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Dichiarazione tardiva: Ecco come rimediare

Dichiarazione tardiva: un piccolo ed utile prontuario per rimediare.

SOMMARIO

Se anche tu non hai presentato in tempo utile la dichiarazione Redditi 2018 ex UNICO 2018, niente paura: puoi ancora rimediare con la dichiarazione tardiva. Vediamo come rimediare alla dichiarazione tardiva, le nuove scadenze e le sanzioni.

Ebbene si, è ancora possibile presentare la dichiarazione per i redditi percepiti nel 2017, in quanto, scaduto entro il 31 ottobre per la presentazione telematica del modello Redditi 2018 ex UNICO 2018, il fisco offre comunque l’opportunità di “regolarizzare” la propria situazione fiscale. Partiamo con il definire quando una dichiarazione modello Unico è valido, quando trattasi di Unico tardivo e quando si considera omessa.

Quale differenza tra dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa?

Seguendo una linea temporale, la dichiarazione dei redditi si considera:

  • valida e tempestiva, quando è presentata entro la scadenza ordinaria per l’invio telematico e quindi entro il 31 ottobre;
  • valida ma “tardiva” (con conseguente applicazione di sanzioni anche se ridotte) se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza originaria e quindi entro il 29 gennaio;
  • omessa” (pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte e ritenute indicate), se presentata con ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza ovvero dopo il 29 gennaio 2019.

Dichiarazione tardiva: quando scade?

Il nuovo termine per la presentazione dell’unico tardivo è al 29 gennaio, termine che ha sostituito la precedente scadenza fissata al 29 dicembre.
In generale, infatti, trascorso il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si hanno ulteriori 90 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione fiscale. Entro detto termine occorre presentare il modello unico tardivo versando la sanzione per il ritardo.

Il 29 gennaio rappesenta il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione tardiva o integrativa del Modello Redditi 2018 ex UNICO 2018 relativo ai redditi 2017.

La sanzione per la dichiarazione tardiva

La dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario è soggetta alla sanzione fissa di € 250 che, ricorrendo al ravvedimento operoso, può essere ridotta a 1/10, ossia a € 25 per ogni dichiarazione presentata in ritardo (redditi, IVA, IRAP).
Inoltre, se dalla dichiarazione risulta l’omesso o l’insufficiente versamento di imposte dovute, si applica un’ulteriore sanzione che varia a seconda dei giorni di ritardo. Nel dettaglio le sanzioni applicabili per il versamento tardivo per effetto del ravvedimento operoso sono le seguenti:

  • 0,1% (1/10 dell’1%) per giorno di ritardo se il versamento viene eseguito entro 14 giorni;
  • 1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta se il versamento viene eseguito entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione;
  • 4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo alla violazione;
  • 5% (1/6 del 30%) dell’imposta se il pagamento viene regolato entro il termine di accertamento.

Come regolarizzare l’unico tardivo?

Per regolarizzare il modello Unico tardivo occorre effettuare il versamento della sanzione di euro 25 per ogni dichiarazione presentata in ritardo utilizzando il modello F24.

Per sanare il ritardo occorre utilizzare il codice tributo 8911. Nel modello F24 occorre indicare il codice 8911, l’anno di imposta nel quale è stata commessa la violazione e versare l’importo di 25 euro.

Se invece la dichiarazione è valida ma con errori?

Se il contribuente ha regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre e si accorge di aver commesso errori o inesattezze, può correggerli presentando una dichiarazione integrativa entro il 29 gennaio 2019. A seconda della rettifica, la dichiarazione integrativa è detta a sfavore del contribuente quando la correzione comporta un minor credito per il contribuente e quindi risulta un maggior debito, oppure a favore del contribuente se la correzione va a rettificare l’indicazione di un maggior reddito e comporta quindi un maggior credito per il contribuente.

Nel caso di dichiarazione a sfavore del contribuente occorre versare la maggiore imposta, quando dovuta, unitamente alla sanzione per mancato versamento ridotta con il ravvedimento operoso.

Dichiarazione integrativa: ecco le novità

La Legge 255/2016 ha introdotto importanti novità rispetto al termine di presentazione della dichiarazione integrativa a favore uniformando il termine per la presentazione di tale dichiarazione a quello della dichiarazione a sfavore. Per effetto della novità introdotta, anche la dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione originaria era stata presentata.

Come funziona la dichiarazione omessa?

La dichiarazione è considerata omessa quando non viene presentata oppure quando viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine fissato per l’invio (normalmente 31 ottobre).

Le sanzioni per l’omessa dichiarazione dei redditi

Dal 1 gennaio 2016, le sanzioni applicabili sono le seguenti (art.1 c.1 D.lgs. 471/97 come modificato dal D.lgs. 158/2015):

  • presentazione entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo:
    • dal 60% al 120% dell’imposta dovuta con un minimo di € 200;
    • nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta da € 150 a € 500.
  • presentazione oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo:
    • dal 120% al 240% dell’imposta dovuta con un minimo di € 250;
    • nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta da € 250 a € 1000.

Tali sanzioni sono aumentabili fino al doppio quando il soggetto è obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

Il modello Redditi (ex UNICO) può essere inviato anche dopo il 29 dicembre?

Si, infatti con il DL 158/2015 (modifica reati tributari) è possibile inviare la dichiarazione anche successivamente al 29 gennaio ed entro il termine per l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo (quindi REDDITI 2018 entro il 31 ottobre 2019), al fine di ridurre le sanzioni; più precisamente le sanzioni applicabili diventano:

  • dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di € 200. La riduzione delle sanzioni è ammessa soltanto a condizione che non abbia avuto inizio nessuna attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
  • da € 150 a € 500 se non sono dovute imposte.


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