con urgenza un’udienza per discutere il merito della questione.

La decisione del TAR, attesa a breve, potrebbe avere effetti rilevanti:

  • se i giudici amministrativi dovessero accogliere i ricorsi, i soggetti extra-UE sarebbero sollevati dall’obbligo di garanzia, almeno fino a un eventuale nuovo intervento legislativo
  • se invece l’impianto normativo venisse confermato, le imprese non in grado di prestare la garanzia vedrebbero limitata la possibilità di operare a livello intracomunitario dall’Italia, con il rischio di dover trasferire i propri stock in altri Stati membri dove il VIES non richiede tale vincolo

La vicenda resta quindi aperta e con potenziali impatti concreti soprattutto per le realtà dell’eCommerce e per le piattaforme internazionali interessate a utilizzare l’Italia come base logistica per il mercato europeo.

Tabella di Sintesi

Sebbene le nuove regole sulla garanzia VIES siano già operative e abbiano effetti immediati per imprese e rappresentanti fiscali, il contenzioso in corso davanti al TAR e al Consiglio di Stato introduce un elemento di incertezza.

In attesa della pronuncia definitiva, è consigliabile che gli operatori si adeguino comunque agli obblighi di legge per evitare l’esclusione dal VIES e le conseguenti difficoltà operative. Allo stesso tempo, sarà fondamentale monitorare gli sviluppi della giustizia amministrativa, che potrebbe ridisegnare lo scenario con un eventuale allentamento dell’obbligo o, al contrario, confermarne la piena validità.

SoggettoObbligoScadenzaContenzioso e possibili scenari
Imprese extra-UE/SEE già iscritte al VIESPrestare garanzia da 50.000 €Entro 13 giugno 2025Obbligo attualmente in vigore. Se il TAR dovesse accogliere i ricorsi, la garanzia potrebbe essere sospesa.
Imprese extra-UE/SEE nuove richiedentiPrestare garanzia prima dell’iscrizioneDal 14 aprile 2025Ad oggi requisito indispensabile. Se confermata la norma, chi non riesce a fornire garanzia non potrà operare in Italia.
Forme ammesseCauzione in titoli di Stato, fideiussione bancaria, polizza assicurativaDurata min. 36 mesiNessuna sospensione applicativa. Restano valide fino a eventuali modifiche normative o giudiziali.
Scenario generaleObbligo di garanzia economica per accedere al VIESNorme già operativeIl TAR dovrà pronunciarsi nel merito: possibile sospensione per contrasto con diritto UE o conferma della disciplina nazionale.
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