Sei un venditore di beni usati? Per te tutto quello che devi sapere per stare in regola con il fisco!
Per coloro che effettuano la vendita di beni usati esiste un regime speciale ai fini IVA denominato regime del margine ed interessa i rivenditori di:
- beni mobili usati, ovvero che sono già stati usati da consumatori finali che hanno assolto l’IVA sull’intero valore del bene;
- oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione acquistati presso privati in Italia o in un altro Stato UE.
Si chiama regime del margine in quanto la base imponibile è pari al solo margine realizzato dal rivenditore ovvero dalla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto del bene aumentato delle spese accessorie e di riparazione.
Esistono diversi metodi per il calcolo del margine?
La legge disciplina tre differenti criteri per il calcolo della base imponibile nel regime del margine ovvero:
- criterio analitico: ovvero il calcolo del margine viene effettuato per ogni singolo bene venduto e quando è negativo (prezzo di vendita inferiore a quello di acquisto) l’IVA sarà pari a zero;
- criterio forfetario: in determinati casi il margine è calcolato in misura forfetaria sull’incasso dalla vendita al dettaglio dei beni usati, ovvero applicando una aliquota sul prezzo di vendita del bene usato. Questo metodo è applicabile alle seguenti cessioni con le diverse aliquote forfetarie :
- oggetti d’arte con costo di acquisto mancante o irrilevante 60%;
- effettuate da soggetti che svolgono in commercio in forma esclusivamente ambulante 50% (25% se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato);
- prodotti editoriali 25%;
- prodotti editoriali di antiquariato, di francobolli da collezioni, di parti di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche 50%.
- criterio globale: il calcolo del margine viene effettuato per ciascun periodo di liquidazione dell’IVA (mensile o trimestrale) sommando tutti i corrispettivi lordi del periodo e confrontandoli con tutti gli acquisti e le spese del periodo. Nel caso venga determinato un margine positivo, esso va assoggettato ad IVA mediante lo scorporo. Qualora il margine sia negativo, esso va riportato alle successive liquidazioni.
L’IVA sugli acquisti come funziona?
Applicando tale regime speciale IVA vi è indetraibilità per tutti gli acquisti sia nazionali che intracomumitari.
I soggetti che applicano tale regime devono indicare in fattura che si tratta di cessione di beni ai sensi dell’art.36 del DL 41/1995 e sono obbligati ad indicare il corrispettivo comprensivo dell’imposta.
L’opzione per uno dei metodi sopra citati ha in genere una durata di almeno tre anni e va espressa nel quadro VO del Modello Iva in Unico.
Come devo emettere la fattura nel regime del margine?
Per coloro che applicano il regime del margine devono indicare nelle fatture emesse che si tratta di operazioni soggette al regime di cui all’art. 36 del DL n. 41/1995, nonché il corrispettivo al lordo dell’imposta senza mai esporre l’IVA separatamente.
La fattura deve essere obbligatoriamente emessa, con esposizione dell’IVA quando trattasi di cessioni che rientrano nel regime del margine, ma assoggettate per opzione ad imposta nei modi ordinari.
Posso rinunciare al regime del margine?
L’opzione per aderire al regime del margine si comunica nella prima dichiarazione annuale IVA ed è vincolante per un triennio.
Tutti i soggetti cui risulta applicabile il regime del margine possono, anche per singole operazioni, scegliere l’applicazione dell’IVA con le modalità ordinarie. Quindi, per ogni singola operazione è possibile fare una scelta di convenienza tra le due modalità di registrazione dell’acquisto del bene e procedere al conseguente recupero dell’IVA assolta.
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