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Voucher: quali le alternative?

Voucher: quali le alternative?

SOMMARIO

Il Decreto n.25 del 17.03.2017 ha abolito i buoni lavoro e il governo non ha ancora individuato valide alternative per remunerare le prestazioni occasionali, lasciando così un vuoto normativo che facilita il ricorso al lavoro nero. Esaminiamo le attuali possibili alternative ai “vecchi” voucher.

A partire dalla data di entrata in vigore non sarà più possibile acquistare buoni lavoro, ma soltanto utilizzare quelli già acquistati fino al 31 dicembre 2017 per remunerare le prestazioni di natura occasionale che risultavano essenziali per alcuni settori come quello del turismo e dei servizi alla persona.

In questi giorni di confusione e in attesa di una possibile riforma, entro fine maggio, che dovrebbe modificare anche il lavoro a chiamata, forniamo un utile approfondimento sulle possibili alternative al voucher per regolare quelle prestazioni di natura occasionale attualmente presenti nella nostra normativa.

1. Contratto di lavoro intermittente o a chiamata

Il lavoro intermittente o a chiamata è tra le alternative più convenienti all’utilizzo del voucher, è un contratto di lavoro a tutti gli effetti e permette al datore di lavoro di utilizzare una prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo quanto determinato dai contratti collettivi. Comunque, il contratto è attivabile per i lavoratori di età inferiore a 24 anni e superiore a 55 anni ed è necessaria la comunicazione di assunzione almeno 24 ore prima dell’avvio del rapporto di lavoro. La comunicazione può essere fatta via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata intermittenti@pec.lavoro.gov.it o tramite il servizio informatico dal portale Cliclavoro ed è disponibile inoltre la possibilità di effettuarla tramite sms.
È bene ricordare che la mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa cha va da un minimo di € 400 ad un massimo di € 2.400 per ciascun lavoratore.
Novità del rapporto di lavoro intermittente è che la prestazione lavorativa non può superare i 400 giorni nell’arco di 3 anni; nel caso contrario non viene identificato come lavoro intermittente ma come rapporto di lavoro full-time a tempo indeterminato.

2. Contratto di lavoro part-time

Il lavoro part-time si configura come un’altra possibile alternativa al lavoro accessorio. In questo caso sarebbe necessario stipulare un contratto di lavoro dipendente part-time con clausole elastiche, ossia quelle variazioni concordate tra le parti che permettono di modificare la collocazione temporale o la durata della prestazione lavorativa; è necessario che tali clausole vengano concordate per iscritto e vengano comunicate con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.
Le modifiche all’orario comportano però un aumento dei costi per il datore di lavoro, che deve riconoscere al lavoratore una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria.

3. Contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione è un contratto a tempo determinato o indeterminato che, rispetto agli altri casi, ha un costo più alto per il datore di lavoro, in quanto coinvolge un’agenzia di somministrazione autorizzata con il relativo pagamento a quest’ultima delle commissioni di agenzia.
Il contratto di somministrazione coinvolge:

  • l’agenzia di somministrazione autorizzata che stipula un contratto di fornitura con l’utilizzatore, ossia il committente del lavoro;
  • uno o più lavoratori legati da un rapporto di lavoro con l’agenzia.

L’agenzia ha il compito di mettere a disposizione dell’utilizzatore uno o più lavoratori che sono alle sue dipendenze, mentre il lavoratore si obbliga a prestare la propria attività sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore che deve rimborsare tutti gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dall’agenzia.

Quali sono le altre alternative ai voucher?

Altre alternative, anche se rischiose, sono la collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c. ed il contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c.

La collaborazione coordinata e continuativa consiste in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione.

Infine, relativamente il contratto d’opera si concretizza in& un’opera o un servizio in cambio di un corrispettivo senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente.


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