Ecco tutto quello che occorre sapere sulla SCIA: cos’è, come funziona, quando occorre presentarla, chi deve presentarla, costi e cosa succede dopo la presentazione ufficiale.
Cos’è la SCIA
La SCIA- Segnalazione Certificata di Inizio Attività – è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale). Il tutto senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte dei singoli enti preposti. La SCIA produce effetti immediati ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90.
Come funziona la scia
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, entrata in vigore il 31 luglio 2010, ha sostituito la DIA (Denuncia di inizio attività) e la DIAP (Dichiarazione di inizio attività produttiva). Si compone di un’autocertificazione corredata da allegati, necessaria a documentare il possesso di:
- requisiti soggettivi (morali e professionali se richiesti per lo svolgimento di determinate attività);
- requisiti oggettivi: previsti dalla legge a seconda del tipo di attività economica da avviare, attinenti per esempio la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale dei locali o delle attrezzature aziendali.
Quando presentare la SCIA
La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività. Alla data di presentazione è necessario che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per avviare l’attività.
Per quali attività occorre presentare la SCIA
Sono soggette alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività le seguenti attività economiche:
- commerciali, quali per esempio attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti), bed and breakfast, commercio al dettaglio, commercio on line
- produttive e artigianali
- turistiche
- agricole
Sono escluse dalla presentazione della SCIA:
- i laboratori artigianali fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera (ad esempio il calzolaio, il sarto,…)
- le realtà soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali
- le attività per le quali non sussiste una puntuale e precisa previsione normativa o regolamentare (come ad esempio le attività economiche a prevalente carattere finanziario).
A titolo esemplificativo, possono sono esclusi dalla presentazione della SCIA il calzolaio, il sarto, l’elettricista e il riparatore TV.
Come presentare la S C I A
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, e quindi non può essere presentata in forma cartacea (neanche tramite posta o fax).
È possibile inviarla:
- attraverso un intermediario abilitato: associazione di categoria o Professionista abilitato;
- direttamente in prima persona
Per inviare la SCIA occorre effettuare la registrazione al portale www.impresainungiorno.gov.it. Effettuata la registrazione al sito, è necessario seguire una procedura guidata. Trattasi di un form di compilazione con un sistema “a semafori” che consente la prosecuzione solo in caso di compilazione corretta di tutti i campi obbligatori, compresi gli allegati dei documenti richiesti. Al termine della procedura guidata, si otterrà il modulo telematico di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Il modulo SCIA, unitamentie a tutti gli allegati richiesti, deve essere firmato digitalmente dall’imprenditore o dall’intermediario delegato.
Quanto costa la SCIA
Il costo totale di presentazione della SCIA dipende dall’attività che si intende avviare e dal prezzo delle eventuali certificazioni da allegare. In genere l’avvio dell’attività può prevedere il versamento di diritti, tasse cc.gg., bolli, ecc., che variano a seconda del settore prescelto. Inoltre, quando la pratica è presentata da un professionista, si dovrà aggiungere anche la parcella di quest’ultimo.
Cosa succede dopo aver presentato la SCIA
La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a particolari vincoli. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare la SCIA, correttamente compilata e completa in ogni sua parte. L’avvio dell’attività corrisponde al giorno di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Entro 60 giorni dall’invio, le SCIA pervenute vengono sottoposte a controllo da parte del SUAP e degli Enti e Uffici della PA preposti. L’istruttoria da parte degli enti competenti del SUAP ha lo scopo di individuare eventuali informazioni e/o allegati da integrare. Qualora vengano riscontrate anomalie, assenza di requisiti oppure la carenza di documentazione, sarà inviata una richiesta di integrazioni.
Qualora l’impresa non provveda a regolarizzare la SCIA, l’ufficio competente potrebbe inibire la prosecuzione dell’attività.