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uscita dal regime forfettario

Cosa succede se non si hanno più i requisiti per il regime agevolato?

SOMMARIO

Può capitare che ad un certo punto le partite iva aderenti al forfettario non abbiano più i requisiti per restare nel regime agevolato. L’uscita dal regime forfettario infatti può avvenire se si verificano una o più cause di esclusione o per volontà del titolare della partita iva. 

  • Cosa accade se non si rispettano più i requisiti di accesso e permanenza nel regime forfettario?
  • Quali sono i nuovi obblighi fiscali nel regime ordinario?

Se sei in regime forfettario, ma temi di aver sfiorato il tetto massimo di 65.000 euro di fatturato o la tua situazione fiscale ha subito dei cambiamenti, questo articolo ti aiuterà a comprendere meglio a cosa andrai incontro. 

Che cos’è e chi può aderire al Regime Forfettario?

I titolari di partita IVA possono optare per due differenti regimi fiscali: regime ordinario e regime forfettario. Quest’ultimo, come ormai ben noto, è anche detto regime fiscale agevolato in virtù dei benefici fiscali a cui si ha diritto facendone parte. Tra questi il versamento di una sola imposta sostitutiva con aliquota al 15% (5% per i primi 5 anni di attività), l’esenzione IVA, l’esonero dagli ISA e dall’esterometro, l’esonero dall’impiego della firma digitale. 

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Uscita dal regime forfettario: requisiti di permanenza

I titolari di partita iva in regime forfettario, oltre al limite dei 65.000 euro di fatturato, devono rispettare requisiti sia di accesso sia di permanenza. Nello specifico:

i. residenza in Italia (o in uno Stato che abbia accordi tali da permettere lo scambio di informazioni)

ii. produzione di almeno il 75% del fatturato sul territorio italiano

iii. non aderire a regimi speciali IVA o determinazione forfettaria del reddito

Inoltre, se hai aperto la partita IVA per la prima volta aderendo subito al regime forfettario, non devi aver svolto attività professionali d’arte o di impresa nei 3 anni precedenti e la nuova attività non deve essere una mera prosecuzione di quella precedente. 

Attenzione anche al venir meno di particolari requisiti rispetto l’anno precedente, come:

  • acquisto di beni strumentali 
  • pagamento di collaboratori e/o dipendenti

Cause di uscita dal regime forfettario

Tra le cause di esclusione dal regime forfettario, è bene sottolineare le meno note, introdotte con l’ultima normativa.

  1. Possesso di quote di partecipazione in
    – associazioni
    – imprese familiari
    – società di persone
  2. Possesso di quote di partecipazione in SRL
  • che svolgono attività analoghe o riconducibili a quelle seguite con la partita IVA
  • in cui il contrbuente esercita una forma di controlo diretto o indiretto 

Come si esce dal regime forfettario?

Si parla di uscita dal regime forfettario per 4 principali motivi:

  1. scelta del titolare della partita iva
  2. superamento del limite dei ricavi 
  3. verificarsi di una causa di esclusione
  4. venir meno di uno dei requisiti di accesso e permanenza

NOTA BENE: l’uscita dal regime forfettario avviene sempre e comunque a partire dall’anno successivo all’anno in cui ina delle 4 cause si rende vera. 

Esempio

Anno 2020: fatturato pari a 70.000 euro
Anno 2021: passaggio al regime ordinario

ATTENZIONE: se nel corso dell’anno in regime ordinario si rientra nei limiti stabiliti dal regime forfettario, si potrà rientrarvi dall’anno 2022. 

Cosa accade dopo l’uscita dal regime forfettario?

Una volta usciti dal regime forfettario ed entrati nel regime fiscale ordinario, si perdono tutte le agevolazioni di cui si aveva diritto l’anno precedente. In regime ordinario, gli adempimenti fiscali aumentano e sono più complessi. Nello specifico:

  • la tassazione IRPEF è ordinaria e non più agevolata al 5 o al 15 per cento
  • l’IVA è obbligatoria su beni e servizi con aliquota al 4, 10 o 22 per ento a seconda del tipo di operazione
  • vige l’obbligo di tenuta della contabilità
  • vige l’obbligo di fatturazione elettronica

È molto importante capire che se ti rendi conto che nell’anno in corso il tuo fatturato sarà superiore a 65.000 euro, il passaggio al regime ordinario avverrà solo ed esclusivamente a partire da gennaio dell’anno successivo. Solo dall’anno dopo infatti sarà necessario effettuare il computo dell’IVA sulle nuove fatture.