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Nuovo Regime Forfettario o Nuovo Regime dei minimi 2016

UNICO 2016 per minimi e forfettari!

SOMMARIO

La proroga della scadenza per i versamenti da UNICO 2016 anche quest’anno esclude i contribuenti minimi e forfettari quando esercitano attività non soggette agli Studi di Settore. Quindi è ancora più urgente per costoro presentare un modello corretto per evitare le sanzioni.

Ecco le istruzioni per i contribuenti minimi e forfettari da seguire per la presentazione del Modello UNICO e per il relativo versamento delle imposte senza incorrere in sanzioni.

Come si compila la dichiarazione per un contribuente minimo?

La legge di stabilità 2016 ha abolito il regime dei minimi che tuttavia può essere utilizzato fino alla scadenza naturale dai contribuenti già titolari di partita IVA (e dei requisiti previsti), ovvero fino al compimento del 35° anno di età o fino al superamento dei 5 periodi d’imposta consecutivi.

Ai contribuenti che adottano il regime dei minimi è dedicato un apposito quadro del modello UNICO Persone Fisiche (UNICO PF) ossia il quadro LM, che è necessario per determinare il reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva del 5%.

Il reddito viene calcolato sottraendo dai Ricavi o Compensi i costi, considerando le percentuali di deducibilità; a tale importo (reddito lordo) occorre sottrarre i contributi previdenziali versati nell’anno oggetto di dichiarazione.

Relativamente ai contributi previdenziali, occorre compilare il quadro RR, ovvero l’apposito modello rilasciato dalla cassa previdenziale di appartenenza.

Come si compila la dichiarazione per un contribuente forfettario?

Anche i contribuenti che adottano il regime forfettario devono compilare il quadro LM del modello UNICO Persone Fisiche (UNICO PF), per determinare il reddito imponibile e la relativa imposta sostitutiva.

Il reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva per i contribuenti forfettari è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta di riferimento il coefficiente di redditività previsto per il codice attività utilizzato e sottraendo all’importo così ottenuto i contributi previdenziali versati nell’anno di riferimento. Più precisamente:

REDDITO = (RICAVI / COMPENSI * COEFF. DI REDDITIVITÀ) – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Anche in questo caso occorre compilare il quadro RR, ovvero l’apposito modello rilasciato dalla cassa previdenziale di appartenenza.

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Come viene versata l’imposta sostitutiva?

Con la compilazione del quadro LM viene determinata l’imposta sostitutiva dovuta per l’anno di riferimento (quindi nel caso di UNICO 2016 si calcola l’imposta dovuta per il 2015). I versamenti vengono effettuati a saldo per l’anno precedente e in acconto per l’anno in corso. A titolo esemplificativo, se ad esempio per l’anno 2015 (ipotizzato quale primo anno di attività) occorre versare euro 260 per il 2015, occorre versare anche il medesimo importo in acconto per l’anno in corso. Gli acconti vanno versati in due rate, di cui la prima pari al 40% (nel nostro esempio euro 104) entro il 16 giugno o il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4% anche a rate, mentre la seconda in un’unica soluzione entro il 30 novembre (nel nostro esempio pari ad euro 156).

Anche i contributi previdenziali vengono versati in acconto?

Anche i contributi previdenziali vanno versati con il meccanismo del saldo e dell’acconto. Ad esempio un professionista iscritto alla gestione separata INPS è tenuto al versamento del saldo per l’anno precedente e per l’acconto dell’anno in corso che è pari all’80% del totale dovuto e sarà pertanto tenuto a versarli rispettando queste scadenze:

  • 16 giugno per il versamento del saldo relativo all’anno precedente e del primo acconto per l’anno in corso pari al 40% dell’importo dovuto sui redditi risultanti dal modello unico;
  • 30 novembre per il versamento del secondo acconto, di importo pari al primo.

Quali sono i termini per effettuare i versamenti da UNICO per i contribuenti minimi o forfettari?

Il termine di versamento ordinario delle imposte dovute da UNICO è quello del 16 giugno, ovvero con la proroga il 16 luglio (quest’anno slitta al 18 luglio in quanto il 16 cade di sabato), applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Quali sono i codici tributo da utilizzare per il versamento?

I codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) sono i seguenti:

  • 1793acconto prima rata;
  • 1794acconto seconda rata;
  • 1795saldo.

I codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva per i contribuenti forfettari sono i seguenti:

  • 1790acconto prima rata;
  • 1791acconto seconda rata;
  • 1792saldo.

E’ possibile rateizzare il pagamento delle imposte?

E’ prevista la possibilità di versare il saldo e l’acconto delle imposte derivanti dal modello unico PF 2016, nonché in contributi dovuti, in rate mensili fino a novembre, versando, in aggiunta alle imposte, gli interessi nella misura del 4% annuo.

Il secondo acconto, invece, non può essere rateizzato e deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.

Se il primo versamento viene effettuato entro il 16 giugno, è possibile suddividerlo fino ad un massimo 6 rate, ovvero:

  • 1° rata scadenza 16 giugno;
  • 2° rata scadenza del 16 luglio (quest’anno 18 in quanto il 16 cade di sabato);
  • 3° rata scadenza del 20 agosto (quest’anno 22 in quanto il 20 cade di sabato);
  • 4° rata scadenza del 16 settembre;
  • 5° rata scadenza del 16 ottobre (quest’anno 17 in quanto il 16 cade di sabato);
  • 6° rata termine del 16 novembre.

Se, invece, il versamento della prima rata viene effettuata entro 16 luglio (quest’anno 18 in quanto il 16 cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40%, è possibile effettuare il versamento fino ad un massimo 5 rate, ovvero:

  • 1° rata scadenza del 16 luglio (quest’anno 18 in quanto il 16 cade di sabato);
  • 2° rata scadenza del 20 agosto (quest’anno 22 in quanto il 20 cade di sabato);
  • 3° rata scadenza del 16 settembre;
  • 4° rata scadenza del 16 ottobre (quest’anno 17 in quanto il 16 cade di sabato);
  • 5° rata termine del 16 novembre.

Come va effettuato il versamento delle imposte risultanti da UNICO?

I tributi risultanti dal modello UNICO devono essere versati tramite il modello F24 esclusivamente per via telematica:

  1. direttamente:
    • mediante il servizio telematico Fisconline;
    • mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane.
  2. tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel.

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